Cassazione Civile, Ordinanza n. 31249/2023 del 09/11/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (ente territoriale)
La controversia
La controversia nasce da un immobile sito nel territorio comunale, originariamente appartenente a un privato debitore di ingenti somme verso l'Erario e coinvolto in vicende penali per corruzione in atti giudiziari. Il bene era stato poi alienato a una società riconducibile al medesimo soggetto e, successivamente, confiscato e assegnato al Comune ricorrente, che ne era divenuto proprietario. Solo dopo tale assegnazione emergeva un'ipoteca costituita in favore della banca a garanzia di un finanziamento concesso a una società collegata al debitore originario. La banca aveva quindi avviato l'esecuzione sull'immobile. Il Comune proponeva opposizione sostenendo che l'ipoteca fosse stata costituita in modo dolosamente preordinato a pregiudicare il suo diritto di proprietà e, in sede di impugnazione, chiedeva anche che l'atto fosse qualificato come nullo e non semplicemente inefficace. In Cassazione il Comune deduceva: 1) violazione dell'art. 2901 c.c. e dell'art. 2700 c.c., sostenendo che l'ipoteca volontaria dovesse considerarsi atto a titolo gratuito, sicché sarebbe stata sufficiente la consapevolezza del danno arrecato al creditore, oltre al valore confessorio delle dichiarazioni rese dall'interessato in sede penale; 2) violazione degli artt. 1345 e 2735 c.c. e omesso esame di fatti decisivi, assumendo che l'operazione fosse in realtà un patto in frode alla legge e, soprattutto, un patto commissorio vietato dall'art. 2744 c.c., perché l'ipoteca sarebbe stata costituita per consentire al creditore di acquisire il bene in caso di inadempimento; 3) violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. sulle spese.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo e il secondo motivo di ricorso, dichiarando assorbito il terzo. Ha ritenuto che le dichiarazioni rese in sede penale non facciano piena prova ex art. 2700 c.c. nel giudizio civile, ma siano liberamente valutabili come elementi indiziari insieme agli altri elementi istruttori. Ha inoltre affermato che la Corte di merito aveva errato nel non considerare che un'ipoteca costituita con meccanismo commissorio può integrare una nullità ex art. 2744 c.c. anche quando non sia dimostrata una specifica finalità di frode ai terzi o al Fisco, perché la frode ai terzi e il patto commissorio sono piani distinti. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d'appello di Ancona, in diversa composizione, per un nuovo esame della vicenda e delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
viene richiamato per la revocatoria e per la necessità di valutare correttamente presupposti soggettivi e oggettivi dell'atto pregiudizievole; la Corte osserva che la dolosa preordinazione va valutata in relazione allo specifico atto oggetto di causa.
le dichiarazioni rese in sede penale non fanno piena prova nel giudizio civile della loro veridicità; il giudice civile può rivalutarle liberamente come elementi probatori o indiziari.
richiamato dal ricorrente per sostenere la frode alla legge; la Corte distingue però tale profilo dal divieto del patto commissorio.
richiamato dal ricorrente in tema di confessione; la Corte valorizza invece la dichiarazione resa in sede penale come elemento valutabile nel complesso del materiale probatorio.
la Corte afferma che il patto commissorio è vietato e nullo a prescindere dall'eventuale finalità di frode ai terzi o al Fisco; la frode ai terzi e la natura commissoria dell'accordo sono profili distinti.
richiamato nel terzo motivo sulle spese; motivo assorbito in conseguenza dell'accoglimento dei primi due.
richiamato nel terzo motivo sulle spese; motivo assorbito in conseguenza dell'accoglimento dei primi due.
Massime di principio
- Le dichiarazioni rese in un procedimento penale non sono assistite da fede privilegiata nel successivo giudizio civile quanto alla loro veridicità, ma possono essere liberamente apprezzate dal giudice civile come elementi di prova o indizi da coordinare con il restante compendio istruttorio.
- Nel valutare il consilium fraudis o la dolosa preordinazione in una revocatoria, l'accertamento dell'elemento soggettivo è relativo allo specifico atto dispositivo impugnato e non si estende automaticamente ad atti diversi, neppure tra le stesse parti.
- La nullità del patto commissorio ex art. 2744 c.c. è concettualmente distinta dalla frode ai terzi o alla legge: un'operazione può essere illecita perché volta a ledere terzi, oppure perché realizza un assetto commissorio vietato, e la seconda invalidità non richiede la prova della prima.
- La qualificazione giuridica dell'operazione va compiuta in base alla sua causa concreta e al suo assetto effettivo, non alla sola denominazione formale o alla sola finalità soggettiva di una delle parti.
- In presenza di più elementi indiziari, il giudice deve valutarli unitariamente e non atomisticamente, poiché la loro forza probatoria deriva dalla convergenza complessiva dei dati acquisiti.
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