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Ordinanza

Ordinanza n. 7177/2026 - Roma, Sezione 2

per l'annullamento, previa sospensione dell’efficacia, - del bando di concorso per il reclutamento di 146 unità di magistrati tributari, indetto con decreto del Direttore del Dipartimento della giustizia tributaria n. 46 del 30 maggio 2024 e pubblicato in G.U. IV Serie speciale Concorsi ed esami del 7 giugno 2024; - del verbale di valutazione della Commissione redatto a seguito della seduta del 4 giugno 2025, in cui sono stati fissati i criteri generali di valutazione degli elaborati scritti e sempre in parte qua e nella parte in cui occorrer possa e per le censure di cui al presente atto; - del verbale della II Sottocommissione esaminatrice (seduta antimeridiana) del 15 luglio 2025, nel quale “Si dà atto che all’apertura delle buste contrassegnate al numero 229 […], verificate alcune anomalie nella stesura del primo elaborato” e si assumeva la decisione “di sospendere la valutazione per consentire alla Commissione, riunita in seduta plenaria […] di adottare ogni deliberazione in merito”, così non procedendo all’apertura della seconda busta; - del verbale della Commissione riunita in seduta plenaria in data 15 luglio 2025, in cui si esponeva che “il candidato ha utilizzato nella stesura dell’elaborato (prima prova) il cosiddetto “metodo a libretto”, scrivendo unicamente sulle prime due facciate di ciascun foglio protocollo” e contestualmente si deliberava a maggioranza “l’annullamento della prova di cui alla busta n. 229, rilevando l’idoneità delle particolari modalità di redazione a fungere, in astratto, da elemento di identificazione e ritenendo che la stessa possa integrare un’ipotesi di segno di riconoscimento”; - degli esiti delle prove scritte pubblicati in data 2 ottobre 2025 nei quali, fra gli ammessi alla prova orale, non figura il nominativo della ricorrente; - delle istruzioni allo svolgimento della prova concorsuale scritta, anche non conosciute, e nella parte in cui hanno determinato l’esclusione di parte ricorrente; - di tutti i verbali della commissione giudicatrice anche non conosciuti nella parte in cui hanno determinato la lesione di parte ricorrente; - di tutti gli atti conseguenziali e prodromici a quelli impugnati, e comunque depositati in atti, anche non conosciuti, nella parte in cui, anche interpretati, hanno determinato l’esclusione di parte ricorrente dal concorso.

Giustizia amministrativa202513900

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IIOrdinanzaAccesso agli atti

Atto impugnato: diniego implicito di ostensione integrale dei verbali del 15 luglio 2025, già esibiti con oscuramento dei nominativi e delle firme dei commissari votanti

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazioni resistenti)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Nel giudizio principale, la ricorrente ha impugnato il bando e gli atti relativi al concorso per il reclutamento di magistrati tributari, contestando in particolare l’annullamento della propria prova scritta per l’utilizzo del cosiddetto “metodo a libretto”, ritenuto dalla commissione astrattamente idoneo a costituire un segno di riconoscimento. In via incidentale, ai sensi dell’art. 116, comma 2, c.p.a., ha chiesto l’ostensione integrale e non oscurata dei verbali della II Sottocommissione e della Commissione plenaria del 15 luglio 2025, già richiesti all’amministrazione e trasmessi con oscuramenti relativi ai nominativi e alle firme dei commissari che avevano votato a favore o contro l’esclusione. La ricorrente ha sostenuto che la conoscenza integrale dei verbali fosse necessaria per la tutela della propria posizione e per l’esercizio del diritto di difesa nel giudizio di annullamento.

La decisione

Il TAR ha respinto l’istanza di accesso incidentale. Ha ritenuto che l’istanza ex art. 116, comma 2, c.p.a. sia ammissibile solo quando la richiesta di accesso presenti un rapporto di connessione, inteso in senso ampio come strumentalità, con la domanda proposta nel giudizio principale. Nel caso concreto, le parti oscurate riguardavano esclusivamente i nominativi e le firme dei commissari votanti; tali dati non risultavano collegati alle censure formulate contro l’annullamento della prova e non erano necessari per l’esercizio del diritto di difesa, già adeguatamente esercitabile sulla base dei verbali ostesi in forma oscurata. La richiesta è stata inoltre considerata esplorativa, perché diretta a conoscere elementi dell’attività amministrativa privi di utilità sostanziale rispetto alla situazione giuridica dedotta. Il TAR ha richiamato il divieto di istanze di accesso preordinate a un controllo generalizzato sull’operato della pubblica amministrazione. Le spese della fase incidentale sono state compensate in ragione della peculiarità della questione.

Norme richiamate

  • art. 116, comma 2, c.p.a.

    istanza proposta in pendenza di un giudizio cui la richiesta di accesso "è connessa"

    L’istanza di accesso incidentale deve presentare un rapporto di connessione, inteso in senso ampio come strumentalità, con la domanda proposta nel giudizio principale; non può essere accolta quando sia priva di qualsiasi legame con la domanda di annullamento o non sia utile all’esercizio del diritto di difesa.

  • art. 24, comma 3, l. 241/1990

    non sono ammissibili istanze di accesso preordinate ad un controllo generalizzato dell'operato delle pubbliche amministrazioni

    La disposizione esclude l’accesso utilizzato in funzione meramente esplorativa per acquisire informazioni sull’attività amministrativa prive di concreta utilità rispetto alla situazione giuridica tutelata.

Massime di principio

  • L’istanza di accesso proposta incidentalmente nel giudizio amministrativo ai sensi dell’art. 116, comma 2, c.p.a. richiede un rapporto di connessione, inteso in senso ampio come strumentalità, con la domanda principale: l’ostensione deve essere concretamente utile alla tutela della posizione giuridica dedotta nel processo o all’esercizio del diritto di difesa.
  • L’accesso non può essere utilizzato in funzione esplorativa per conoscere elementi dell’attività amministrativa che non presentino un’utilità sostanziale o un collegamento concreto con le censure formulate nel giudizio principale.
  • Quando l’amministrazione abbia osteso i documenti richiesti oscurando esclusivamente dati identificativi dei funzionari o dei componenti dell’organo collegiale, l’ulteriore ostensione non è dovuta se la conoscenza di tali dati non incide sulla verifica della legittimità dell’atto impugnato né risulta necessaria per l’esercizio del diritto di difesa.
  • Il divieto di accesso preordinato a un controllo generalizzato sull’operato della pubblica amministrazione opera anche nell’ambito dell’istanza incidentale proposta durante un giudizio amministrativo.

Come è indicizzato

MaterieAccesso documentaleAccesso difensivoIstruttoria processuale
RamiAccesso e trasparenzaProcesso amministrativo
IstitutiTrasparenza e pubblicitàTutela del terzo

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