Cassazione Penale, Ordinanza n. 14066/2025 del 09/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte di appello aveva confermato la responsabilità penale dell'imputato per il reato contestato in materia di violazione delle prescrizioni imposte dalla sorveglianza speciale. Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione deducendo, con il primo motivo, una censura sull'elemento psicologico del reato, sostenendo in sostanza che la motivazione della sentenza impugnata fosse carente o erronea nel valorizzare il dolo generico; la Corte di legittimità rileva però che la decisione di merito aveva puntualmente riscontrato la consapevolezza degli obblighi derivanti dalla misura di prevenzione e la cosciente volontà di non adempiervi, ritenendo irrilevanti le finalità che avevano determinato la condotta. Con il secondo motivo veniva invece dedotta la dosimetria della pena, ma la censura è stata reputata sorretta da motivazione sufficiente e non illogica dalla Corte. La memoria conclusiva è stata ritenuta tardiva perché depositata oltre il termine di quindici giorni liberi prima dell'udienza previsto dall'art. 611 c.p.p.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto tardiva la memoria conclusiva depositata oltre il termine previsto dall'art. 611 c.p.p.; ha inoltre giudicato infondato il primo motivo perché la Corte di merito aveva adeguatamente motivato sul dolo generico, valorizzando la consapevolezza degli obblighi connessi alla sorveglianza speciale e la volontaria inosservanza degli stessi; ha ritenuto infine il secondo motivo sulla pena assistito da motivazione sufficiente e non illogica. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 75, comma 2, d.lgs. n. 159/2011
È la norma incriminatrice oggetto del giudizio; la Corte ne ribadisce la configurabilità con dolo generico, ravvisabile nella consapevolezza degli obblighi imposti dalla sorveglianza speciale e nella volontaria inosservanza degli stessi.
Stabilisce il termine di quindici giorni liberi anteriori all'udienza per il deposito della memoria conclusionale; la memoria depositata oltre tale termine è stata ritenuta tardiva.
Massime di principio
- Nel reato di violazione degli obblighi imposti dalla sorveglianza speciale, l'elemento soggettivo è integrato dal dolo generico, cioè dalla consapevolezza degli obblighi e dalla volontaria inosservanza degli stessi; non assumono rilievo le ragioni o finalità che abbiano determinato la condotta.
- La censura di legittimità sull'elemento psicologico è infondata quando la sentenza di merito abbia specificamente accertato la conoscenza delle prescrizioni e la cosciente scelta di non osservarle.
- La doglianza sulla dosimetria della pena è inammissibile in cassazione se la motivazione sul punto risulta sufficiente e non manifestamente illogica.
- Le memorie conclusive depositate oltre il termine di quindici giorni liberi prima dell'udienza sono tardive e non possono essere utilmente considerate.
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