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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 18333/2023 del 03/05/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorso impugna la sentenza della Corte d'appello di Perugia che, in seguito al rinvio disposto da questa Corte, ha ritenuto che una cessione/"giroconto" di crediti per complessivi euro 756.977,11 (originariamente riferiti a finanziamenti ricevuti dalla Fondazione Ivec) fosse operazione distrattiva a danno della Abruzzo Sport s.r.l. fallita. Il ricorrente deduceva che si era trattato di mera sostituzione del soggetto creditore/compensazione infragruppo (operazione neutra), eccependo vizi di motivazione e inosservanza di norme processuali, chiedendo in subordine la riqualificazione come bancarotta preferenziale e, in ultima istanza, l'estinzione per prescrizione.

La decisione

La Corte di legittimità ha dichiarato il ricorso infondato. Ha ritenuto corretta la ricostruzione della Corte d'appello in sede di rinvio secondo cui: il finanziamento della Fondazione Ivec era «a fondo perduto» (accordo scritto noto al Carrozza), mentre il credito verso la Columbus Consulting era reale; la cessione del credito ha dunque avuto l'effetto di depauperare il patrimonio della fallita a vantaggio di società del gruppo (tra cui la Columbus, riconducibile al Carrozza), senza adeguata prova di un vantaggio compensativo per i creditori della fallita. La Cassazione ha respinto le censure sulla qualificazione come distrazione (ricordando la nozione giurisprudenziale di distrazione e il relativo onere probatorio a carico dell'interessato circa i vantaggi compensativi), ha ritenuto infondate le obiezioni sull'elemento soggettivo (bancarotta per distrazione richiede dolo generico e la concreta pericolosità dell'atto è stata accertata) e ha escluso la configurabilità della mera preferenza creditoria nella fattispecie. Conclusione: rigetto del ricorso; confermata la sentenza impugnata nei termini indicati in motivazione.

Norme richiamate

  • art. 216 legge fall.

    Norma incriminatrice richiamata per la bancarotta (in particolare bancarotta per distrazione). La Corte richiama la giurisprudenza che definisce la "distrazione" come qualsiasi distacco di bene dal patrimonio del fallito che ostacoli la soddisfazione dei creditori, indipendentemente dalla forma negoziale.

  • art. 56 legge fall.

    Citata nella prospettazione difensiva in relazione alla compensazione infragruppo: la difesa invocava la liceità di compensazioni; la Corte osserva però che l'esistenza di un vantaggio compensativo per escludere la distrazione deve essere provata dall'interessato.

  • art. 2634, comma 3, cod. civ.

    Riferimento usato per spiegare gli effetti compensativi che, se provati, possono riequilibrare gli svantaggi immediati per la società fallita; la Corte sottolinea che tali effetti compensativi devono essere dimostrati dal soggetto che li invoca.

  • artt. 530, 533, 627 cod. proc. pen.

    Richiamati dalle censure del ricorrente come norme processuali con cui si lamentavano omissioni o vizi istruttori nella decisione; la Corte ha ritenuto tali censure inammissibili o infondate nella misura in cui il giudice del rinvio ha esaminato compiutamente i profili devolutigli.

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Richiamato quale limite per la motivazione nel ricorso ai sensi dell'articolo (indicato nella parte introduttiva); usato per delimitare il contenuto della censura in Cassazione.

Massime di principio

  • La "distrazione" di beni dal patrimonio della società fallita si configura indipendentemente dalla forma negoziale dell'atto: ciò che conta è l'effetto di depauperamento e l'impedimento alla soddisfazione dei creditori.
  • In operazioni infragruppo la mera appartenenza delle parti allo stesso gruppo non esclude automaticamente la natura distrattiva: chi invoca che l'operazione era neutra o comportava vantaggi compensativi per la fallita deve provarli.
  • Per la bancarotta per distrazione è sufficiente il dolo generico e la concreta pericolosità dell'atto per l'insieme dei creditori; per la bancarotta preferenziale è invece necessario il dolo specifico volto a favorire un creditore.
  • La qualificazione dell'operazione (distrattiva vs. preferenziale vs. neutra) dipende tanto da elementi documentali e contabili quanto dalla prova del contesto economico e delle finalità: analisi mastrini, flussi di cassa e accordi scritti sono determinanti.
  • In Cassazione il sindacato sulla valutazione puntuale della prova contabile e delle scelte logico-giuridiche del giudice del rinvio è limitato: vizi di motivazione devono essere specificamente e dettagliatamente prospettati per essere accolti.

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