Sentenza n. 78/2026 - Latina, Sezione 1
per l’accertamento del diritto del ricorrente al ricalcolo del trattamento di fine servizio (t.f.s.) con inclusione di sei scatti stipendiali, ai sensi degli artt. 6-bis, d.l. 21 settembre 1987 n. 387, conv. nella l. 20 novembre 1987 n. 472.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego, anche implicito, del ricalcolo del trattamento di fine servizio con inclusione dei sei scatti stipendiali
Esito
Favorevole al ricorrente (militare in quiescenza)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente, cessato dal servizio a 54 anni per permanente inabilità derivante da causa di servizio, dopo 42 anni di servizio utile, ha chiesto l'accertamento del diritto al beneficio dei sei scatti stipendiali previsto dall'art. 6-bis del d.l. n. 387/1987, con conseguente rideterminazione dell'indennità di buonuscita. L'INPS ha eccepito la prescrizione, sostenendo che la cessazione dal servizio risaliva al settembre 2017, e ha contestato nel merito l'applicabilità del beneficio al personale delle forze di polizia a ordinamento militare. Ha inoltre sollevato una questione di legittimità costituzionale dell'art. 6-bis, comma 2, per asserita violazione degli artt. 3 e 81 Cost., nonché eccepito la decadenza derivante dalla mancata presentazione tempestiva della domanda di collocamento in quiescenza.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso. Ha ritenuto irrilevante la questione di costituzionalità, perché il ricorrente rientra nella fattispecie dell'art. 6-bis, comma 1, relativa al personale cessato per permanente inabilità, e non in quella del comma 2, riguardante il collocamento a riposo a domanda al compimento di 55 anni di età e 35 anni di servizio. Ha rigettato l'eccezione di prescrizione, individuando il dies a quo nella data dell'ultimo ordinativo di pagamento del credito principale, avente anche efficacia interruttiva del riconoscimento del debito; nel caso concreto, la decorrenza è stata fissata al 4 settembre 2020. Nel merito, ha affermato che il beneficio dei sei scatti stipendiali si applica anche al personale delle forze di polizia a ordinamento militare, inclusi i carabinieri, in forza del combinato disposto dell'art. 6-bis del d.l. n. 387/1987 e dell'art. 1911, comma 3, del d.lgs. n. 66/2010. Poiché il ricorrente era cessato per permanente inabilità a 54 anni ed era titolare di pensione privilegiata diretta per causa di servizio, gli spettava il beneficio ai fini della liquidazione del trattamento di fine servizio. Il termine del 30 giugno previsto dal comma 2 non è stato ritenuto perentorio e il suo superamento non comporta decadenza, comunque non applicandosi alla fattispecie. L'INPS è stato condannato a rideterminare l'indennità di buonuscita includendo i sei scatti nella base di calcolo e a corrispondere le somme dovute con i soli interessi legali, senza cumulo con la rivalutazione monetaria. L'ente è stato inoltre condannato alle spese di lite, liquidate in euro 2.000,00 oltre accessori, contributo unificato e rifusione del contributo versato.
Norme richiamate
art. 6-bis d.l. 21 settembre 1987 n. 387, conv. nella l. 20 novembre 1987 n. 472
Al personale ... che cessa dal servizio per età o perché divenuto permanentemente inabile al servizio o perché deceduto, sono attribuiti ai fini del calcolo della base pensionabile e della liquidazione dell'indennità di buonuscita ... sei scatti ciascuno del 2,50 per cento
Il beneficio dei sei scatti spetta al personale che cessa per permanente inabilità e si applica, oltre che alla Polizia di Stato, anche al personale delle forze di polizia a ordinamento militare; il comma 1 disciplina autonomamente la cessazione per inabilità rispetto al comma 2, relativo al collocamento a riposo a domanda.
art. 1911, comma 3, d.lgs. 15 marzo 2010 n. 66
Al personale delle forze di polizia a ordinamento militare continua ad applicarsi l'art. 6-bis del decreto-legge n. 387 del 1987, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 472 del 1987
La disposizione mantiene l'applicabilità dell'art. 6-bis al personale delle forze di polizia a ordinamento militare, tra cui l'Arma dei carabinieri.
artt. 64 e seguenti d.P.R. 29 dicembre 1973 n. 1092
Richiamati quali fondamento del riconoscimento della pensione privilegiata diretta spettante al ricorrente per invalidità dipendente da causa di servizio.
d.P.R. 23 dicembre 1978 n. 915, tabella A, VIII categoria
Richiamato per la classificazione della pensione privilegiata riconosciuta al ricorrente.
art. 429, comma 3, c.p.c., in relazione all'art. 39 c.p.a.
Le somme dovute sono assistite dai soli interessi legali, senza cumulo con la rivalutazione monetaria.
art. 16, comma 6, l. 30 dicembre 1991 n. 412
Concorre a fondare il regime dei soli interessi legali sulle somme previdenziali dovute.
art. 22, comma 36, l. 23 dicembre 1994 n. 724
Concorre a escludere il cumulo tra interessi legali e rivalutazione monetaria.
Massime di principio
- Il beneficio dei sei scatti stipendiali previsto dall'art. 6-bis, comma 1, del d.l. n. 387/1987 spetta, ai fini della liquidazione del trattamento di fine servizio, al personale delle forze di polizia a ordinamento militare cessato dal servizio per permanente inabilità, senza che rilevino i requisiti anagrafici e contributivi previsti dal distinto comma 2 per il collocamento a riposo a domanda.
- L'art. 1911, comma 3, del d.lgs. n. 66/2010 mantiene l'applicabilità dell'art. 6-bis del d.l. n. 387/1987 al personale delle forze di polizia a ordinamento militare, consentendo il riconoscimento del beneficio anche al personale dell'Arma dei carabinieri.
- Il termine previsto dall'art. 6-bis, comma 2, del d.l. n. 387/1987 per la presentazione della domanda di collocamento in quiescenza non è perentorio, poiché la legge non lo qualifica come tale né collega espressamente al suo superamento una decadenza.
- Ai fini della prescrizione del diritto alla riliquidazione del trattamento di fine servizio, il termine decorre dalla data dell'ultimo ordinativo di pagamento del credito principale, anche in ragione dell'efficacia interruttiva del riconoscimento del debito connesso al pagamento rateale.
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