Cassazione Civile, Ordinanza n. 32516/2021 del 08/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (creditore)
La controversia
Le società ricorrenti avevano chiesto l'equo indennizzo ex L. n. 89/2001 per la non ragionevole durata di una procedura fallimentare iniziata nel 2004 e definita con decreto di chiusura pronunciato il 10 agosto 2017, mai comunicato né notificato. La Corte d'appello aveva dichiarato inammissibile la domanda ritenendo tardiva la proposizione, perché il termine decadenziale semestrale per proporre la domanda avrebbe dovuto decorrere dalla data in cui il decreto di chiusura era divenuto non più reclamabile; secondo il giudice di merito, per il reclamo avverso il decreto di chiusura del fallimento, in regime previgente, si applicava sì l'art. 327 c.p.c., ma nella versione successiva alla riforma del 2009, quindi con termine lungo semestrale e non annuale. Le ricorrenti hanno denunciato violazione dell'art. 4 L. n. 89/2001, dell'art. 6 CEDU, dell'art. 1 Protocollo addizionale, degli artt. 111 e 117 Cost., dell'art. 327 c.p.c., dell'art. 119 l. fall., dell'art. 58 L. n. 69/2009 e dell'art. 150, comma 1, D.Lgs. n. 5/2006, sostenendo che, trattandosi di fallimento pendente prima della riforma, il reclamo contro il decreto di chiusura senza comunicazione era soggetto al termine lungo annuale dell'art. 327 c.p.c. previgente, con conseguente tempestività della domanda Pinto.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso. Ha ritenuto che, per le procedure fallimentari disciplinate dalla normativa previgente alla riforma, il decreto di chiusura del fallimento, se non comunicato o notificato, diviene definitivo solo allo spirare del termine lungo annuale di cui all'art. 327 c.p.c. nel testo applicabile ratione temporis, non potendo farsi applicazione del termine semestrale. Di conseguenza, la domanda di equo indennizzo presentata l'11 febbraio 2019 era tempestiva, perché il decreto era divenuto definitivo il 10 agosto 2018; pertanto il decreto della Corte d'appello è stato cassato con rinvio ad altra Sezione della Corte d'appello di Bologna anche per le spese.
Norme richiamate
Il termine di decadenza per proporre la domanda di equo indennizzo decorre dal momento in cui il provvedimento che definisce la procedura non è più impugnabile; nel caso concreto la domanda è stata ritenuta tempestiva perché il decreto di chiusura era divenuto definitivo entro un anno dalla pubblicazione.
art. 6, par. 1 CEDU
Richiamato a fondamento della domanda di riparazione per la durata irragionevole del processo/procedura.
art. 1 del Protocollo addizionale alla CEDU
Richiamato a sostegno della tutela invocata dalle ricorrenti.
art. 111 Cost.
Richiamato tra le norme costituzionali asseritamente violate per effetto della ritardata definizione della procedura.
art. 117 Cost.
Richiamato tra le norme costituzionali asseritamente violate.
Per le procedure non soggette alla novella fallimentare, in assenza di comunicazione del decreto impugnato opera il termine lungo annuale nella formulazione previgente; non si applica il termine semestrale ritenuto dalla Corte territoriale.
Nella versione previgente alla riforma, la chiusura del fallimento era impugnabile secondo il regime del termine lungo ex art. 327 c.p.c., in difetto di comunicazione del decreto.
Richiamato nel ricorso per sostenere l'inapplicabilità del termine semestrale alla fattispecie.
art. 150, comma 1, D.Lgs. n. 5/2006
Richiamato nel ricorso per affermare che alla procedura fallimentare pendente si applicava la disciplina previgente.
Richiamato dalla Corte solo in via ipotetica per affermare che, anche ove applicabile, la domanda sarebbe comunque tempestiva.
Massime di principio
- Nelle procedure fallimentari soggette alla disciplina previgente alla riforma, se il decreto di chiusura non è comunicato o notificato ai soggetti interessati, la sua definitività si determina sulla base del termine lungo di impugnazione previsto dall'art. 327 c.p.c. nel testo applicabile ratione temporis, e non sulla base di un termine semestrale.
- Ai fini della decadenza dalla domanda di equo indennizzo per irragionevole durata della procedura, il dies a quo decorre dal momento in cui il provvedimento conclusivo della procedura non è più impugnabile; pertanto, l'erronea individuazione del termine per impugnare il decreto di chiusura incide direttamente sulla tempestività della domanda Pinto.
- In presenza di un fallimento pendente prima dell'entrata in vigore delle riforme, non è consentito trasporre automaticamente la disciplina introdotta successivamente per il reclamo avverso la chiusura, dovendosi applicare il regime previgente quando la legge transitoria lo impone.
- L'omessa comunicazione del decreto di chiusura impedisce l'applicazione del termine breve di impugnazione e mantiene operante il termine lungo previsto dal codice di procedura civile nel testo ratione temporis applicabile.
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