Sentenza n. 1887/2026 - Roma, Sezione 1
per l'annullamento - della determinazione dirigenziale numero -OMISSIS- del 2 dicembre 2025, con la quale è stata irrogata alla ricorrente la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione per mesi tre ai sensi dell’art. 3 comma 1 lettere a, b, c, d, e comma 6, lettera i, CCNL 2006/2009 e dell’art.72 comma 1 lettere a, b, c, d, e comma 8 lettera e, CCNL 2019/2021 e degli artt. 3, 12 e 20 codice comportamento dei dipendenti di Roma Capitale, approvato con deliberazione G.C. numero 141 del 30 dicembre 2016 - art.3.13.23 Codice comportamento dei dipendenti di Roma Capitale approvato con deliberazione della G.C. numero 292 dell’8 agosto 2024.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: determinazione dirigenziale recante la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione per tre mesi
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato la sanzione disciplinare deducendo, con il primo motivo, la violazione di legge e l’inapplicabilità ratione temporis del CCNL 2006/2009, nonché l’erronea applicazione dell’art. 72, comma 1, lettere a), b), c), d) e del comma 8, lettera e), del CCNL 2019/2021 e degli artt. 3, 12 e 20 del Codice di comportamento dei dipendenti di Roma Capitale. Con il secondo motivo ha dedotto eccesso di potere per carenza di motivazione e irragionevolezza nella scelta e nella quantificazione della sanzione. Roma Capitale ha eccepito il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, chiedendo comunque il rigetto del ricorso nel merito.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, indicando quale giudice munito di giurisdizione il giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro. Il Collegio ha rilevato che la sanzione disciplinare è stata adottata nell’ambito di un rapporto di lavoro pubblico contrattualizzato disciplinato dal d.lgs. 165/2001. In tale ambito l’esercizio del potere disciplinare si manifesta attraverso atti del datore di lavoro privato, privi di natura provvedimentale e non funzionalizzati al perseguimento di un fine pubblicistico, in quanto attinenti esclusivamente alla gestione del rapporto contrattuale. Pertanto, ai sensi dell’art. 63 d.lgs. 165/2001, la controversia appartiene alla giurisdizione ordinaria, anche quando vengano in rilievo atti amministrativi presupposti. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione, con possibilità di riassunzione davanti al giudice ordinario nei termini di legge. Le spese sono state compensate.
Norme richiamate
art. 63 d.lgs. 165/2001
sono devolute al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni (...), ancorché vengano in questione atti amministrativi presupposti
Le controversie disciplinari relative al pubblico impiego contrattualizzato appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro, anche quando siano contestati atti amministrativi presupposti.
art. 60 c.p.a.
Ha consentito al TAR, dopo averne dato avviso alle parti nella camera di consiglio fissata per la domanda cautelare, di definire il giudizio con sentenza in forma semplificata.
Massime di principio
- Le controversie riguardanti l’esercizio del potere disciplinare nei rapporti di pubblico impiego contrattualizzato appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro, poiché gli atti disciplinari costituiscono atti del datore di lavoro e non provvedimenti amministrativi funzionalizzati al perseguimento di finalità pubblicistiche.
- La giurisdizione ordinaria sulle controversie relative ai rapporti di lavoro pubblico contrattualizzato sussiste anche quando la controversia coinvolga atti amministrativi presupposti.
- Quando il giudice amministrativo declina la giurisdizione in favore del giudice ordinario, deve indicare il giudice munito di giurisdizione e la controversia può essere riassunta davanti a quest’ultimo nei termini di legge.
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