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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 26814/2022 del 12/07/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione avverso l'ordinanza del Tribunale della Libertà di Catanzaro che aveva disposto gli arresti domiciliari per il reato di cui all'art. 513-bis c.p., aggravato ai sensi dell'art. 416-bis c.p. Il ricorrente contestava la sussistenza del quadro di gravità indiziaria a suo carico, deducendo che il Tribunale aveva dato rilievo a colloqui che non provavano il suo coinvolgimento diretto: rilevava la connessione di fatti temporalmente distanti e l'assenza di riscontri sul ruolo attribuitogli, nonché il fatto che non avrebbe tratto utilità economica dall'attività contestata. Sosteneva, quindi, che le conversazioni intercettate e le dichiarazioni del collaboratore Danieli non costituivano prova idonea a fondare la misura cautelare.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Ha ritenuto che il Tribunale del riesame avesse adeguatamente motivato la valutazione del quadro indiziario, fondandolo su un insieme di elementi: il vasto compendio intercettivo, le dichiarazioni del collaboratore di giustizia Salvatore Danieli e i riscontri fattuali che collegavano "Luciano" a Babbino come soggetto apicale subentrato nella reggenza dopo la morte di componenti della famiglia Bruno. La Corte ha anche affermato che per la fattispecie di cui all'art. 513-bis c.p. non è necessario che l'agente abbia tratto un profitto personale: rileva l'azione volta a porre limiti illegittimi alla concorrenza mediante violenza o minaccia, anche implicita, e l'accordo turnario tra imprese. I rilievi sulla identificazione di "Luciano" nelle intercettazioni sono stati ritenuti questioni di fatto, insindacabili in sede di legittimità, salvo manifesta illogicità. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di 3.000,00 euro alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 513-bis cod. pen.

    art. 513-bis c.p. (atti di concorrenza illecita mediante violenza o minaccia)

    La Corte interpreta la norma nel senso che la fattispecie comprende comportamenti competitivi posti in essere con mezzi vessatori (violenza o minaccia), anche implicite; non è necessario che l'agente ottenga un vantaggio economico personale: rileva l'alterazione della libera concorrenza e del normale mercato.

  • art. 416-bis cod. pen.

    art. 416-bis c.p. (associazione mafiosa) - richiamata come aggravante

    La circostanza aggravante è valorizzata per qualificare l'azione delle famiglie come condizionamento di attività economiche attraverso meccanismi tipici di 'ndrangheta; la sussistenza di modalità mafiose rileva nella valutazione della gravità indiziaria.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    art. 616 c.p.p. (sanzioni per ricorsi manifestamente infondati)

    Applicata per la condanna alle spese e al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende, poiché il ricorso è stato dichiarato manifestamente infondato.

  • art. 28 Reg. esec. cod. proc. pen.

    art. 28 Reg. esec. c.p.p. (comunicazioni relative alle decisioni)

    Richiamata in relazione agli adempimenti esecutivi della decisione; menzionata in dispositivo come adempimento formale successivo alla pronuncia.

Massime di principio

  • La gravità indiziaria può essere adeguatamente provata dalla combinazione tra dichiarazioni di collaboratori di giustizia e riscontri tratti da intercettazioni: il giudice di merito valuta la coerenza globale e i riscontri contestuali.
  • L'interpretazione del contenuto delle intercettazioni è questione di fatto riservata al giudice di merito e difficilmente sindacabile in Cassazione, salvo manifesta illogicità o contraddittorietà della motivazione.
  • Per il reato di cui all'art. 513-bis c.p. non è necessario il profitto personale: rileva l'azione volta a limitare la concorrenza mediante violenza o minaccia, anche se la minaccia è implicita o l'accordo è realizzato tramite un meccanismo di turnazione fra imprese.
  • Un gap temporale tra eventi non esclude automaticamente la rilevanza probatoria se il giudice del merito fornisce una motivazione che li collega logicamente nell'ambito del medesimo condizionamento o organizzazione criminale.
  • Le contestazioni sulla identificazione di soggetti indicati con nomi propri nelle intercettazioni (es. "Luciano") richiedono una critica precisa che dimostri l’insufficienza dei riscontri: deduzioni generiche vengono ritenute inammissibili in sede di legittimità.

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