Cassazione Penale, Sentenza n. 36437/2023 del 31/08/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione articolato su due motivi principali: 1) violazione o errata applicazione di norme processuali e sostanziali con riferimento alla sospensione del processo con messa alla prova (art. 168-bis cod. pen.) per presunta omissione di valutazione dell'idoneità del programma predisposto dall'U.E.P.E. e per l'uso, in appello, di informazioni non conosciute alla difesa; 2) vizio di motivazione per mancata ammissione o rinnovazione dell'istruttoria (richieste di ascolto del coimputato Vincenzo Palillo e di Emanuele Pedalino) e per insufficiente prova dell'elemento soggettivo e del contributo dell'imputato nonché per la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche. In sede di conclusioni la difesa ha inoltre eccepito l'estinzione del reato per prescrizione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondata l'eccezione di prescrizione (fatto del 12/02/2016; termine massimo di prescrizione pari a 7 anni e 6 mesi non decorso). Sul primo motivo, la Corte ha confermato che la sospensione con messa alla prova è rimessa alla discrezionalità del giudice e richiede sia l'idoneità del programma sia una prognosi favorevole sulla futura astensione dal reato; la corte d'appello ha legittimamente formulato una prognosi negativa in ragione dei plurimi e gravi precedenti, rendendo irrilevante la presunta mancata acquisizione del programma U.E.P.E. Sul secondo motivo, la Corte ha ritenuto non viziata la motivazione: la mancata escussione di ulteriori testimoni non era necessaria per la decisione, i giudici di primo e secondo grado hanno formato un unico corpo argomentativo congruente e sono emersi elementi sufficienti per l'attribuzione del delitto (attivazione e uso di utenze intestate a terzi, richiesta di attivazione da parte dell'imputato, mancata denuncia della mancata ricezione delle bollette). Le attenuanti generiche sono state negate in ragione dei numerosi precedenti penali. Conseguenza: rigetto del ricorso e conferma della responsabilità penale per il reato contestato.
Norme richiamate
Norma che definisce il reato contestato (sostituzione di persona); la Corte ha confermato che gli elementi fattuali emersi sono idonei a integrare tale fattispecie.
Disciplina la sospensione del processo con messa alla prova e il programma di trattamento dell'U.E.P.E.; la Corte ha ricordato che l'accoglimento richiede valutazione sia dell'idoneità del programma sia di una prognosi favorevole sulla futura astensione dal reato.
Fissa i parametri per la valutazione della personalità dell'imputato e la misura delle circostanze; è stato richiamato quale criterio di riferimento per valutare la prognosi di rieducazione e l'eventuale concessione della messa alla prova.
artt. 464-bis e 464-quater cod. proc. pen.
Norme processuali richiamate rispetto ai motivi di impugnazione e alla valutazione in sede di appello; la Corte ha ritenuto che la corte d'appello abbia svolto correttamente la valutazione e che l'eventuale errore formale sulla documentazione U.E.P.E. non abbia inciso sulla decisione.
art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen.
Disposizioni che individuano i motivi di ricorso per cassazione invocati dalla difesa (violazione di legge e vizio di motivazione); la Corte ha ritenuto i motivi infondati.
Norme che regolano la prescrizione; la Corte ha applicato tali articoli per calcolare il termine di prescrizione (anni 7 e mesi 6) sul fatto commesso il 12/02/2016 e ha ritenuto che non fosse decorso.
Massime di principio
- La sospensione del processo con messa alla prova non è un diritto automatico: occorre contemporaneamente l'idoneità del programma proposto e una prognosi favorevole sulla futura astensione dal reato. L'assenza o l'imperfezione formale del programma può risultare irrilevante se la prognosi personale è negativa per altri motivi (es. precedenti penali gravi).
- I precedenti penali rilevanti e numerosi incidono pesantemente sulla valutazione della personalità ai fini sia della messa alla prova sia della concessione di attenuanti generiche; una prognosi negativa sulla recidiva giustifica il rigetto delle misure alternative.
- La corte d'appello può integrare e consolidare la motivazione del giudice di primo grado: quando primo e secondo grado formano un unico corpo argomentativo coerente non si configura automaticamente il vizio di motivazione, soprattutto se le censure non introducono elementi nuovi.
- La mancata escussione di determinate prove o testi non determina automaticamente un vizio se i giudici ritengono tali prove non indispensabili ai fini della decisione e se dagli atti emergono elementi probatori sufficienti.
- Le eccezioni di prescrizione devono essere valutate con attenzione e calcolate sul fatto concreto; una formulazione tardiva dell'eccezione (ad es. solo in concluse) non impedisce però la valutazione, ma non produrrà effetto se il termine non è decorso.
- In casi di utilizzo di utenze intestate a terzi, elementi fattuali quali la richiesta di attivazione effettuata dall'imputato, l'uso continuato e la mancata denuncia delle utenze sono indici sufficiente per attribuire la responsabilità per sostituzione di persona.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 31 ago 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 36260/2023 del 31/08/2023
- Sentenza penale · 31 ago 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 36261/2023 del 31/08/2023
- Sentenza penale · 31 ago 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 36263/2023 del 31/08/2023
- Sentenza penale · 31 ago 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 36264/2023 del 31/08/2023
- Sentenza penale · 31 ago 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 36265/2023 del 31/08/2023
- Sentenza penale · 31 ago 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 36266/2023 del 31/08/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →