Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 1886/2026 - Roma, Sezione 1

per l'annullamento - della Determina dell'Amministratore Unico n. 167 del 31.10.2025, di Veneto Acque SpA, notificata in pari data, avente ad oggetto "STA-14 Procedura di preinfrazione EU PILOT n. 9068/2016 - Chiusura e fase post operativa della discarica di Malagrotta (Roma), attività di supporto per attività di progettazione, affidamento e esecuzione del piano alta sorveglianza. Gara europea a procedura aperta telematica ai sensi del 71 del D.Lgs. 36/2023 per l'affidamento del servizio di sorveglianza antincendio, presso gli impianti, il sito e la discarica di Malagrotta in Roma. CIG B75A119EE6", nella parte in cui accoglie l'istanza di oscuramento formulata dalla aggiudicataria, provvedendo all'oscuramento dell'offerta tecnica della stessa.

Giustizia amministrativa202513651

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. ISentenzaAccesso agli atti

Atto impugnato: determinazione della stazione appaltante che aveva accolto l'istanza dell'aggiudicataria di oscuramento dell'offerta tecnica e negato l'ostensione integrale, nonché il diniego di accesso alla documentazione relativa alla verifica dell'anomalia dell'offerta

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

La controversia

L'impresa concorrente ha proposto ricorso ex art. 36 del d.lgs. 36/2023 contro la determinazione della stazione appaltante nella parte in cui aveva mantenuto non ostensibili le parti dell'offerta tecnica dell'aggiudicataria indicate come riservate. Ha chiesto l'accesso alla copia integrale non oscurata dell'offerta tecnica, nonché ai verbali, alla relazione giustificativa e ai documenti allegati relativi al sub-procedimento di verifica dell'anomalia dell'offerta dell'aggiudicataria. Dal testo non emergono ulteriori motivi di illegittimità articolati nel ricorso, poiché la decisione è stata definita in ragione della sopravvenuta ostensione integrale della documentazione.

La decisione

Nel corso del giudizio la stazione appaltante ha riesaminato la precedente decisione, annullandola nella parte relativa al mantenimento dell'oscuramento dell'offerta tecnica e disponendo l'ostensione delle parti oscurate, con la sola permanenza dell'oscuramento dei dati personali. Ha inoltre già trasmesso alla ricorrente la documentazione relativa alla verifica dell'anomalia e, il 23 gennaio 2026, la copia integrale dell'offerta tecnica dell'aggiudicataria. La ricorrente ha dichiarato di avere così conseguito integralmente il bene della vita richiesto e ha aderito alla definizione del giudizio mediante dichiarazione di cessazione della materia del contendere. Il TAR ha pertanto dichiarato cessata la materia del contendere, compensando le spese tra tutte le parti.

Norme richiamate

  • art. 36 d.lgs. 36/2023

    Con ricorso ex art. 36 del d.lgs. n. 36 del 2023

    La controversia riguarda la tutela giurisdizionale in materia di accesso alle offerte e agli atti di gara; il giudizio è stato definito senza esame nel merito dei motivi, per l'integrale ostensione sopravvenuta.

  • art. 35, comma 4, lett. a), d.lgs. 36/2023

    parti delle offerte tecniche indicate come tali ai sensi dell’art. 35, comma 4, lettera a), del D.Lgs. 36/2023

    La disposizione è richiamata in relazione alla richiesta di oscuramento delle parti dell'offerta tecnica; la sentenza non esamina nel merito la legittimità dell'oscuramento.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2

    La norma è richiamata quale base per l'oscuramento delle generalità nella pubblicazione della sentenza.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679

    Le disposizioni sono richiamate, insieme all'art. 52 del d.lgs. 196/2003, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante oscuramento delle generalità.

Massime di principio

  • Quando, nel corso di un giudizio di accesso in materia di contratti pubblici, l'amministrazione ostende integralmente la documentazione richiesta, il ricorrente consegue il bene della vita perseguito e il giudice dichiara cessata la materia del contendere, senza esaminare nel merito le contestazioni sull'originario diniego o oscuramento.
  • La cessazione della materia del contendere presuppone che l'attività amministrativa sopravvenuta soddisfi integralmente la pretesa oggetto del giudizio; nel caso esaminato, l'ostensione dell'offerta tecnica è stata ritenuta sufficiente pur mantenendo oscurati i soli dati personali.
  • La sopravvenuta ostensione integrale sia dell'offerta tecnica sia della documentazione relativa alla verifica dell'anomalia determina la definizione del giudizio di accesso anche quando l'amministrazione abbia proceduto al riesame e all'annullamento della precedente determinazione di oscuramento.

Come è indicizzato

MaterieAccesso documentaleAccesso agli atti di garaEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiAccesso e trasparenzaContratti pubbliciProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesseTrasparenza e pubblicità

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.