Cassazione Civile, Ordinanza n. 32061/2024 del 12/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
L'Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia che, in appello, aveva dichiarato inammissibile il gravame dell'Ufficio relativo a un avviso di accertamento per l'anno d'imposta 1998, fondato su indagini bancarie e volto a rideterminare il reddito del contribuente. In primo grado il ricorso del contribuente era stato accolto sul presupposto della copertura dell'annualità da condono tombale. Nel giudizio di legittimità l'Ufficio ha censurato la decisione regionale con un unico motivo. Nelle more, però, il contribuente ha chiesto l'estinzione del giudizio per definizione agevolata della controversia ai sensi dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, producendo la dichiarazione di adesione e la documentazione dei versamenti richiesti; a seguito di ordinanza interlocutoria ha integrato la prova dei pagamenti. L'Agenzia non ha svolto osservazioni sulla ritualità della definizione. La Corte ha quindi verificato il perfezionamento della definizione agevolata e l'assenza di diniego tempestivo o di istanza di trattazione, con conseguente estinzione del processo.
La decisione
La Corte ha dichiarato estinto il giudizio per intervenuta definizione agevolata della lite ai sensi dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018. Ha rilevato che la domanda di definizione coincideva con la controversia in esame, che il contribuente aveva dimostrato sia la presentazione dell'istanza sia il pagamento dell'intero importo dovuto, e che l'Ufficio non aveva eccepito nulla. Ha inoltre osservato che non risultava notificato alcun diniego entro il termine previsto né era stata presentata istanza di trattazione entro il 31 dicembre 2020. Le spese del giudizio estinto restano a carico della parte che le ha anticipate. La Corte ha escluso la condanna al raddoppio del contributo unificato, richiamando il principio secondo cui tale conseguenza non opera quando la causa estintiva sopravviene dopo la proposizione del ricorso.
Norme richiamate
art. 6 d.l. 23 ottobre 2018, n. 119
La definizione agevolata perfezionata con la presentazione della domanda e il pagamento dell'importo dovuto comporta l'estinzione del processo; il diniego deve essere notificato entro il 31 luglio 2020 e, in mancanza di istanza di trattazione entro il 31 dicembre 2020, il processo è dichiarato estinto.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Non sussiste il presupposto per il raddoppio del contributo unificato quando la causa estintiva è sopravvenuta alla proposizione del ricorso.
Massime di principio
- La definizione agevolata della controversia tributaria, quando sia provata la presentazione dell'istanza e l'integrale versamento dell'importo dovuto, determina l'estinzione del giudizio, purché non risulti un valido diniego tempestivamente notificato e non sia stata proposta istanza di trattazione nei termini.
- Il silenzio dell'Amministrazione finanziaria sulla documentazione prodotta a sostegno della definizione agevolata può essere valorizzato come indice della correttezza della documentazione stessa.
- La condanna al raddoppio del contributo unificato non si applica se la causa estintiva del processo interviene successivamente alla proposizione del ricorso.
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