Cassazione Penale, Sentenza n. 17783/2023 del 28/04/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna la condanna per violazione dell'art. 122 D.Lgs. 81/2008 ascritta nella sua qualità di legale rappresentante della P.O.C. di MINCARINI Marco. Deduce: (i) carenza di prova che gli operai sul tetto fossero dipendenti o lavorassero per la sua ditta; (ii) mancata applicazione dell'art. 131-bis c.p. per non aver adeguatamente motivato la gravità del fatto e il richiamo a una "pluralità di violazioni"; (iii) vizio di motivazione sulla misura della pena, poiché non sono state spiegate le ragioni per un trattamento sanzionatorio superiore al minimo edittale.
La decisione
La Corte di Cassazione dichiara il ricorso inammissibile. Respinge come manifestamente infondato il primo motivo, richiamando la giurisprudenza consolidata secondo cui, in cantieri con più imprese interferenti, il rischio per lavoratori presenti nell'area rientra nella sfera di tutela dell'imprenditore anche se i soggetti non siano formalmente dipendenti, purché la loro presenza non sia atipica o eccezionale e sussista nesso causale. Rigetta anche le censure sull'art. 131-bis ritenendo sufficiente la motivazione del Tribunale circa la gravità del pericolo cui era esposta una pluralità di operai. Quanto alla misura della pena, la Corte ritiene che il richiamo all'art. 133 c.p. sorregga la motivazione e che l'indicazione nella sentenza di "mesi nove di reclusione" sia un refuso privo di rilievo. Condanna il ricorrente alle spese processuali e al versamento di Euro 3.000 alla Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
Norma antinfortunistica la cui violazione può integrare responsabilità penale dell'imprenditore anche quando il danno minacciato riguarda soggetti non formalmente dipendenti, se presenti nel luogo e nel momento dell'infortunio e non in modo atipico, purché sussista nesso causale tra la violazione e l'evento.
Norma sulla causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto; qui la Corte ritiene che il Tribunale abbia motivato adeguatamente la gravità del rischio, rendendo inapplicabile la deroga per tenuità.
Principio direttivo per la determinazione della pena; la Corte ritiene che il rinvio a tale articolo sia idoneo a giustificare la misura dell'ammenda comminata.
art. 159, comma 2, lett. a, D.Lgs. 81/2008
Individua la disciplina sanzionatoria prevista dal D.Lgs. 81/2008; la sentenza è coerente con il range edittale richiamato dall'articolo e con la scelta della pena inflitta.
Massime di principio
- In cantieri con più imprese interferenti, l'obbligo di adottare misure di prevenzione riguarda i rischi prodotti dall'interferenza: la responsabilità può estendersi anche a danni a soggetti non formalmente dipendenti se la loro presenza non è eccezionale e sussiste nesso causale.
- La mancanza di prova che i lavoratori fossero dipendenti del datore di lavoro non esclude automaticamente la responsabilità penale di quest'ultimo quando risultino carenze nelle misure di sicurezza che espongono a rischio una pluralità di persone sul luogo di lavoro.
- L'art. 131-bis c.p. (tenuità del fatto) non trova applicazione se il giudice valuta, con motivazione adeguata, la gravità del rischio e l'entità della violazione delle norme antinfortunistiche.
- La determinazione della pena può essere sostenuta dal richiamo ai criteri di cui all'art. 133 c.p.; errori materiali o refusi nella motivazione non rilevano se non incidono sul concreto computo della pena.
- In Cassazione i motivi manifestamente infondati possono condurre a declaratoria di inammissibilità e a condanna del ricorrente alle spese e sanzioni accessorie.
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