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Sentenza

Sentenza n. 452/2026 - Milano, Sezione 4

per l’accertamento - in via principale: - dell'avvenuta prescrizione dei diritti del Comune di Caronno Varesino di cui alla dichiarazione unilaterale del 21.11.2000 a firma dell'Immobiliare Castello S.n.c. per la cessione gratuita di aree per decorso del termine di prescrizione; - che il Sig. Milani Massimiliano non è conseguentemente tenuto a cedere al Comune di Caronno Varesino le aree di cui alla dichiarazione unilaterale del 21.11.2000 a firma dell'Immobiliare Castello S.n.c., e segnatamente i terreni distinti al catasto terreni al foglio 7 (foglio logico 9), mappali 5709, 7201 (derivante dall'originario mappale 2762, successivamente frazionato nei mappali 7200 e 7201), 7202 (derivante dal mappale 1527, successivamente frazionato nei mappali 7202 e 7203), e che il Comune di Caronno Varesino non ha il diritto di goderne o di disporne; - in via subordinata: - della nullità della dichiarazione unilaterale per la cessione gratuita di aree del 21.11.2000, ovvero, ove il Comune insistesse comunque per l'esecuzione di quanto previsto dalla dichiarazione, per il suo annullamento; - che il Sig. Milani Massimiliano conseguentemente non è tenuto a cedere al Comune di Caronno Varesino le aree di cui alla dichiarazione unilaterale del 21.11.2000 a firma dell'Immobiliare Castello S.n.c., e segnatamente i terreni distinti al catasto terreni al foglio 7 (foglio logico 9), mappali 5709, 7201 (derivante dall'originario mappale 2762, successivamente frazionato nei mappali 7200 e 7201), 7202 (derivante dal mappale 1527, successivamente frazionato nei mappali 7202 e 7203), e che il Comune di Caronno Varesino non ha il diritto di goderne o di disporne;

Giustizia amministrativa202300785

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IVSentenzaAzione di accertamento

Atto impugnato: obbligo di cessione gratuita di aree previsto da una dichiarazione unilaterale d'obbligo collegata a una concessione edilizia

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha chiesto, in via principale, l'accertamento dell'intervenuta prescrizione decennale dei diritti del Comune derivanti dalla dichiarazione unilaterale del 21 novembre 2000, con conseguente esclusione dell'obbligo di cedere le aree e del diritto del Comune di goderne o disporne. Ha sostenuto che l'impegno avesse natura privatistica e fosse soggetto alla prescrizione ordinaria, anche perché la dichiarazione era stata sottoscritta dopo il rilascio della concessione edilizia; ha inoltre dedotto che gli atti comunali del 2010 e del 2015 non avessero interrotto la prescrizione, non avendo efficacia esterna né essendo stati comunicati. In via subordinata ha domandato l'accertamento della nullità della dichiarazione per difetto di causa, sostenendo che fossero venuti meno i vincoli urbanistici originariamente posti a fondamento della cessione, che la dichiarazione successiva al titolo edilizio equivalesse a una promessa di donazione e che non ricorressero i presupposti dell'art. 9 della legge regionale n. 60/1977. In ulteriore subordine ha chiesto l'annullamento per errore essenziale di diritto sull'obbligatorietà della cessione. Il Comune ha eccepito, oltre all'infondatezza delle domande, la tardività dell'azione di nullità ai sensi dell'art. 31, comma 4, c.p.a. Il ricorrente ha anche chiesto la cancellazione di espressioni ritenute offensive contenute nella memoria difensiva comunale.

La decisione

Il TAR ha respinto la domanda di accertamento della prescrizione. Ha ritenuto che l'atto unilaterale d'obbligo funzionale al rilascio del titolo edilizio abbia natura pubblicistica, sia parte integrante del titolo e costituisca un elemento della fattispecie complessa autoritativa, sicché l'obbligo di cessione non è soggetto a prescrizione estintiva. Nel caso concreto il collegamento con la concessione edilizia risultava espresso, poiché l'impegno era previsto tra le condizioni per il rilascio e richiamato tra gli atti presupposti del titolo; la sottoscrizione successiva di pochi giorni rispetto al rilascio non è stata quindi ritenuta decisiva. Il TAR ha distinto tale fattispecie dagli obblighi derivanti da strumenti urbanistici attuativi e relative convenzioni, oggetto di diverso orientamento giurisprudenziale. Ha dichiarato irricevibili per tardività le domande di nullità e annullamento: la nullità avrebbe dovuto essere fatta valere entro il termine di 180 giorni previsto dall'art. 31, comma 4, c.p.a., mentre la contestazione della violazione dei presupposti dell'art. 9 della legge regionale n. 60/1977 avrebbe dovuto essere proposta entro il termine ordinario di 60 giorni ex art. 29 c.p.a., decorrente dal rilascio del titolo edilizio condizionato. Il giudice ha ritenuto non fondata anche la richiesta di cancellazione delle espressioni asseritamente offensive, considerate riconducibili alla normale dialettica processuale. Il ricorrente è stato condannato al pagamento di 1.500 euro oltre accessori per spese di giudizio.

Norme richiamate

  • art. 2934 c.c.

    La prescrizione estintiva è stata invocata dal ricorrente, ma ritenuta inapplicabile all'obbligo pubblicistico di cessione collegato al titolo edilizio.

  • art. 2946 c.c.

    La prescrizione ordinaria decennale è stata invocata per l'obbligo di cessione, ma esclusa dal TAR in ragione della natura pubblicistica dell'obbligo.

  • art. 1324 c.c.

    Richiamato dal ricorrente per sostenere la nullità della dichiarazione unilaterale, ma non esaminato nel merito perché la domanda è stata dichiarata tardiva.

  • art. 1325 c.c.

    Richiamato in relazione al difetto di causa, senza esame di merito per tardività della domanda.

  • art. 1429, comma 1, n. 4, c.c.

    Richiamato per l'asserito errore essenziale di diritto, ma la domanda di annullamento è stata dichiarata tardiva.

  • art. 1442 c.c.

    Richiamato per il termine dell'azione di annullamento, senza esame della fondatezza della censura.

  • art. 9 l. reg. n. 60/1977

    La contestazione dell'insussistenza dei presupposti per l'obbligo di cessione avrebbe dovuto essere proposta entro il termine decadenziale ordinario previsto per l'impugnazione del titolo edilizio.

  • art. 21-septies l. 241/1990

    Poiché l'atto unilaterale accede al titolo edilizio, la relativa nullità deve essere valutata secondo il regime dell'invalidità del provvedimento amministrativo.

  • art. 21-octies l. 241/1990

    La legittimità delle obbligazioni collegate al titolo edilizio deve essere ricondotta al regime dell'annullabilità del provvedimento amministrativo.

  • art. 31, comma 4, c.p.a.

    La domanda di accertamento della nullità del titolo o della prescrizione ad esso collegata è soggetta al termine decadenziale di 180 giorni.

  • art. 29 c.p.a.

    La domanda di annullamento della prescrizione di cessione gratuita inserita nel titolo edilizio deve essere proposta entro 60 giorni dal rilascio del titolo condizionato.

Massime di principio

  • L'atto unilaterale d'obbligo assunto dal privato quale condizione per il rilascio di un titolo edilizio ha natura pubblicistica, si incorpora nel titolo e concorre a formare una fattispecie complessa di natura autoritativa.
  • L'obbligo di cessione gratuita di aree collegato a un titolo edilizio non ha autonoma efficacia negoziale e, in quanto obbligo pubblicistico accessivo al titolo, non è soggetto alla prescrizione estintiva ordinaria.
  • La circostanza che la dichiarazione unilaterale d'obbligo sia sottoscritta dopo il rilascio del titolo edilizio non esclude il suo collegamento funzionale al titolo quando quest'ultimo richiami espressamente l'impegno tra le condizioni o gli atti presupposti del rilascio.
  • La nullità di un obbligo di cessione incorporato in un titolo edilizio deve essere fatta valere entro il termine di 180 giorni previsto dall'art. 31, comma 4, c.p.a.; la relativa domanda non è proponibile senza limiti temporali.
  • La contestazione della legittimità dell'obbligo di cessione gratuita inserito nel titolo edilizio, inclusa l'insussistenza dei presupposti normativi per imporlo, deve essere proposta entro il termine decadenziale ordinario di 60 giorni decorrente dal rilascio del titolo condizionato.

Come è indicizzato

MaterieTitoli abilitativi ediliziInvalidità del provvedimentoTermini e notificazione del ricorso
RamiEdiliziaProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiPrincipio di legalità e tipicitàDecadenza e tardivitàNullità del provvedimentoEfficacia ed esecutorietà

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