Cassazione Civile, Ordinanza n. 12350/2026 del 03/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento IVA per l'anno d'imposta 2002, con cui veniva contestata a una società la non corretta applicazione del regime del margine in una serie di vendite di autoveicoli acquistati presso un operatore estero, con recupero di IVA, interessi e sanzioni. La società aveva ottenuto l'accoglimento del ricorso in primo grado; in appello la decisione era stata riformata solo in parte, con conferma della validità dell'accertamento limitatamente all'indebita detrazione dell'IVA. L'Agenzia delle Entrate ha quindi proposto ricorso per cassazione con tre motivi, ma nel corso del giudizio entrambe le parti hanno chiesto la definizione del contenzioso per adesione alla procedura agevolata prevista dall'art. 6 d.l. 193/2016, documentando l'avvenuto pagamento integrale delle somme dovute.
La decisione
La Corte ha preso atto che la controversia era stata definita con la procedura agevolata di cui all'art. 6 d.l. 193/2016, rilevando che il pagamento integrale dell'importo dovuto risultava provato ed era stato riconosciuto anche dall'Amministrazione. Ha quindi dichiarato la cessazione della materia del contendere. Ha inoltre osservato che, in tale ipotesi, non vi è luogo a provvedere sulle spese, poiché il costo del processo è assorbito dalla definizione agevolata. Non è stata pronunciata una decisione nel merito sui motivi di ricorso.
Norme richiamate
memoria ex art. 380 bis.1 c.p.c.
Norma richiamata solo per il deposito della memoria della controricorrente in vista della decisione camerale.
deve essere dichiarata l'estinzione del giudizio ai sensi dell’art. 391 c.p.c. - non per rinuncia, ma per il ricorrere di un caso di estinzione ex lege
Quando la definizione agevolata si perfeziona mentre il contribuente è controricorrente o intimato, la Corte dichiara l'estinzione del giudizio ex lege, e non la rinuncia al ricorso.
che non produce però gli effetti di cui all’art. 338 c.p.c.
L'estinzione ex lege in questa ipotesi non comporta gli effetti processuali tipici della rinuncia al ricorso.
art. 6 d.l. 193/2016 conv. con modif. dalla legge n. 225/2016
definizione agevolata con le modalità previste dall’art. 6 d.l. 193/2016 conv. con modif. dalla legge n. l. 225/2016
Il perfezionamento della definizione agevolata, provato dal pagamento integrale, determina la cessazione della materia del contendere.
Massime di principio
- La definizione agevolata della lite tributaria, una volta perfezionata con il pagamento integrale delle somme dovute, comporta la cessazione della materia del contendere nel giudizio di cassazione.
- Se il contribuente è parte resistente o intimata, la definizione ex lege non si traduce in rinuncia al ricorso ma in estinzione del giudizio per causa legale sopravvenuta.
- In caso di definizione agevolata perfezionata, non vi è luogo a provvedere sulle spese di lite, perché il costo del processo resta assorbito dalla procedura definitoria.
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