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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 19204/2023 del 08/05/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione della sentenza del Tribunale di Sassari che aveva confermato la condanna in primo grado per il reato di minaccia semplice (art. 612, comma 1, cod. pen.). Nel corso del giudizio di cassazione è stato depositato un verbale di remissione di querela, datato 11/02/2022, con accettazione della stessa da parte della persona offesa, che incide sulla perseguibilità del reato querelabile.

La decisione

La Corte di Cassazione ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per remissione di querela. Ha disposto la revoca delle statuizioni civili (risarcimento del danno e rifusione delle spese processuali alla parte civile). Rimangono, però, a carico dell'imputato le spese del procedimento, conformemente all'art. 340, comma 4, c.p.p. La Corte osserva inoltre che la remissione intervenuta in Cassazione estingue il reato anche in presenza di eventuali cause di inammissibilità del ricorso.

Norme richiamate

  • art. 612, comma 1, codice penale

    non presente nel testo integrale della sentenza

    La fattispecie di 'minaccia semplice' è perseguibile a querela di parte; pertanto la remissione di querela estingue il reato.

  • art. 340, comma 4, codice di procedura penale

    non presente nel testo integrale della sentenza

    Nonostante l'estinzione del reato per remissione di querela e il travolgimento delle statuizioni civili, le spese del procedimento restano a carico del querelato.

Massime di principio

  • La remissione di querela estingue il reato querelabile anche se intervenuta nel corso del giudizio di cassazione; ciò comporta l'annullamento senza rinvio della sentenza penale impugnata.
  • L'estinzione del reato per remissione travolge le statuizioni civili connesse (es. risarcimento del danno, rifusione spese alla parte civile).
  • La remissione di querela non libera automaticamente l'imputato dal pagamento delle spese processuali: secondo l'art. 340, comma 4, c.p.p. le spese del procedimento possono rimanere a carico del querelato.
  • Anche se il ricorso in Cassazione fosse inutilizzabile o inammissibile, la remissione formale e accettata della querela determina comunque l'estinzione del reato.
  • In casi analoghi è importante depositare correttamente e tempestivamente il verbale di remissione e la sua accettazione, poiché sono determinanti per l'effetto estintivo sul reato querelabile.

Testo integrale

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