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Ordinanza

Ordinanza n. 1080/2026 - Roma, Sezione 4Q

Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: per l'annullamento, previa sospensiva, - della nota provvedimento prot. n. 0672752 del 20 dicembre 2024, a firma del Dirigente II fascia del Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità e delle Foreste avente ad oggetto “Richiesta di riconoscimento della I.G.P. “Bergamotto di Reggio Calabria” ai sensi del Reg. (UE) 2024/1143 e del decreto 14 ottobre 2013 - Convocazione della riunione di pubblico accertamento, con la quale veniva comunicato al comitato spontaneo di scopo per il rilascio dell’I.G.P. che a seguito della ricezione dell’istanza di riconoscimento del nome “Bergamotto di Reggio Calabria” come indicazione Geografica Protetta presentata dal Comitato Promotore per il “Bergamotto di Reggio Calabria I.G.P.” e la sua Tutela e Valorizzazione (A.T.S.), ed a seguito dell’istruttoria svolta dal Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle foreste era “stata redatta una proposta di disciplinare di produzione della I.G.P. “Bergamotto di Reggio Calabria” di cui verrà data lettura in sede di riunione di pubblico accertamento, fissata per il giorno 28 gennaio 2025 alle ore 11,30 presso la Sala Verde al piano terra della Sede della Giunta Regionale, denominata Jole Santelli, Contrada Germaneto di Catanzaro”, con dichiarato scopo che detta riunione veniva indetta per “permettere al Ministero di verificare la rispondenza della disciplina proposta ai metodi leali e costanti previsti dal regolamento (UE) n. 2024/1143”; nota di cui il Consorzio di tutela del Bergamotto odierno ricorrente ha avuto conoscenza a seguito di articolo di stampa apparso su un quotidiano locale “Gazzetta del Sud” in data 20 gennaio 2025; - di ogni altro atto presupposto, conseguente e/o comunque connesso a quelli qui impugnati, relativo al procedimento istruttorio avviato dal Ministero per il riconoscimento dell’I.G.P. del bergamotto, ancorché 3 incolpevolmente sconosciuto al ricorrente, in quanto diretto ad impedire allo stesso Consorzio di Tutela del Bergamotto di Reggio Calabria di poter conseguire il completamento dell’ “Istruttoria relativa alla modifica del Disciplinare della D.O.P. “Bergamotto di Reggio Calabria - olio essenziale”, che ricomprende tra le modifiche richieste sia l’allargamento della tutela al frutto di bergamotto di Reggio Calabria sia altre modifiche sostanziali del Disciplinare ritenute vitali che ne impediscono, oggi, se non istruite e recepite urgentemente la funzionalità dello stesso Consorzio con l’impossibilità alla certificazione di prodotto - olio essenziale secondo i nuovi parametri chimico fisici e organolettici stabiliti dalla norma UNI -ISO 3520, ”; - del Disciplinare relativo alla richiesta di riconoscimento dell’I.G.P. del bergamotto, ancorché non conosciuto. Per quanto riguarda i motivi aggiunti notificati dalla parte ricorrente il 15 dicembre 2025: per l’annullamento, previa sospensione, - della Domanda di registrazione (pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 241 del 16 ottobre 2025) dell’indicazione geografica protetta “Bergamotto di Reggio Calabria“ ed il Disciplinare di produzione presentati dal “Comitato promotore per il Bergamotto di Reggio Calabria Igp” e la sua Tutela e Valorizzazione (A.T.S.) per la registrazione della Indicazione geografica protetta “Bergamotto di Reggio Calabria”, a seguito della riunione di pubblico accertamento, tenutasi il giorno 28 gennaio 2025 presso la sede della Giunta regionale della Calabria, ed in esito all’istruttoria svolta dal Ministero dell’Agricoltura in ottemperanza della sentenza n. 5904/2025 resa dal T.A.R. Lazio, Sezione IV quater; - della nota avente ad oggetto “Comunicazione ai sensi dell’art. 10 bis della legge 7 agosto 1990 n. 241 - Chiusura del procedimento relativo alla modifica del disciplinare della DOP “Bergamotto di Reggio Calabria - olio essenziale”, con la quale il M.A.S.A.F., in data 7 ottobre 2025, al fine di ottemperare al disposto della sentenza n. 5904/2025 pubblicata il 24 marzo 2025, resa dal T.A.R. Lazio, Sezione IV quater, comunicava al Consorzio che, in esito all’istruttoria svolta, il numero delle aziende ritenute validamente aderenti allo stesso, alla data di presentazione della domanda di modifica del disciplinare della D.O.P. per l’inclusione del frutto fresco effettuata dal Consorzio (ossia 2 agosto 2023) erano 21, mentre quelle ritenute validamente aderenti al Comitato Promotore per il “Bergamotto di Reggio Calabria Igp” alla medesima data erano 25; - della nota sopra indicata anche nella parte in cui il Ministero comunicava, ai sensi dell’art. 10 bis della Legge n. 241/1990, la conclusione del procedimento, avviato in esito alla suindicata pronuncia del T.A.R. Lazio, individuando il Comitato Promotore per il “Bergamotto di Reggio Calabria Igp” quale soggetto rappresentativo del maggior numero delle imprese aderenti rispetto alle altre associazioni alla predetta data, e ciò senza aver fornito elementi utili all’individuazione qualitativa dei soggetti aderenti al Comitato in relazione alle singole attività svolte, senza considerare le osservazioni del Consorzio in merito alle superfici coltivate del prezioso frutto e alle aree geografiche interessate alla coltivazione per come già risultanti dal disciplinare della D.O.P.; - del D.M. del Mi.P.A.A.F. 14 ottobre 2013, recante disposizioni nazionali per l’attuazione del Regolamento (U.E.) 1151/2012 nella parte in cui all’art. 5 inserisce una previsione specifica non espressamente contenuta nel regolamento Europeo e non adeguatamente disciplinata; - di ogni atto presupposto, connesso e conseguenziale, ancorché non conosciuto dal Consorzio odierno ricorrente, in quanto diretto a ledere la posizione del Consorzio di tutela del Bergamotto impedendo allo stesso di conseguire la richiesta “ modifica del Disciplinare della Denominazione di Origine Protetta “Bergamotto di Reggio Calabria - olio essenziale”, al fine di tutelare il Bergamotto di Reggio Calabria e valorizzare globalmente non solo il frutto ed i suoi derivati, ma anche e soprattutto l’intera filiera di produzione e l’indotto che la stessa genera ed ha generato, così come richiesto con istanza del 2 agosto 2023; nonché per la condanna, ai sensi e per gli effetti dell’art. 116, c.p.a., previo accertamento del relativo diritto, all’accesso alla documentazione richiesta con istanza di accesso del 14 ottobre 2025.

Giustizia amministrativa202501374

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IV quaterOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: Provvedimenti ministeriali relativi al procedimento di riconoscimento dell'IGP "Bergamotto di Reggio Calabria", alla domanda di registrazione e alla modifica del disciplinare della DOP "Bergamotto di Reggio Calabria - olio essenziale", nonché diniego o mancata ostensione di documentazione richiesta con istanza di accesso

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Il Consorzio ha impugnato, con ricorso introduttivo e motivi aggiunti, gli atti ministeriali concernenti il procedimento per il riconoscimento dell'IGP "Bergamotto di Reggio Calabria" e la successiva domanda di registrazione, sostenendo che tali atti avrebbero impedito o pregiudicato il procedimento da esso promosso per la modifica del disciplinare della DOP relativa all'olio essenziale, con estensione della tutela al frutto fresco e ulteriori modifiche ritenute necessarie per la funzionalità del Consorzio e la certificazione del prodotto. Con i motivi aggiunti sono stati contestati anche la comunicazione ex art. 10-bis l. 241/1990 relativa alla conclusione del procedimento ministeriale, la valutazione della maggiore rappresentatività del Comitato promotore sulla base del numero delle imprese aderenti e il d.m. 14 ottobre 2013, nella parte ritenuta non conforme o non adeguatamente disciplinata rispetto alla normativa europea. È stata inoltre proposta, ai sensi dell'art. 116 c.p.a., domanda di accesso alla documentazione richiesta il 14 ottobre 2025. Nella camera di consiglio del 18 febbraio 2026 il Consorzio, in ragione della sopravvenienza di ulteriori provvedimenti amministrativi, ha dichiarato di non avere allo stato interesse alla decisione sull'istanza cautelare e ha chiesto il differimento della trattazione del ricorso principale per proporre eventuali ulteriori motivi aggiunti. L'istanza di accesso è stata ritenuta non immediatamente decidibile perché non era stato evocato in giudizio Bergamia Cooperativa Agricola, quale potenziale controinteressata rispetto alla documentazione riferibile alla stessa.

La decisione

Il TAR non ha esaminato nel merito i motivi di ricorso né ha valutato la sussistenza del fumus boni iuris o del periculum in mora. Ha dichiarato il non luogo a provvedere sull'istanza cautelare proposta con i motivi aggiunti, prendendo atto della sopravvenienza di ulteriori provvedimenti e della dichiarazione del ricorrente di non avere, allo stato, interesse alla decisione cautelare. Ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo dell'udienza pubblica dell'8 aprile 2026, invitando il Consorzio a presentare una nuova istanza di fissazione dell'udienza dopo l'eventuale proposizione dei preannunciati motivi aggiunti. Quanto alla domanda di accesso ex art. 116, comma 2, c.p.a., ha ordinato l'integrazione del contraddittorio nei confronti di Bergamia Cooperativa Agricola: il Ministero deve comunicare al Consorzio, entro cinque giorni dalla notifica o comunicazione dell'ordinanza, l'indirizzo PEC o reale della cooperativa; il Consorzio deve notificare o comunicare il ricorso entro i successivi dieci giorni e documentare l'adempimento. La trattazione dell'istanza di accesso è stata fissata alla camera di consiglio del 6 maggio 2026. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Richiamato quale fondamento della trattazione della domanda cautelare incidentale.

  • art. 116, comma 2, c.p.a.

    Applicato alla domanda incidentale di accesso; la decisione è stata differita per consentire l'integrazione del contraddittorio nei confronti del potenziale controinteressato.

  • art. 10-bis l. 241/1990

    Richiamato quale base della comunicazione ministeriale di conclusione del procedimento, impugnata con i motivi aggiunti.

  • d.m. MiPAAF 14 ottobre 2013, art. 5

    Impugnato con i motivi aggiunti nella parte ritenuta introduttiva di una previsione non espressamente contenuta nella normativa europea; la questione non è stata esaminata in questa fase.

Massime di principio

  • Quando, in sede cautelare, la parte ricorrente dichiara di non avere allo stato interesse alla decisione a causa della sopravvenienza di ulteriori provvedimenti amministrativi e preannuncia nuovi motivi aggiunti, il giudice può disporre il non luogo a provvedere sull'istanza cautelare senza esaminare fumus boni iuris e periculum in mora.
  • La sopravvenienza di ulteriori atti amministrativi connessi alla controversia può giustificare la cancellazione della causa dal ruolo dell'udienza già fissata, con invito alla parte interessata a presentare una nuova istanza di fissazione dopo l'eventuale proposizione dei motivi aggiunti.
  • Nel giudizio di accesso ex art. 116 c.p.a., il soggetto cui si riferiscono i documenti richiesti deve essere evocato quale potenziale controinteressato quando la sua posizione possa essere incisa dall'ostensione; in mancanza, il giudice dispone l'integrazione del contraddittorio prima della decisione.
  • Nell'ambito dell'integrazione del contraddittorio nel giudizio di accesso, il giudice può porre a carico dell'amministrazione il reperimento e la comunicazione dell'indirizzo del potenziale controinteressato e fissare un termine perentorio al ricorrente per perfezionare la notificazione o comunicazione.

Come è indicizzato

MaterieTutela cautelareAccesso documentalePartecipazione al procedimentoTermini e notificazione del ricorso
RamiProcesso amministrativoAccesso e trasparenzaProcedimento amministrativo
IstitutiTutela cautelareTutela del terzoLegittimazione e interesse a ricorrere

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