Cassazione Penale, Sentenza n. 34764/2022 del 20/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnavano la sentenza della Corte di appello di Roma (21/01/2020) che aveva confermato le condanne di primo grado per il tentato omicidio commesso il 03/04/2011, deducendo vizi di motivazione e valutazione della prova. Le doglianze principali riguardavano: 1) la mancata rinnovazione dell'istruzione dibattimentale per la trascrizione/traduzione delle intercettazioni ambientali; 2) presunta insufficienza o contraddittorietà della prova (numero dei partecipanti, utilità/interpretazione dei tabulati telefonici e delle celle, mancata individuazione dei ricorrenti tra i testimoni oculari); 3) errata qualificazione del reato (contestata la sussistenza dell'animus necandi e richiesta della diminuente di cui all'art.116 c.p.); 4) mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche; 5) contestazione dell'applicazione della circostanza aggravante legata al numero dei partecipanti e della correttezza formale della contestazione in capo all'imputato.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato tutti i ricorsi inammissibili e, quindi, ha confermato la sentenza della Corte di appello del 21/01/2020 che aveva sostanzialmente ritenuto provata la responsabilità degli imputati per il tentato omicidio. La Suprema Corte ha ritenuto che il giudice del rinvio avesse correttamente valutato il compendio probatorio (deposizioni oculari, rinvenimento nelle auto e nell'abitazione di oggetti atti a offendere, tabulati telefonici collocanti i telefoni dei convenuti nelle aree interessate, intercettazioni in cui emergeva sintonia tra gli imputati e predisposizione di una linea difensiva comune) e che le censure dei ricorrenti fossero o generiche/aspecifiche o mirate a una rivalutazione di merito non consentita in sede di legittimità. La Corte ha inoltre confermato la utilizzabilità dei tabulati telefonici acquisiti anteriormente alla modifica legislativa purché siano valutati "unitamente ad altri elementi di prova", richiamando la disciplina transitoria introdotta dal decreto-legge n.132/2021 e le indicazioni della giurisprudenza europea. Per ciascun ricorso la Corte ha motivato l'inammissibilità con riferimento ai profili specifici (es.: richieste di rinnovazione istruttoria non fondate, deduzioni non sufficientemente specifiche, doglianze sulla descrizione dell'aggravante infondate alla luce della natura materiale della circostanza). Alla declaratoria d'inammissibilità è conseguita la condanna dei ricorrenti alle spese (testo della sentenza riportato incompleto in calce nella fonte).
Norme richiamate
art. 23, comma 8, decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 (convertito)
Richiamata in relazione alla richiesta di discussione orale; la norma disciplina la possibilità di discussione orale in determinate condizioni processuali (richiesta difensore) ed è stata rilevata nella fase procedurale.
art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
Limita l'oggetto dei motivi di cassazione consentendo l'impugnazione entro i termini e con i requisiti procedurali; la Corte ha ravvisato che alcuni motivi erano formulati nei limiti di tale norma e altri erano generici o aspecifici.
Richiamato nelle doglianze relative alla contestazione della circostanza aggravante; la Corte ha ritenuto corretta la descrizione della circostanza quando si tratta di comportamenti materiali determinati nelle loro caratteristiche oggettive.
artt. 521 e 627 cod. proc. pen.
Richiamati in relazione alla forma e alla descrizione delle aggravanti nell'imputazione; la Corte ha ritenuto che, per la circostanza relativa al numero dei partecipanti (fattispecie di natura materiale), non sussistessero vizi di contestazione formale tali da inficiare la decisione.
Oggetto di censura dai ricorrenti per la possibile riqualificazione del fatto da tentato omicidio a lesioni: la Corte ha confermato la valutazione di merito che ha ritenuto provata la volontà omicida sulla base della gravità delle ferite, degli strumenti utilizzati e della reiterazione dell'azione.
art. 62-bis e art. 133 cod. pen.
Riferiti al tema delle attenuanti generiche e della loro quantificazione/negazione: la Corte ha ritenuto motivato il diniego delle attenuanti in ragione del movente (spirito di vendetta) e del ruolo degli imputati.
Direttiva 2002/58/CE, art. 15(1) e sentenza CGUE Grande Sezione, causa C-746/18 (2/3/2021)
La Corte di giustizia ha stabilito che l'art. 15, par.1, della direttiva 2002/58/CE "deve essere interpretato nel senso che esso osta ad una normativa nazionale... che consenta l'accesso di autorità pubbliche ad un insieme di dati relativi al traffico o di dati relativi all'ubicazione ... per finalità di prevenzione, ricerca, accertamento e perseguimento di reati, senza che tale accesso sia circoscritto a procedure aventi per scopo la lotta contro le forme gravi di criminalità..."
La pronuncia europea limita l'accesso indiscriminato ai dati di traffico/ubicazione e indica che gli ordinamenti nazionali possono prevedere misure che disciplinino valutazione e ponderazione delle informazioni. La Corte italiana ha interpretato la norma UE come compatibile con una disciplina nazionale che preveda la valutazione dei dati di traffico unitamente ad altri elementi probatori, rimarcando la necessità di garantire una ponderazione nel giudizio.
"i dati relativi al traffico telefonico... acquisiti nei procedimenti penali in data precedente alla data di entrata in vigore del presente decreto, possono essere utilizzati a carico dell'imputato solo unitamente ad altri elementi di prova..."
La Corte ha ritenuto applicabile la disciplina transitoria che consente l'utilizzo dei tabulati acquisiti prima della novella soltanto se corroborati da altri elementi: nel caso concreto i tabulati sono stati valutati unitamente a deposizioni, sequestri e intercettazioni, giustificando la loro utilizzabilità.
art. 192, comma 3, cod. proc. pen. (richiamato a titolo analogico)
Richiamato come analogia per definire l'ampiezza degli elementi che possono corroborare dati di traffico: elementi di vario tipo (non predeterminati) possono integrare la valutazione probatoria unitaria.
Massime di principio
- I tabulati telefonici acquisiti prima della modifica legislativa possono essere utilizzati a carico dell'imputato solo se valutati unitamente ad altri elementi di prova: la loro utilizzabilità è ammessa ma subordinata alla corroborazione da parte di elementi indipendenti.
- La Corte di cassazione non può rimettere in discussione la valutazione di merito dei fatti e delle prove compiuta dal giudice di merito salvo macroscopici vizi logico-giuridici; critiche che implichino una diversa lettura del materiale probatorio sono inammissibili se non adeguatamente specificate.
- La richiesta di rinnovazione dell'istruttoria in appello è eccezionale ed esige motivazioni puntuali e specifiche: la semplice asserzione della necessità di una trascrizione/traduzione non è sufficiente se atti tradotti sono già versati in atti o la richiesta è generica.
- Le intercettazioni e le conversazioni ambientali, pur non contenendo ammissioni testuali, possono avere valore indiziario se esprimono comportamenti espressivi e sintonia tra indagati che, ricontestualizzati nel compendio probatorio, conducono a un convincimento univoco.
- La conferma o esclusione di circostanze aggravanti di natura materiale (es. numero dei partecipanti) richiede che l'imputazione contenga elementi descrittivi adeguati; tuttavia, quando la circostanza è materiale e descrittiva, la sua contestazione formale è più facilmente superabile dalla valutazione di merito.
- Il diniego delle attenuanti generiche può fondarsi su un motivo delinquere chiaro (es. vendetta di gruppo) e il giudice non è tenuto a menzionare ogni elemento favorevole o sfavorevole, ma solo quelli decisivi o ritenuti tali.
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