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Cassazione Penale, Ordinanza n. 02575/2025 del 21/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali, oltre al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende, determinati in via equitativa. La decisione impugnata non è stata annullata e resta ferma la statuizione della corte d'appello, compreso il diniego delle attenuanti generiche e il trattamento sanzionatorio in essa disposto.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della corte d'appello che aveva confermato il giudizio sul trattamento sanzionatorio. Con l'unico motivo ha censurato il diniego delle attenuanti generiche e ha richiamato, solo in modo enunciativo, l'eccessività della pena base e degli aumenti per la continuazione. La Corte di cassazione ha però ritenuto il motivo privo di specificità, perché non si confrontava con la motivazione della decisione impugnata: il diniego delle attenuanti era stato fondato sui numerosi precedenti penali dell'imputato e sulla mancata intrapresa di iniziative per uscire dalla dipendenza da alcool e stupefacenti, profili rispetto ai quali il ricorso non offriva alcuna critica argomentata; analogamente, le doglianze sulla pena base e sugli aumenti in continuazione risultavano solo accennate e non sviluppate.

Norme richiamate

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

  • art. 62-bis c.p.

    Le attenuanti generiche possono essere negate quando il giudice valorizza elementi negativi della personalità e del percorso di vita dell'imputato, come i precedenti penali e la mancata dismissione di condotte sintomatiche di dipendenza.

  • art. 81 c.p.

    La doglianza sugli aumenti in continuazione deve essere specifica e argomentata, confrontandosi con la motivazione della sentenza impugnata.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando il motivo non è specifico, ossia non si confronta con le rationes decidendi della sentenza impugnata e si limita a enunciazioni generiche o apodittiche.
  • La censura contro il diniego delle attenuanti generiche deve misurarsi con gli elementi valorizzati dal giudice di merito; se la motivazione fa leva su precedenti penali e sull'assenza di iniziative di recupero, il ricorrente deve confutare puntualmente tali dati.
  • Le doglianze relative a pena base e aumenti per continuazione non sono idonee a fondare l'impugnazione se restano meri cenni non sviluppati in una critica argomentata della decisione.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniPena e commisurazioneCircostanze del reato
RamiProcesso penaleParte generale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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