Cassazione Civile, Ordinanza n. 14967/2023 del 29/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
Un contribuente aveva impugnato davanti al giudice tributario una cartella di pagamento per IRPEF e addizionali, emessa sulla base di avvisi di accertamento relativi a redditi da partecipazione societaria per gli anni d'imposta 2000 e 2001. In primo grado il ricorso era stato respinto; in appello, invece, la CTR aveva accolto l'impugnazione dichiarando illegittima la cartella. L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) violazione degli artt. 57 d.lgs. 546/1992 e 345 c.p.c., sostenendo che in appello il contribuente aveva introdotto una censura nuova sulla notificazione degli avvisi, diversa dalla sola deduzione iniziale di omessa notificazione; 2) violazione degli artt. 112 e 132 c.p.c., per omessa considerazione delle proprie difese sulla procedura notificatoria e sulla residenza estera del contribuente; 3) violazione degli artt. 112 c.p.c. e 19 d.lgs. 546/1992, per mancato esame dell'eccezione di infondatezza del ricorso per mancata impugnazione degli avvisi presupposti. La Corte ha ritenuto fondato il primo motivo, assorbiti gli altri due, osservando che la deduzione in appello dell'illegittimità della notificazione, a fronte della precedente allegazione di totale mancanza di notificazione, integrava una domanda nuova vietata nel processo tributario; ha inoltre precisato che, nel caso concreto, la notificazione eventualmente viziata sarebbe stata nulla e non inesistente.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo del ricorso dell'Agenzia delle Entrate, dichiarando assorbiti gli altri due. Ha quindi cassato la sentenza della CTR senza rinvio, perché l'appello del contribuente era inammissibile in quanto fondato su una domanda nuova, proposta in violazione del divieto di nova nel giudizio tributario di secondo grado. Le spese di tutti i gradi di giudizio sono state integralmente compensate per la peculiarità del caso.
Norme richiamate
art. 57 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Nel giudizio tributario di appello non possono proporsi domande nuove; la deduzione dell'illegittimità della notificazione, se diversa dalla precedente deduzione di omessa notificazione, integra una nuova causa petendi ed è inammissibile.
Richiamato in relazione al divieto di nuove domande e nuove eccezioni in appello.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
Norma sul vizio processuale dedotto nei motivi di ricorso per cassazione.
Richiamato per il vizio di omessa pronuncia/ultrapetizione denunciato nei motivi secondo e terzo.
Richiamato nel secondo motivo come parametro della motivazione della sentenza impugnata.
art. 19 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Richiamato nel terzo motivo in relazione all'impugnazione degli atti presupposti nel processo tributario.
Indicata come modalità di notificazione contestata dal contribuente in appello; la Corte osserva che un'eventuale difformità rispetto al modello legale integrerebbe nullità, non inesistenza.
Richiamata dal ricorrente quale forma di notificazione che sarebbe stata dovuta, secondo la tesi del contribuente in appello.
Massime di principio
- Nel processo tributario di appello è vietata la proposizione di domande nuove: se il contribuente in primo grado contesta la mancata notificazione di un atto e in appello deduce invece la nullità o illegittimità della notificazione, muta la causa petendi e la censura è inammissibile.
- La notificazione è inesistente solo in ipotesi eccezionali in cui manchino i suoi elementi essenziali; ogni difformità dal modello legale che non comporti mancanza totale dell'atto integra, di regola, una nullità e non l'inesistenza.
- Ai fini del divieto di nova in appello, rileva il contenuto sostanziale della doglianza proposta nei diversi gradi di giudizio: se cambia il vizio dedotto a fondamento dell'impugnazione, la domanda è nuova e non può essere esaminata.
- Se un motivo di ricorso attacca correttamente la ratio decidendi della sentenza impugnata e determina la cassazione senza rinvio, gli ulteriori motivi restano assorbiti.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 29 mag 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 14869/2023 del 29/05/2023
- ordinanza_civile · 29 mag 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 14874/2023 del 29/05/2023
- ordinanza_civile · 29 mag 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 14875/2023 del 29/05/2023
- ordinanza_civile · 29 mag 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 14891/2023 del 29/05/2023
- ordinanza_civile · 29 mag 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 14896/2023 del 29/05/2023
- ordinanza_civile · 29 mag 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 14898/2023 del 29/05/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →