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Cassazione Penale, Ordinanza n. 24935/2026 del 03/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorso è stato proposto nell'interesse dell'imputato avverso la sentenza della Corte di appello di Messina che aveva confermato il giudizio di responsabilità per ricettazione. Con l'unico motivo si denunciavano violazione di legge e vizio di motivazione, sostenendo in sostanza che non fosse stato accertato in modo adeguato che i beni rinvenuti nel furgone e sottoposti a sequestro provenissero da furto. La Corte di cassazione rileva però che le censure si limitavano a riproporre gli argomenti già esaminati e respinti in appello, e che la motivazione della sentenza impugnata era logicamente coerente e non sindacabile nel merito in sede di legittimità.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha osservato che il motivo era una mera reiterazione delle doglianze già formulate in appello e che, comunque, non evidenziava alcun vizio di motivazione rilevante ex art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p., né un'erronea applicazione della legge penale. Conseguentemente, l'imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 648 c.p.

    Norma incriminatrice del reato oggetto di contestazione; la Corte non ne rimette in discussione la corretta applicazione, ritenendo infondate le censure sulla provenienza illecita dei beni.

  • art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.

    Il vizio di motivazione deducibile in cassazione è limitato al contrasto logico tra la motivazione e le massime di esperienza o altre proposizioni del provvedimento, non potendo tradursi in una nuova valutazione del materiale probatorio.

  • art. 616 c.p.p.

    Norma applicata per la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento della somma in favore della Cassa delle ammende a seguito della declaratoria di inammissibilità.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità non è consentito proporre una mera ripetizione delle censure già dedotte e disattese in appello, se non vengono evidenziati specifici errori di diritto o vizi argomentativi rilevanti.
  • Il vizio di motivazione deducibile in cassazione non consente di sollecitare una rivalutazione delle risultanze istruttorie, ma soltanto di denunciare un'apparente incoerenza logica del percorso argomentativo della decisione impugnata.
  • Quando la sentenza di merito affronta in modo puntuale il tema decisivo della provenienza illecita dei beni e fornisce una motivazione logicamente coerente, la censura che si limiti a contestare la ricostruzione fattuale è inammissibile.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, nei limiti previsti dalla legge, al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieRicettazioneImpugnazioni
RamiDelitti contro il patrimonioProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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