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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 24722/2023 del 08/06/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso avverso l'ordinanza di rigetto dell'istanza di riesame contro la custodia cautelare in carcere. Due censure principali: (1) insufficienza dei gravi indizi circa la partecipazione all'associazione per delinquere in materia di stupefacenti (art. 74 DPR 309/1990), con la difesa che sosteneva che i contatti intercettati fossero riconducibili a mere acquisizioni/cessioni sporadiche e non a rapporto associativo stabile; (2) assenza delle esigenze cautelari, e in particolare dell'attualità del pericolo di reiterazione, essendo i fatti contestati in gran parte risalenti (nessuna prova di condotte recenti riconducibili all'indagato), con richiesta di misura meno afflittiva rispetto al carcere.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il Tribunale del riesame avesse fornito una motivazione logica e dettagliata sui gravi indizi e sulle esigenze cautelari: ha valorizzato le dichiarazioni dei collaboratori, le intercettazioni che attribuivano a Mannarino un ruolo di riferimento per rifornimenti, l'invio di droga in Svizzera tramite corriere, la capillare struttura e la gerarchia dell'organizzazione (con Mario Ferrazzo al vertice), nonché la professionalità e la reiterazione dei reati. Sulla questione della distanza temporale, la Corte ha richiamato il principio secondo cui per i delitti ricompresi nell'art. 275, comma 3 (tra cui l'art. 74 DPR 309/1990) opera una presunzione iuris tantum di adeguatezza della custodia in carcere, superabile solo con elementi concreti che dimostrino lo scioglimento del gruppo, il recesso o il ravvedimento individuale. Conseguenze pratiche: ricorso dichiarato inammissibile, condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende; trasmissione copia del provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario.

Norme richiamate

  • art. 74 DPR 9 ottobre 1990, n. 309

    Norma che disciplina l'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti; la Corte ha ritenuto che, alla luce di collaborazioni, intercettazioni e elementi fattuali, ricorressero gravi indizi di partecipazione ad una struttura organizzata.

  • art. 73 DPR 9 ottobre 1990, n. 309

    Riguarda i delitti- fine di spaccio; la sentenza considera le plurime contestazioni di cessione/detenzione come elementi a supporto della gravità indiziaria.

  • art. 273 cod. proc. pen.

    Norma sul contenuto del provvedimento di riesame: la censura del ricorrente relativa alla motivazione è stata ritenuta inammissibile perché il controllo della Cassazione è limitato alla manifesta illogicità o a violazioni di legge.

  • art. 274 cod. proc. pen.

    Elenca le esigenze cautelari; la Corte ha richiamato la necessità di valutare 'attualità' e 'concretezza' del pericolo di reiterazione secondo i principi richiamati, valorizzando gli elementi fattuali che dimostrano persistenza della pericolosità.

  • art. 275 cod. proc. pen.

    Comma 3 introduce una presunzione iuris tantum di adeguatezza della custodia cautelare per determinate fattispecie (tra cui l'art. 74 DPR 309/1990); la Corte ha confermato che questa presunzione vale salvo prova contraria e che spetta all'imputato fornire elementi specifici per superarla.

  • art. 292 cod. proc. pen.

    Richiama i criteri di motivazione del provvedimento cautelare; la Corte ha precisato che per i reati dell'art. 275, comma 3 non è necessario motivare specificamente il rilievo del tempo trascorso salvo che il tempo stesso fornisca elementi idonei a superare la presunzione cautelare.

  • legge 16 aprile 2015, n. 47

    Modifica che ha sottolineato l'elemento dell'attualità del pericolo di reiterazione nell'art. 274; la Corte ha richiamato la giurisprudenza post-riforma che richiede valutazioni rigorose sull'attualità quando i fatti sono lontani nel tempo.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Prevede la condanna alle spese per il ricorrente in caso di inammissibilità; applicata dalla Corte per imporre le spese e la somma alla Cassa delle ammende.

  • art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

    Regola la comunicazione ai direttori degli istituti penitenziari delle decisioni; la Corte ha disposto l'invio copia del provvedimento all'istituto competente.

Massime di principio

  • In sede di ricorso per cassazione avverso misure cautelari personali, il controllo è limitato: la Corte verifica soltanto violazioni di norme o manifesta illogicità della motivazione, non riesamina liberamente i fatti o compie una nuova valutazione probatoria.
  • Per i delitti inclusi nell'art. 275, comma 3 (es. art. 74 DPR 309/1990) opera una presunzione iuris tantum di adeguatezza della custodia in carcere; l'imputato può superarla solo con elementi concreti, specifici e idonei a provare lo scioglimento del gruppo, il recesso o il ravvedimento.
  • La distanza temporale fra i fatti e l'adozione della misura non esclude automaticamente la custodia cautelare: se permangono elementi che segnalano professionalità criminale, stabilità di legami e continuità dell'attività illecita la prognosi di reiterazione può ritenersi attuale.
  • Se si intende contestare la motivazione del tribunale del riesame, è necessario individuare punti di manifesta illogicità o violazioni normative precise; deduzioni generiche o una differente lettura dei fatti sono normalmente inammissibili in Cassazione.
  • Per ottenere misure meno afflittive rispetto al carcere occorre dimostrare non solo l'esistenza di alternative, ma anche che tali misure siano idonee a impedire concretamente la prosecuzione dell'attività illecita (es. prove di ravvedimento, cessazione dei rapporti criminali, scioglimento dell'organizzazione).

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