Cassazione Penale, Ordinanza n. 03884/2026 del 30/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ricorreva per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello di Catania che aveva confermato la condanna di primo grado per falsità materiale/uso di segni identificativi del veicolo, contestando con un unico motivo la violazione di legge e il vizio di motivazione quanto alla ritenuta sussistenza dell'elemento soggettivo del reato. La difesa sosteneva che la parziale copertura della targa anteriore e posteriore del veicolo potesse essere stata realizzata da terzi all'insaputa dell'imputato, ma la Corte ha ritenuto tale versione una mera congettura, priva di riscontri concreti e già dedotta senza successo in appello.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che le censure fossero di fatto meramente ripetitive di quelle già formulate in appello, non specifiche e non idonee a fondare un sindacato di legittimità, perché dirette a sollecitare una rivalutazione del merito preclusa in cassazione. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
La norma è richiamata come titolo del reato oggetto di condanna confermata nei gradi di merito; la Corte non ne offre una ricostruzione autonoma, limitandosi a escludere che il ricorso scalfisse la motivazione sulla sussistenza dell'elemento soggettivo.
Non è espressamente citato nel testo, ma il declaratoria di inammissibilità è fondata sul difetto di specificità delle doglianze e sull'impossibilità di ottenere in cassazione una nuova valutazione del fatto.
La condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 alla Cassa delle ammende discende dalla dichiarazione di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- In sede di legittimità non sono ammissibili censure che, sotto la veste di violazione di legge o vizio di motivazione, si risolvano nella mera riproposizione di doglianze di merito già esaminate e disattese dal giudice d'appello.
- Il motivo di ricorso per cassazione deve essere specifico e deve confrontarsi in modo argomentato con la motivazione della sentenza impugnata; la semplice reiterazione di una tesi alternativa priva di riscontri concreti è una doglianza apparente e inidonea.
- La Corte di cassazione non può essere chiamata a una rivalutazione puramente fattuale del compendio probatorio quando la motivazione della sentenza di merito sia logica, coerente e priva di manifeste contraddizioni.
- In presenza di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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