Cassazione Penale, Sentenza n. 05702/2026 del 11/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione del diniego, da parte della Corte d'appello, della sostituzione della pena detentiva con il lavoro di pubblica utilità; dedotte due censure: (i) vizio processuale per omissione dell'avviso previsto dall'art. 545-bis c.p.p.; (ii) vizio di motivazione per manifesta illogicità e omissione di valutazione di elementi decisivi (risalenti precedenti vs. comportamento successivo alla condanna, esito positivo di messa alla prova, relazioni UDEPE e struttura assistenziale).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso fondato nella parte motivazionale e infondato/inammissibile nella parte processuale. Ha ritenuto inammissibile/manifestamente infondata la censura sull'omessa enunciazione dell'avviso ex art. 545-bis c.p.p., sia perché la richiesta di sostituzione era già stata formulata in appello (raggiungimento dello scopo) sia per carenza di interesse e per genericità della doglianza. Ha invece accolto la censura sulla motivazione, rilevando che la Corte territoriale ha omesso di considerare e valutare adeguatamente i concreti elementi positivi offerti dalla difesa (messa alla prova positiva del 2019, decade di condotta senza pendenze, relazioni UDEPE), fondando il diniego su precedenti risalenti senza compiere una prognosi individualizzata e adeguatamente correlata all'adempimento delle prescrizioni della misura sostitutiva. Ha annullato la parte della sentenza d'appello che ha negato la sostituzione della pena e ha rinviato ad altra Sezione della Corte d'appello di Venezia per nuovo esame, con istruzioni precise sul necessario giudizio prognostico individualizzato ex art. 58 legge 689/1981 (come integrata dal d.lgs. 150/2022) e sul bilanciamento tra indici negativi e positivi.
Norme richiamate
La mancata enunciazione dell'avviso non determina automaticamente nullità; l'avviso mira a stimolare il contraddittorio ma, se l'imputato ha comunque formulato la richiesta in appello, lo scopo è raggiunto e l'omissione non è sanzionabile.
art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.
Consente il sindacato di legittimità sulla motivazione per manifesta illogicità o omissioni su punti decisivi; la Cassazione verifica la coerenza logica e la completezza del discorso motivazionale senza riqualificare il fatto.
art. 58 legge 24 novembre 1981, n. 689
Stabilisce i criteri per l'applicazione delle pene sostitutive: il diniego è ammesso solo quando sussistono fondati motivi per ritenere che le prescrizioni non saranno adempiute; impone un giudizio prognostico concreto e individualizzato, integrando i criteri dell'art. 133 c.p.
Criteri che il giudice deve considerare nella scelta della pena (particolarmente rilevanti per valutare l'idoneità rieducativa delle misure sostitutive in combinato disposto con art. 58 della legge 689/1981).
Richiamato dal ricorrente tra le norme pertinenti alla valutazione della personalità e della pericolosità sociale, ma la decisione di Cassazione si è concentrata sull'obbligo di motivare la prognosi di inadempimento.
art. 53 e art. 59 legge 24 novembre 1981, n. 689
Norme richiamate inerenti alle pene sostitutive e alle condizioni ostative; la Cassazione ha richiamato la necessità che eventuali condizioni ostative siano esaminate e motivate puntualmente dal giudice di merito.
d.lgs. 150/2022 (modifica legge 689/1981)
Ha novellato la disciplina delle pene sostitutive introducendo indicazioni operative che richiedono al giudice una prognosi attuale e individuale sul rispetto delle prescrizioni; la Cassazione applica questi principi nell'esame del diniego.
art. 27 Cost.
Richiamato in riferimento alla finalità rieducativa della pena: la motivazione del diniego non può contraddire la funzione rieducativa e deve considerare misure alternative efficaci.
Massime di principio
- La mancata enunciazione dell'avviso ex art. 545-bis c.p.p. non determina automaticamente nullità se l'imputato ha comunque esercitato la facoltà di chiedere la sostituzione (ad es. formulando la richiesta in appello): lo scopo della norma (stimolare il contraddittorio) si considera raggiunto.
- Per negare una pena sostitutiva il giudice deve svolgere una prognosi concreta, individualizzata e attuale sul rischio di inadempimento delle specifiche prescrizioni; non è sufficiente richiamare precedenti risalenti senza correlare questi dati al concreto rischio futuro di violazione.
- Il giudice deve valutare e motivare espressamente gli elementi positivi offerti dalla difesa (es. esito positivo di messa alla prova, lunga assenza di nuove pendenze, relazioni UDEPE) bilanciandoli con gli indici negativi prima di ritenere la misura sostitutiva inidonea ai fini rieducativi.
- Se la motivazione di diniego è generica o omette punti fattuali decisivi, ciò costituisce motivo di annullamento con rinvio perché la discrezionalità del giudice non può essere esercitata con automatismi o affermazioni apodittiche.
- In situazioni analoghe, il ricorrente ha buone possibilità di successo in Cassazione se dimostra che il giudice di merito non ha compiuto una valutazione prognostica specifica e non ha considerato prove e relazioni recenti che indicano la capacità di osservare le prescrizioni della misura alternativa.
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