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Sentenza

Sentenza n. 74/2026 - Latina, Sezione 1

per l’annullamento del diniego (a seguito di silenzio inadempimento) ai sensi e per gli effetti della l. 241/1990, del d. lgs 36/2023 e del d. lgs. 33/2013, dell’accesso agli atti della fase esecutiva dell’appalto aggiudicato alla Schiaffini Travel s.p.a. del servizio di trasporto scolastico del Comune di Aprilia – cig B36C98AF53, richiesto con istanza del 23 giugno 2025; nonché per il diritto all’ostensione dei medesimi atti mediante rilascio di copia.

Giustizia amministrativa202500762

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, rilevando che, successivamente al deposito del ricorso, la ricorrente aveva ottenuto integralmente gli atti richiesti con l'istanza di accesso. Il giudice ha inoltre applicato il principio della soccombenza virtuale e ha condannato il Comune di Aprilia al pagamento delle spese di lite in favore della ricorrente, liquidate in complessivi euro 1.500, oltre oneri e accessori di legge.

TAR Lazio - Latina, Sez. ISentenzaAccesso agli atti

Atto impugnato: diniego tacito, per silenzio-inadempimento, sull'istanza di accesso agli atti della fase esecutiva dell'appalto del servizio di trasporto scolastico

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (operatore economico)

Prevale il privato

La controversia

La società ricorrente ha impugnato il diniego tacito formatosi sull'istanza del 23 giugno 2025, con la quale aveva chiesto al Comune di Aprilia l'accesso e il rilascio di copia della documentazione relativa alla fase esecutiva dell'appalto del servizio di trasporto scolastico aggiudicato a un'altra società. Nel corso del giudizio il Comune ha osteso la documentazione richiesta. La ricorrente ha quindi dichiarato, con memoria del 25 gennaio 2026, la cessazione della materia del contendere, chiedendo tuttavia la condanna dell'amministrazione alle spese in applicazione della soccombenza virtuale.

Norme richiamate

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    Consente di dichiarare la cessazione della materia del contendere quando, nel corso del giudizio, la pretesa sostanziale dedotta è integralmente soddisfatta.

  • l. 241/1990

    Richiamata quale base normativa dell'istanza di accesso agli atti.

  • d.lgs. 36/2023

    Richiamato quale disciplina dell'accesso nella materia dei contratti pubblici.

  • d.lgs. 33/2013

    Richiamato quale ulteriore base normativa dell'accesso e della trasparenza.

Massime di principio

  • Quando, dopo la proposizione di un ricorso in materia di accesso, l'amministrazione ostende integralmente la documentazione richiesta, viene meno l'interesse alla decisione sul merito e il giudice dichiara la cessazione della materia del contendere ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a.
  • L'ostensione degli atti successiva alla proposizione del ricorso non esclude la condanna dell'amministrazione alle spese: il giudice può applicare il principio della soccombenza virtuale valutando quale parte avrebbe presumibilmente prevalso in assenza della soddisfazione sopravvenuta della pretesa.

Come è indicizzato

MaterieAccesso documentaleAccesso agli atti di garaEstinzione, perenzione e improcedibilitàSpese di lite
RamiAccesso e trasparenzaContratti pubbliciProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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