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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 19548/2024 del 16/05/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione del verbale di sequestro preventivo e di restituzione redatto dalla Polizia Giudiziaria, denunciandone l'abnormità su due profili: (i) la polizia avrebbe esercitato funzioni riservate all'autorità giudiziaria, emettendo di fatto un nuovo decreto di sequestro e un atto di restituzione di cose già sequestrate; (ii) le operazioni successive sarebbero fuori dai poteri attribuiti alla Polizia Giudiziaria e non meramente esecutive rispetto al decreto di sequestro originario.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Ha ritenuto che la categoria dell'abnormità si applica tipicamente ai provvedimenti dell'autorità giudiziaria (e, in casi particolari, agli atti del P.M. che invadono la funzione giurisdizionale), ma non agli atti della Polizia Giudiziaria nel caso esaminato. La Polizia Giudiziaria, sulla base del decreto di sequestro, ha individuato materialmente i beni da apprendere nei limiti del valore indicato dal giudice senza invadere prerogative giurisdizionali. È stato inoltre ricordato che il rimedio adeguato per chi si ritenga danneggiato dall'operato della Polizia Giudiziaria è l'istanza al P.M. ex art. 321, comma 3, c.p.p. (e, in caso di risposta negativa, il ricorso al giudice che procede), con le ordinarie impugnazioni incidentali ex artt. 322 e ss. c.p.p.

Norme richiamate

  • d. lgs. 231/2001, art. 24

    La società è stata indicata in qualità di persona giuridica imputata ai sensi della norma; questo profilo è rilevante per la legittimazione a proporre ricorso, ma non incide sulla decisione di inammissibilità fondata sulla natura dell'atto impugnato.

  • codice di procedura penale, art. 177

    Richiamato come fondamento del principio di tassatività delle ipotesi di nullità degli atti processuali, connaturato alla categoria giurisprudenziale dell'abnormità.

  • codice di procedura penale, art. 586

    Richiamato insieme all'art. 177 per sottolineare la limitazione delle ipotesi di impugnazione e la funzione dell'abnormità quale strumento giurisprudenziale straordinario.

  • codice di procedura penale, art. 321, comma 3

    art. 321, comma 3, cod. proc. pen.

    Indicata come la via corretta per ottenere la revoca del sequestro o la restituzione: istanza al P.M. e, in caso di parere negativo, ricorso al giudice che procede.

  • codice di procedura penale, artt. 322 e ss.

    artt. 322 e ss. cod. proc. pen.

    Richiamati come il sistema di impugnazioni incidentali che opera avverso i provvedimenti del giudice che procede, dopo l'eventuale istanza ex art. 321.

  • codice di procedura penale, art. 616

    Usato come base per la condanna della parte ricorrente al pagamento di una somma a titolo di ammenda per i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

  • Giurisprudenza - Sez. Unite, n. 34536/2001 (Chirico)

    Sez. Unite, n. 34536 del 11/07/2001, Chirico

    Richiamata per affermare che l'abnormità è categoria relativa ai provvedimenti dell'autorità giudiziaria.

  • Giurisprudenza - Sez. 6, n. 39442/2017 (Berlusconi)

    Sez. 6, n. 39442 del 14/07/2017, Berlusconi

    Citata per la possibilità, in specifici casi, di applicare la nozione di abnormità anche agli atti del P.M. se accertata invasione dei poteri del giudice; la Corte però ha escluso l'equiparazione al caso di atti della Polizia Giudiziaria esaminati.

  • Giurisprudenza - Sez. Unite, n. 25957/2009 (Toni)

    Sez. Unite, n. 25957 del 26/03/2009, Toni

    Riferimento sul concetto di abnormità come strumento per garantire il diritto di impugnazione diretto davanti alla Corte di Cassazione in presenza di deviazioni strutturali o funzionali dagli schemi legislativi.

  • Corte Costituzionale, n. 186/2000

    Corte Cost., 13 giugno 2000, n. 186

    Richiamata in relazione alla valutazione dei profili di colpa ai fini della condanna a somma a titolo di ammenda.

Massime di principio

  • La nozione di 'abnormità' è tipicamente applicabile ai provvedimenti dell'autorità giudiziaria; solo in casi eccezionali può estendersi agli atti del P.M. qualora siano accertate evidenti invasioni di poteri giudiziari.
  • Gli atti della Polizia Giudiziaria, compiuti in esecuzione di un decreto di sequestro, consistenti nell'individuazione materiale dei beni nei limiti del provvedimento del giudice, non configurano automaticamente un'ipotesi di abnormità impugnabile in Cassazione.
  • Il rimedio per chi ritenga illegittimo l'operato della Polizia Giudiziaria è l'istanza al Pubblico Ministero ex art. 321, comma 3, c.p.p.; in caso di diniego, può seguire il ricorso al giudice che procede e le ordinarie impugnazioni incidentali.
  • La tentazione di impugnare davanti alla Corte di Cassazione atti della Polizia Giudiziaria con la formula dell'abnormità è rischiosa e può essere dichiarata inammissibile, con conseguenze pecuniarie per il proponente se emerge colpa.
  • Prima di proporre rimedi straordinari è opportuno verificare la sussistenza dei rimedi ordinari e le specifiche condizioni giurisprudenziali che consentono l'estensione dell'abnormità ad atti non giurisdizionali.

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