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Sentenza

Sentenza n. 78/2026 - Latina, Sezione 1

per l’accertamento del diritto del ricorrente al ricalcolo del trattamento di fine servizio (t.f.s.) con inclusione di sei scatti stipendiali, ai sensi degli artt. 6-bis, d.l. 21 settembre 1987 n. 387, conv. nella l. 20 novembre 1987 n. 472.

Giustizia amministrativa202400050

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Latina, Sez. ISentenzaAzione di accertamento

Atto impugnato: diniego, anche implicito, del ricalcolo del trattamento di fine servizio con inclusione dei sei scatti stipendiali

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (militare in quiescenza)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente, cessato dal servizio a 54 anni per permanente inabilità derivante da causa di servizio, dopo 42 anni di servizio utile, ha chiesto l'accertamento del diritto al beneficio dei sei scatti stipendiali previsto dall'art. 6-bis del d.l. n. 387/1987, con conseguente rideterminazione dell'indennità di buonuscita. L'INPS ha eccepito la prescrizione, sostenendo che la cessazione dal servizio risaliva al settembre 2017, e ha contestato nel merito l'applicabilità del beneficio al personale delle forze di polizia a ordinamento militare. Ha inoltre sollevato una questione di legittimità costituzionale dell'art. 6-bis, comma 2, per asserita violazione degli artt. 3 e 81 Cost., nonché eccepito la decadenza derivante dalla mancata presentazione tempestiva della domanda di collocamento in quiescenza.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso. Ha ritenuto irrilevante la questione di costituzionalità, perché il ricorrente rientra nella fattispecie dell'art. 6-bis, comma 1, relativa al personale cessato per permanente inabilità, e non in quella del comma 2, riguardante il collocamento a riposo a domanda al compimento di 55 anni di età e 35 anni di servizio. Ha rigettato l'eccezione di prescrizione, individuando il dies a quo nella data dell'ultimo ordinativo di pagamento del credito principale, avente anche efficacia interruttiva del riconoscimento del debito; nel caso concreto, la decorrenza è stata fissata al 4 settembre 2020. Nel merito, ha affermato che il beneficio dei sei scatti stipendiali si applica anche al personale delle forze di polizia a ordinamento militare, inclusi i carabinieri, in forza del combinato disposto dell'art. 6-bis del d.l. n. 387/1987 e dell'art. 1911, comma 3, del d.lgs. n. 66/2010. Poiché il ricorrente era cessato per permanente inabilità a 54 anni ed era titolare di pensione privilegiata diretta per causa di servizio, gli spettava il beneficio ai fini della liquidazione del trattamento di fine servizio. Il termine del 30 giugno previsto dal comma 2 non è stato ritenuto perentorio e il suo superamento non comporta decadenza, comunque non applicandosi alla fattispecie. L'INPS è stato condannato a rideterminare l'indennità di buonuscita includendo i sei scatti nella base di calcolo e a corrispondere le somme dovute con i soli interessi legali, senza cumulo con la rivalutazione monetaria. L'ente è stato inoltre condannato alle spese di lite, liquidate in euro 2.000,00 oltre accessori, contributo unificato e rifusione del contributo versato.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Il beneficio dei sei scatti stipendiali previsto dall'art. 6-bis, comma 1, del d.l. n. 387/1987 spetta, ai fini della liquidazione del trattamento di fine servizio, al personale delle forze di polizia a ordinamento militare cessato dal servizio per permanente inabilità, senza che rilevino i requisiti anagrafici e contributivi previsti dal distinto comma 2 per il collocamento a riposo a domanda.
  • L'art. 1911, comma 3, del d.lgs. n. 66/2010 mantiene l'applicabilità dell'art. 6-bis del d.l. n. 387/1987 al personale delle forze di polizia a ordinamento militare, consentendo il riconoscimento del beneficio anche al personale dell'Arma dei carabinieri.
  • Il termine previsto dall'art. 6-bis, comma 2, del d.l. n. 387/1987 per la presentazione della domanda di collocamento in quiescenza non è perentorio, poiché la legge non lo qualifica come tale né collega espressamente al suo superamento una decadenza.
  • Ai fini della prescrizione del diritto alla riliquidazione del trattamento di fine servizio, il termine decorre dalla data dell'ultimo ordinativo di pagamento del credito principale, anche in ragione dell'efficacia interruttiva del riconoscimento del debito connesso al pagamento rateale.

Come è indicizzato

MaterieCausa di servizio ed equo indennizzoTrattamento economico e previdenzialeGiurisdizione e ripartoSpese di lite
RamiForze armate e forze di poliziaProcesso amministrativo
IstitutiTermini del procedimentoQuestione di legittimità costituzionaleRiparto di giurisdizione

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