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Cassazione Civile, Ordinanza n. 17744/2026 del 03/06/2026

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (lavoratore)

La controversia

La controversia nasce dalla vicenda di un dipendente pubblico che, dopo essere stato funzionario ministeriale, era transitato presso un ente regionale e poi, per effetto di riorganizzazioni normative, era stato trasferito alle dipendenze della Regione Lazio con qualifica dirigenziale. Successivamente la Regione ha accertato la nullità della procedura concorsuale originaria e dei correlati incarichi dirigenziali, comunicandogli l’inesistenza di un titolo legittimante il rapporto di lavoro. Nel giudizio di merito il lavoratore aveva chiesto, tra l’altro, il riconoscimento della retribuzione di risultato maturata per gli anni 2013 e 2014. Nel ricorso per cassazione ha censurato la sentenza d’appello per: 1) omessa pronuncia sul motivo di appello relativo al diritto alla retribuzione di risultato ex art. 2126 c.c.; 2) omessa o apparente motivazione sul medesimo punto; 3) violazione degli artt. 2126 c.c., 115, 416 e 167 c.p.c., sostenendo che la nullità del contratto non escludeva il diritto agli emolumenti retributivi, in particolare al trattamento accessorio dirigenziale, ove la prestazione fosse stata effettivamente resa e ricorressero le condizioni previste dalla contrattazione collettiva.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibili il primo e il secondo motivo di ricorso, ritenendo che non si confrontassero con la reale ratio della sentenza impugnata e che, inoltre, la censura di vizio motivazionale fosse preclusa dalla doppia conforme. Ha invece accolto il terzo motivo: ha affermato che, nell’impiego pubblico contrattualizzato, l’art. 2126 c.c. si applica anche al rapporto nullo, con diritto del lavoratore al trattamento economico previsto dalla contrattazione collettiva per il periodo di effettiva prestazione, ivi compreso il trattamento accessorio del dirigente, purché siano rispettate le condizioni e procedure stabilite dal contratto collettivo. La sentenza d’appello è stata quindi cassata limitatamente al motivo accolto e la causa è stata rinviata alla Corte d’Appello di Roma in diversa composizione per nuovi accertamenti di fatto sulla spettanza della retribuzione di risultato e per le spese.

Norme richiamate

  • art. 2126 c.c.

    "qualora la prestazione lavorativa dirigenziale risulti effettivamente svolta trova applicazione la norma di cui all’art. 2126 c.c. in riferimento alla retribuzione determinata dai contratti collettivi per le aree dirigenziali"

    Si applica anche al lavoro pubblico contrattualizzato; la nullità del rapporto non esclude il diritto alla retribuzione per il lavoro effettivamente svolto, nei limiti del trattamento economico previsto dalla contrattazione collettiva.

  • art. 99 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente come parametro della censura di omessa pronuncia, insieme all’art. 112 c.p.c.

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente per sostenere l’omessa pronuncia sul motivo di appello relativo alla retribuzione di risultato.

  • art. 360, n. 4, c.p.c.

    Indicato come vizio processuale dedotto per omessa pronuncia.

  • art. 360, n. 5, c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente per il vizio di motivazione; la Corte lo dichiara inammissibile per la preclusione derivante dalla doppia conforme.

  • art. 115 c.p.c.

    Richiamato nel terzo motivo insieme agli artt. 416 e 167 c.p.c. per contestare l’apprezzamento della domanda e delle difese.

  • art. 416 c.p.c.

    Richiamato nel terzo motivo in tema di difese del convenuto nel rito del lavoro.

  • art. 167 c.p.c.

    Richiamato nel terzo motivo in relazione alle allegazioni e contestazioni della parte resistente.

  • art. 2 d.lgs. n. 165/2001

    Richiamato per ribadire che il trattamento economico dell’impiego pubblico contrattualizzato è quello stabilito dalla contrattazione collettiva.

  • art. 24 d.lgs. n. 165/2001

    Richiamato, insieme all’art. 2 del medesimo decreto, per affermare che il trattamento economico del dirigente pubblico è quello previsto dai contratti collettivi di comparto/area.

Massime di principio

  • Nell’impiego pubblico contrattualizzato, la nullità del rapporto di lavoro non elimina il diritto del prestatore al trattamento economico per l’attività effettivamente svolta, ai sensi dell’art. 2126 c.c., purché la prestazione non sia illecita in senso radicale.
  • Il trattamento economico spettante nel lavoro pubblico contrattualizzato è determinato esclusivamente dalla contrattazione collettiva applicabile, comprese le voci accessorie proprie della qualifica dirigenziale, e la loro erogazione richiede il rispetto delle condizioni e procedure previste dai contratti collettivi.
  • La declaratoria di nullità del contratto di lavoro non consente di affermare in via automatica la paralisi di ogni pretesa retributiva: occorre distinguere tra invalidità del titolo e diritto alla retribuzione per l’attività concretamente resa.
  • Il motivo di ricorso per cassazione è inammissibile se non si confronta specificamente con la ratio decidendi della sentenza impugnata; il vizio di motivazione ex art. 360, n. 5, c.p.c. è inoltre precluso in presenza di doppia conforme.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullità

Testo integrale

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