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Sentenza

Sentenza n. 1890/2026 - Roma, Sezione 1

per l'annullamento ​- della determina dirigenziale prot. QC/154751/2025 del 29 dicembre 2025, e della relativa nota di trasmissione ex art. 90, comma 1, lett. d), d.lgs. 36/2023 del 30 dicembre 2025, con cui la Stazione appaltante Roma Capitale - Dipartimento Centrale Appalti - Direzione Lavori Pubblici, ha disposto l’esclusione del RTI dalla procedura di gara avente ad oggetto “Accordo quadro della durata di quattro anni con un solo operatore economico per lotto, ex art. 59, comma 3 del d.lgs. 36/23, per lavori di manutenzione ordinaria complessa e straordinaria complessa non strutturale sugli immobili ERP di proprietà o in uso a Roma Capitale, suddiviso in 4 lotti”, con particolare riferimento al lotto 1 (CIG: B7D5B864F4); - del verbale prot. n. SU/2025/16814 del 21 novembre 2025 contenente la proposta di esclusione del suddetto operatore economico; - del provvedimento di rigetto dell’istanza di riesame prot. n. 1388 del 13 gennaio 2026; - di ogni altro atto comunque connesso​.

Giustizia amministrativa202600484

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: esclusione del costituendo RTI da una procedura di gara per accordo quadro di lavori di manutenzione di immobili ERP, nonché rigetto dell’istanza di riesame

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (stazione appaltante)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente, in proprio e quale mandataria del costituendo RTI, ha impugnato l’esclusione dalla procedura relativa a un accordo quadro quadriennale, articolato in quattro lotti, per lavori di manutenzione di immobili ERP. La stazione appaltante aveva ritenuto che la mandataria avesse dichiarato di eseguire il 61,28% dei lavori nella categoria OG1, pari a euro 6.198.472,00, mentre la sua attestazione SOA, categoria OG1 classifica V incrementata di un quinto, consentiva lavori fino a euro 6.198.000,00, con uno scostamento di euro 472,00. Con il primo motivo sono state dedotte la violazione e falsa applicazione dell’art. 100, comma 4, del d.lgs. 36/2023, degli artt. 30, comma 2, dell’Allegato II.12 e del paragrafo 6.2 del disciplinare, nonché violazione dei principi di buon andamento, imparzialità e giusto procedimento ed eccesso di potere per difetto dei presupposti, irragionevolezza e illogicità. La ricorrente ha sostenuto che la percentuale del 61,28% relativa alla categoria OG1 dovesse essere riferita non all’importo complessivo della categoria, ma alla quota complessiva di lavori di propria competenza, pari al 61,08% dell’importo del lotto, sicché l’importo OG1 assunto sarebbe stato inferiore al limite della qualificazione SOA. Con il secondo motivo sono stati dedotti la violazione dei principi di proporzionalità, ragionevolezza e favor partecipationis, nonché eccesso di potere per formalismo, difetto di istruttoria e travisamento dei presupposti, sostenendo che lo scostamento di euro 472,00 fosse irrisorio e inidoneo a incidere sulla capacità tecnico-professionale dell’impresa e sull’interesse pubblico alla selezione di un operatore qualificato.

La decisione

Il TAR ha rigettato il ricorso, decidendo la causa in forma semplificata ai sensi dell’art. 60 c.p.a. Quanto al primo motivo, ha ritenuto corretta l’interpretazione della stazione appaltante secondo cui la percentuale del 61,28% indicata per la categoria OG1 doveva essere rapportata all’importo complessivo della specifica categoria, pari a euro 10.115.000,00. La diversa interpretazione prospettata dalla ricorrente avrebbe prodotto risultati illogici: rapportando tutte le percentuali indicate nell’atto alla quota complessiva di lavori della mandataria, gli importi risultanti avrebbero superato sia l’importo totale del lotto sia gli importi delle singole categorie; rapportando invece alla quota complessiva soltanto la percentuale OG1, la somma delle lavorazioni assunte non avrebbe raggiunto la quota complessiva dichiarata. Inoltre, le percentuali indicate dalle altre imprese del RTI risultavano coerenti soltanto se riferite agli importi delle singole lavorazioni. Ne deriva che la mandataria si era impegnata a eseguire lavori OG1 per euro 6.198.472,00, eccedendo il limite di euro 6.198.000,00 derivante dalla qualificazione SOA. Il TAR ha escluso anche il difetto di motivazione, rilevando che il provvedimento indicava puntualmente il vizio dell’atto di impegno e le disposizioni normative e della lex specialis poste a fondamento dell’esclusione. Quanto al secondo motivo, il Collegio ha ritenuto irrilevante la modestia quantitativa dello scostamento. Richiamando il principio affermato dall’Adunanza Plenaria n. 6 del 2019 e ritenuto applicabile anche al d.lgs. 36/2023, ha affermato che ciascuna impresa raggruppata deve possedere requisiti di qualificazione almeno corrispondenti alla quota di lavori che si è impegnata a eseguire. La carenza, anche minima, del requisito in capo a una sola impresa determina l’esclusione dell’intero raggruppamento, anche quando il RTI nel suo complesso possieda una qualificazione sufficiente per l’esecuzione integrale dei lavori. La rigidità della regola è giustificata dalla natura sostanziale dei requisiti di qualificazione, che consentono di verificare la capacità dell’impresa a realizzare la specifica quota di lavori assunta, e dalla necessità di tutelare la par condicio, evitando valutazioni discrezionali ex post sull’irrilevanza dello scostamento. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna della ricorrente al pagamento di euro 1.500,00 oltre oneri e accessori per spese di lite.

Norme richiamate

  • art. 60 c.p.a.

    ex art. 60 cod. proc. amm.

    Ha consentito al Collegio, previo avviso alle parti, di definire il giudizio con sentenza in forma semplificata nella camera di consiglio fissata per la domanda cautelare.

  • art. 68 d.lgs. 36/2023

    atto di impegno ad eseguire i lavori ex art. 68 del Codice dei contratti pubblici

    L’atto di impegno del raggruppamento deve essere interpretato per individuare la quota di lavori che ciascuna impresa si è obbligata a eseguire.

  • art. 100, comma 4, d.lgs. 36/2023

    qualificazione nelle categorie e classifiche adeguata ai lavori da assumere

    La qualificazione SOA deve essere adeguata alle prestazioni che la singola impresa raggruppata si è impegnata a eseguire.

  • art. 2, comma 2, Allegato II.12 al d.lgs. 36/2023

    la qualificazione in una categoria abilita l'operatore economico a partecipare alle gare e a eseguire i lavori nei limiti della propria classifica incrementata di un quinto

    La capacità esecutiva dell’impresa è determinata dai limiti della propria classifica SOA, incrementata di un quinto secondo le condizioni previste dalla disciplina.

  • art. 30, comma 2, Allegato II.12 al d.lgs. 36/2023

    ogni componente del raggruppamento sia qualificato per le prestazioni che si è impegnato ad eseguire

    Nel raggruppamento ciascuna impresa deve possedere una qualificazione corrispondente alla quota di lavori che ha dichiarato di eseguire.

  • paragrafo 6.2 del disciplinare di gara

    I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei seguenti requisiti

    La lex specialis prescriveva, a pena di esclusione, il possesso di attestazione SOA adeguata alle categorie e classifiche dei lavori da assumere.

Massime di principio

  • Nelle gare di lavori, ciascuna impresa componente di un raggruppamento deve possedere requisiti di qualificazione economico-finanziaria e tecnico-organizzativa almeno corrispondenti alla quota di lavori che si è impegnata a eseguire.
  • La mancanza, anche minima, della qualificazione necessaria in capo a una sola impresa raggruppata, rispetto alla quota di lavori dichiarata, determina l’esclusione dell’intero raggruppamento, anche se il raggruppamento nel suo complesso possiede una qualificazione sufficiente a eseguire tutti i lavori.
  • L’esiguità dello scostamento tra la qualificazione posseduta e la quota di lavori assunta non consente di derogare alla regola di corrispondenza tra qualificazione individuale e quota di esecuzione, poiché i requisiti di qualificazione hanno natura sostanziale e la loro applicazione deve rispettare la par condicio tra concorrenti.
  • L’interpretazione dell’atto di impegno del RTI deve essere condotta in modo complessivo e razionale, verificando la coerenza delle percentuali dichiarate con gli importi delle singole categorie, con la quota complessiva di partecipazione e con gli impegni assunti dalle altre imprese raggruppate.
  • La continuità sostanziale tra la disciplina previgente e gli artt. 68 e 100 del d.lgs. 36/2023, nonché gli artt. 2 e 30 dell’Allegato II.12, consente di applicare anche nel nuovo Codice dei contratti pubblici il principio affermato dall’Adunanza Plenaria n. 6 del 2019 sulla rilevanza escludente della carenza, anche minima, di qualificazione della singola impresa rispetto alla quota di lavori assunta.

Come è indicizzato

MaterieRequisiti di partecipazione ed esclusione
RamiContratti pubblici
SottomaterieCause di esclusione
IstitutiConcorrenza ed evidenza pubblicaProporzionalità e ragionevolezzaEccesso di potereDifetto di motivazione

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