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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 20144/2022 del 24/05/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza della Corte di appello di Lecce che aveva parzialmente accolto l'istanza di riparazione per ingiusta detenzione riconoscendo a Rochira € 37.833,53 per la restrizione subita (custodia cautelare in carcere dal 9 al 23 giugno 2012 e poi arresti domiciliari fino al 30 giugno 2013). Il ricorrente contestava soprattutto: a) la mancata e adeguata motivazione della riduzione dell'indennizzo, in particolare per non aver considerato concretamente il danno derivante dal clamore mediatico; b) l'illegittimità della riduzione del 20% operata dalla Corte territoriale con richiamo a un precedente penale e ad una presunta negligenza nella custodia dei luoghi ove fu rinvenuto l'esplosivo.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto legittima e adeguatamente motivata la liquidazione dell'indennizzo operata dalla Corte di appello, che ha applicato il parametro aritmetico e ha motivato puntualmente la valutazione dei danni non patrimoniali evocati dall'istante. La Cassazione ha chiarito che, sebbene non possa ridursi automaticamente l'indennizzo per il solo fatto di precedenti detenzioni, nella fattispecie la riduzione del 20% era giustificata dalla negligenza del Rochira nella custodia dei luoghi di sua esclusiva disponibilità, che aveva favorito l'accesso a terzi e il rinvenimento dell'esplosivo; invece la Corte territoriale non ha fornito elementi sufficienti per riconoscere un incremento dell'indennizzo per presunto clamore mediatico. Il ricorrente è stato inoltre condannato al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 314 c. 2 cod. proc. pen.

    Disciplina dell'indennizzo per ingiusta detenzione; la Corte ha ritenuto applicabile l'ipotesi di ingiustizia formale e ha operato la liquidazione compiendo l'analisi dei parametri specifici richiesti dalla norma.

  • art. 315 cod. proc. pen.

    Norma collegata alla riparazione per ingiusta detenzione richiamata nel motivo; concorre a definire limiti e criteri per la liquidazione dell'indennizzo.

  • art. 606 lett. b) ed e) cod. proc. pen.

    Criteri di impugnazione in cassazione dedotti dal ricorrente (violazione di norme di diritto e motivazione); la Corte di Cassazione ha esaminato i motivi alla luce di tali lettere e li ha ritenuti infondati.

  • art. 110 cod. pen. e art. 2 legge n. 895/1967

    Riferimento alla fattispecie penale che era stata contestata nell'originario procedimento (concorso nell'illegale detenzione di 1,80 kg di esplosivo). Tali norme sono il contesto fattuale da cui nacque la misura cautelare, ma non incidono direttamente sulla misura dell'indennizzo se non per la ricostruzione dei fatti.

  • Parametri di calcolo giurisprudenziali (tetto massimo e importo giornaliero indicativo)

    tetto massimo € 516.456,90; importo giornaliero teorico € 235,82 (€ 117,91 per arresti domiciliari)

    La Corte conferma che il giudice della riparazione può partire dal criterio aritmetico giornaliero e discostarsene solo motivando specifici pregiudizi patrimoniali o non patrimoniali; il tetto massimo resta il limite inderogabile.

Massime di principio

  • Il giudice della riparazione può discostarsi dall'ammontare «aritmetico» dell'indennizzo solo se individua e prova specifici pregiudizi aggiuntivi (patrimoniali o non patrimoniali) che giustifichino lo scostamento; la motivazione deve essere puntuale e verificabile.
  • Non è legittimo ridurre automaticamente l'indennizzo perché l'interessato ha precedenti periodi di detenzione: i precedenti non giustificano di per sé una riduzione dell'indennizzo.
  • Comportamenti personali che abbiano concorso, per negligenza o colpa, a creare le condizioni del rinvenimento o dell'intervento (es. mancata custodia di luoghi di propria responsabilità) possono giustificare una riduzione proporzionale dell'indennizzo, purché la valutazione sia logicamente motivata.
  • La domanda di maggiorazione dell'indennizzo per danno alla reputazione o clamore mediatico richiede elementi probatori specifici sulla incidenza del clamore: la dichiarazione generica non è sufficiente per aumentare l'indennizzo.
  • La discrezionalità del giudice nel quantificare il ristoro è sindacabile in cassazione solo se la motivazione è mancante, illogica o insufficiente; valutazioni logiche e congrue sui criteri di liquidazione restano sostanzialmente inamovibili.

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