Cassazione Penale, Sentenza n. 2143/2025 del 17/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del 04/07/2024 che, in parziale riforma dell'ordinanza del GIP del 30/05/2024 (che aveva disposto la custodia in carcere), aveva sostituito la misura con gli arresti domiciliari. Il ricorrente deduceva: (i) irregolarità nella trasmissione dei decreti autorizzativi delle intercettazioni (art. 309 c.p.p.), con conseguente inefficacia o inutilizzabilità delle captazioni; (ii) insufficienza degli elementi a sostenere l'esistenza del sodalizio mafioso riconducibile a Greco Emanuele e omessa considerazione di provvedimenti della Corte d'appello che avrebbero escluso la prova dell'associazione; (iii) carenza di elementi per configurare il concorso esterno (artt. 110 e 416-bis c.p.), sostenendo che i rapporti fossero soltanto commerciali e non diretti all'utilità dell'associazione; (iv) vizi nella valutazione delle esigenze cautelari e contrarietà all'applicazione della presunzione di cui all'art. 275, comma 3 c.p.p., nonché scelta non adeguatamente motivata della misura cautelare sostitutiva.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Motivazioni principali: (1) primo motivo manifestamente infondato: la mancata allegazione anticipata dei decreti autorizzativi non determina di per sé l'inefficacia della misura o l'inutilizzabilità delle intercettazioni quando i decreti sono comunque acquisiti agli atti prima dell'udienza e non è dedotta l'illegittimità delle autorizzazioni; (2) secondo e terzo motivo inammissibili perché consistono in una rivalutazione del merito e degli apprezzamenti probatori compiuti dal Tribunale (ricorso per Cassazione non è strumento per sindacare la valutazione degli indizi salvo travisamento o illogicità manifesta); (3) quarto motivo manifestamente infondato: la presunzione di esigenza cautelare di cui all'art. 275, comma 3 c.p.p. è applicabile anche al concorso esterno in associazione mafiosa e il Tribunale aveva adeguatamente motivato la scelta degli arresti domiciliari come misura idonea a contemperare esigenze cautelari e attenuazioni. A seguito della declaratoria di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p. La decisione del Tribunale del Riesame (sostituzione della custodia con arresti domiciliari) è dunque confermata nella sua efficacia, atteso che il ricorso non ha avuto esito favorevole.
Norme richiamate
La mancata allegazione preventiva dei decreti autorizzativi delle intercettazioni alla richiesta cautelare o la loro tardiva trasmissione al riesame non comporta automaticamente l'inefficacia della misura o l'inutilizzabilità delle captazioni; l'effetto sanzionatorio opera se le intercettazioni siano state disposte fuori dai casi previsti dalla legge o in violazione degli artt. 267 e 268 c.p.p.
Richiamato come parametro di legittimità delle acquisizioni intercettive: la violazione delle norme sulla scelta delle misure o delle condizioni necessarie può comportare inutilizzabilità delle captazioni.
Come art. 267, è criterio di legittimità per l'uso delle intercettazioni; la Corte richiede la deduzione puntuale di violazioni per dichiarare inutilizzabili le captazioni.
art. 275, comma 3 cod. proc. pen.
La presunzione relativa sulla sussistenza delle esigenze cautelari (ossia la possibilità di ritenere sussistenti esigenze di cautela sulla base del quadro indiziario) è applicabile anche quando è contestato il reato di concorso esterno in associazione mafiosa; la sua applicazione non esime il giudice dal motivare, ma consente di reggere la misura cautelare quando le risultanze investigative sono coerenti.
Norma sulla fattispecie di associazione mafiosa: la Corte ha ritenuto che la valutazione della sussistenza del sodalizio rientri nel merito e fosse adeguatamente motivata dal Tribunale, sicché la censura non era idonea a manifestare un vizio di legge in sede di cassazione.
Concorrente nel reato: la contestazione del ruolo di concorso esterno è stata trattata come questione di fatto e prova; la Corte ha ritenuto che le valutazioni sul contributo e sulla consapevolezza dell'indagato fossero questioni di merito non sindacabili in cassazione senza specifici vizi logico-normativi.
Richiamato nella critica difensiva sulle esigenze cautelari; la Corte ha ritenuto che il giudice del riesame avesse risposto ai rilievi principali e valutato le esigenze di cautela in modo congruo.
Definisce i motivi di ricorso per cassazione: la Corte ha ritenuto che molte censure fossero in realtà contestazioni del merito (valutazione degli indizi) e non indicassero i profili di violazione di legge o travisamento di prova necessari per ammettere il ricorso.
Norma invocata per la condanna alle spese processuali in caso di ricorso dichiarato inammissibile; la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese.
Massime di principio
- La tardiva acquisizione agli atti dei decreti autorizzativi delle intercettazioni non determina automaticamente l'inefficacia delle captazioni: occorre dimostrare che le intercettazioni siano state adottate al di fuori dei casi previsti dalla legge o in violazione specifica delle norme procedurali (artt. 267-268 c.p.p.)
- In Cassazione non è ammesso un sindacato libero sul merito delle valutazioni probatorie e sul 'peso' degli indizi; il ricorso per cassazione deve invece evidenziare violazioni di legge, travisamento della prova o illogicità manifesta nella motivazione per essere ammissibile
- La presunzione relativa prevista dall'art. 275, comma 3 c.p.p. può essere applicata anche nelle ipotesi di concorso esterno in associazione mafiosa: ciò facilita il mantenimento di misure cautelari quando il quadro indiziario è coerente e il giudice lo motiva adeguatamente
- Il giudice del gravame non è obbligato a confutare punto per punto tutte le deduzioni difensive; basta che fornisca una motivazione logica e adeguata che mostri di avere considerato i fatti decisivi e le obiezioni principali
- Per impugnare l'utilizzabilità delle intercettazioni è necessario dedurre concreti profili di illegittimità delle autorizzazioni o della loro adozione; semplici ritardi formali nella trasmissione non sono generalmente idonei a farle escludere
- Nella valutazione delle esigenze cautelari il 'tempo silente' (periodo senza attività recente) può attenuare le esigenze ma non sempre azzera il pericolo di reiterazione: il giudice deve valutare il quadro complessivo, la personalità dell'indagato e la possibilità di reiterazione attraverso nuove attività imprenditoriali
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