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Cassazione Civile, Ordinanza n. 09780/2025 del 14/04/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha preso atto della conciliazione intervenuta tra le parti e ha dichiarato estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere. Ha inoltre compensato le spese di lite, come richiesto concordemente dalle parti, e ha escluso l’obbligo del versamento dell’ulteriore contributo unificato a carico del ricorrente, in ragione dell’esito conciliativo.

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento IMU per l’anno d’imposta 2015, con richiesta di pagamento di euro 4.674,00 tra imposta, sanzioni e interessi, che la contribuente aveva impugnato davanti al giudice tributario deducendo, tra l’altro, il difetto di contraddittorio endoprocedimentale, il difetto di motivazione dell’atto e il mancato riconoscimento dell’esenzione per abitazione principale. Il ricorso della contribuente era stato accolto in appello dalla Corte di giustizia tributaria di secondo grado, che aveva ritenuto l’avviso privo di motivazione nella parte decisiva. Il Comune ha quindi proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, ma prima della decisione ha depositato istanza di estinzione del giudizio, allegando verbale di conciliazione intervenuto tra le parti ai sensi dell’art. 48, comma 4, d.lgs. n. 546/1992, con definizione anche della presente controversia.

Norme richiamate

  • art. 48, comma 4, d.lgs. n. 546 del 1992

    La conciliazione tra le parti nel processo tributario, intervenuta anche in pendenza del giudizio di cassazione per la medesima controversia, determina la cessazione della materia del contendere e consente la declaratoria di estinzione del giudizio.

  • art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115 del 2002

    L’esito conciliativo del giudizio esclude l’applicazione dell’ulteriore contributo unificato a carico della parte ricorrente.

  • L. n. 228 del 2012

    È richiamata quale norma modificativa dell’art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115 del 2002.

Massime di principio

  • Quando, in pendenza del giudizio di cassazione, le parti definiscono con conciliazione la controversia già pendente tra loro, il giudizio va dichiarato estinto per cessazione della materia del contendere.
  • La conciliazione tributaria che investe anche la lite oggetto del ricorso per cassazione rende superfluo l’esame del merito del ricorso stesso.
  • In caso di definizione conciliativa concordata, le spese di lite possono essere compensate se ciò corrisponde all’istanza comune delle parti.
  • L’esito conciliativo del processo esclude l’applicazione dell’ulteriore contributo unificato previsto per i casi di rigetto o inammissibilità del ricorso.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributario
RamiTributiProcesso civile
IstitutiGiudicato

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