Cassazione Penale, Sentenza n. 45091/2023 del 08/11/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione per violazione di legge e vizio di motivazione: il ricorrente contestava che la condotta (non essersi fermato all'alt e darsi alla fuga alla guida di un motociclo) fosse stata adeguatamente qualificata come resistenza a pubblico ufficiale. Sosteneva la mancanza di prova della sua consapevolezza di essere inseguito (indossava il casco, avrebbe potuto accorgersi della polizia soltanto dopo tre chilometri) e contestava la pericolosità della fuga, ritenendo non provata la guida pericolosa in un tragitto urbano di tre chilometri.
La decisione
Il ricorso per cassazione è stato dichiarato inammissibile. Motivi: (1) in via assorbente, il difensore non ha rispettato l'art. 581, comma 1-quater c.p.p. (mancato deposito del mandato specifico per impugnare la sentenza, richiesto dalla novella applicabile per i giudicati in assenza ai sensi dell'art. 89 d.lgs. 150/2022); (2) in subordine, il ricorso è meramente ripetitivo e si limita a proporre una diversa valutazione delle prove già esaminate dalla Corte di appello, senza confrontarsi con le ragioni della decisione impugnata. La Corte di appello aveva indicato elementi idonei a fondare la consapevolezza dell'inseguimento (intimazioni, segnali acustici e visivi, inseguimento protrattosi per 3 km, accelerazione per darsi alla fuga, assenza di patente) e la pericolosità della fuga (durata, alta velocità e percorso in centro abitato). Conseguenze: condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Norma incriminatrice applicata alla fattispecie (resistenza a pubblico ufficiale): la condotta contestata è il non essersi fermato all'alt e la fuga, valutata unitamente agli elementi fattuali per ritenere la resistenza e la pericolosità della condotta.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Richiesta di sintesi dei motivi di impugnazione; il ricorso è stato sintetizzato conformemente a tale disposizione.
art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137 (conv. L. 18 dicembre 2020) e succ. modd.
Previsione della trattazione scritta del procedimento e disciplina sulle richieste di discussione orale; nel caso è stata disposta la trattazione scritta e il Procuratore Generale ha depositato conclusioni scritte.
art. 581, comma 1-quater cod. proc. pen.
Disposizione che impone, a pena di inammissibilità, che il difensore dell'imputato giudicato in assenza depositi il mandato specifico per impugnare la sentenza; la Corte ha ritenuto applicabile la norma per il ricorso e ha dichiarato l'inammissibilità per il mancato adempimento.
art. 89 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (disciplina transitoria)
Norma transitoria che rende applicabile la novella dell'art. 581 c.p.p. al caso concreto; la Corte ha richiamato la sua applicabilità al ricorso per cassazione.
Corte di Cassazione, Sez. 6, n. 41309 del 20/09/2023 (precedente)
Precedente interpretativo che ha già affermato l'applicabilità del requisito del mandato specifico anche al ricorso per cassazione; il Collegio si è richiamato integralmente a quella motivazione.
Corte Cost., sent. n. 186 del 13/06/2000
Richiamata in relazione alla valutazione della colpa del proponente nella determinazione della causa d'inammissibilità e della conseguente condanna alla somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- In impugnazioni contro sentenze pronunciate in assenza dell'imputato, il difensore deve depositare il mandato specifico per impugnare: la mancata produzione è motivo di inammissibilità del ricorso (anche in Cassazione) se richiesto dalla normativa transitoria applicabile.
- La Cassazione non è sede per una rinnovata valutazione del merito o per proporre una diversa lettura più plausibile delle prove; i motivi che si limitano a contestare la valutazione probatoria senza rilevare specifici vizi di diritto o di motivazione sono inammissibili o manifestamente infondati.
- Per ritenere la consapevolezza dell'inseguimento e la resistenza attiva, i giudici possono basarsi su elementi concreti quali intimazione al fermarsi, segnali acustici e visivi, durata e modalità dell'inseguimento, accelerazione per darsi alla fuga e condotte di guida pericolose; la presenza di tali elementi, se adeguatamente motivata, è idonea a fondare la responsabilità.
- Nel formulare il ricorso, il difensore deve confrontarsi direttamente e in modo circostanziato con il ragionamento motivazionale della sentenza impugnata: non è sufficiente esporre una versione alternativa dei fatti.
- Le conseguenze processuali dell'inammissibilità includono la condanna alle spese e, se non è riconosciuta assenza di colpa del proponente, l'obbligo di versare una somma alla Cassa delle ammende; è quindi essenziale curare gli adempimenti formali oltre che le argomentazioni di merito.
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