Cassazione Civile, Ordinanza n. 24862/2025 del 09/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (committente)
La controversia
La controversia nasce da azioni promosse da un gruppo di lavoratori che avevano svolto attività nell'ambito di appalti per il trasporto scolastico e di persone con disabilità nel Comune di Roma, in qualità di ex dipendenti dell'appaltatore poi fallito, per ottenere dal committente il pagamento di somme a titolo di responsabilità ex art. 1676 c.c. per retribuzioni rimaste insolute. In primo grado la società committente era stata condannata al pagamento di importi individualmente determinati. In appello la società ha dedotto che una parte del debito retributivo era stata già parzialmente estinta prima del giudizio mediante pagamenti effettuati dall'INPS, quale gestore del Fondo di Garanzia, e ha prodotto la documentazione relativa all'ammissione dei lavoratori al passivo fallimentare e al pagamento parziale dei loro crediti, chiedendo che tali somme fossero considerate nella quantificazione del dovuto. La Corte d'appello ha ritenuto tale deduzione una nuova eccezione di fatto estintivo, proposta per la prima volta in appello, e quindi inammissibile ex art. 437 c.p.c. La ricorrente ha impugnato questa qualificazione con tre motivi: con i primi due ha denunciato violazione dell'art. 437 c.p.c. per avere la Corte territoriale trattato l'eccezione di pagamento come eccezione in senso stretto e come nuova eccezione di pagamento parziale; con il terzo ha denunciato violazione dell'art. 2697 c.c. in punto di conoscenza, da parte del committente, dei nominativi dei dipendenti dell'appaltatore.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto, per quanto di ragione, il primo e il secondo motivo, ritenendo errata la qualificazione dell'allegazione di pagamento/parziale estinzione come eccezione in senso stretto preclusa in appello. Ha affermato che il pagamento è eccezione in senso lato, rilevabile anche d'ufficio se desumibile da documenti ritualmente prodotti, e che la produzione documentale in appello può essere ammessa se indispensabile ai fini della decisione. Ne è derivata la cassazione della sentenza impugnata con rinvio alla Corte d'appello di Roma, in diversa composizione, per riesaminare nel merito la misura del credito tenendo conto del fatto estintivo parziale dell'obbligazione del committente. Il terzo motivo è stato dichiarato assorbito. La regolazione delle spese è stata demandata al giudice di rinvio.
Norme richiamate
responsabilità ex art. 1676 c.c.
Il committente può essere chiamato a rispondere verso i lavoratori dell'appaltatore per le retribuzioni non corrisposte, nei limiti e con le regole proprie della fattispecie.
violazione e falsa applicazione dell’art. 437 c.p.c.
Nel processo del lavoro la produzione di nuovi documenti in appello può essere ammessa se indispensabile; il pagamento o il fatto estintivo desumibile dagli atti non integra, di per sé, una nuova eccezione in senso stretto preclusa.
violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c.
Il motivo è stato assorbito; la sentenza richiama la norma solo nel quadro della censura sulla conoscenza dei nominativi dei dipendenti e sul riparto dell'onere probatorio.
Massime di principio
- Il pagamento, anche parziale e anche se effettuato da un terzo, integra un'eccezione in senso lato, sicché il giudice può rilevarlo d'ufficio quando il relativo fatto risulti da atti o documenti ritualmente acquisiti al processo.
- Nel rito del lavoro il divieto di nuove eccezioni in appello non impedisce la considerazione di fatti estintivi, modificativi o impeditivi già emergenti dagli atti o documenti prodotti, né la produzione documentale indispensabile ai fini della decisione.
- La distinzione tra mere difese ed eccezioni rileva perché solo queste ultime introducono fatti estintivi/modificativi/impeditivi del diritto azionato; se il fatto estintivo è documentato e incide sulla quantificazione del credito, deve essere esaminato anche in appello.
- Quando si discute della misura di un credito retributivo azionato nei confronti del committente ex art. 1676 c.c., il giudice deve considerare gli eventuali pagamenti già intervenuti, anche parziali, ai fini dell'accertamento del dovuto, non solo in sede esecutiva ma già nella fase di cognizione.
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