Cassazione Penale, Sentenza n. 5257/2023 del 07/02/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del 05/07/2022 che aveva confermato il sequestro preventivo di parte di un immobile sito in Napoli (via Gianturco), disposto il 21/06/2022 nell'ambito di procedimento per violazioni degli artt. 44 e 95 d.P.R. n. 380/2001. La difesa contestava la qualificazione degli interventi come opere abusive, sostenendo che si era trattato di demolizione e fedele ricostruzione del manufatto preesistente e dunque non di nuova volumetria; inoltre il ricorrente aveva dichiarato all'acquisto che l'immobile fosse regolare e aveva successivamente richiesto titoli abilitativi.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e inammissibile. Ha ritenuto che il Tribunale del riesame avesse motivato adeguatamente, accertando che l'intervento non era una fedele ricostruzione ma la realizzazione di opere nuove con crescita volumetrica e la sostituzione di una struttura in alluminio con un nuovo stabile corpo di fabbrica. Ha considerato rilevante che l'immobile fosse già stato oggetto di sequestro per un balcone abusivo e per violazione dei sigilli e che i lavori fossero tuttora in corso, esistendo pertanto periculum in mora giustificativo del sequestro preventivo. Per questi motivi il ricorso è stato dichiarato inammissibile; il ricorrente è stato condannato alle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p. e al versamento, in via equitativa, di euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
Riferimento alla normativa sulle conseguenze penali delle violazioni edilizie; utilizzato per inquadrare i reati contestati nell'ambito dell'illecito edilizio.
Richiamato come altra disposizione pertinente alle violazioni edilizie contestate; inserito nel capo d'imputazione del procedimento.
art. 3, comma 1, d.P.R. n. 380/2001
Interpretato nel senso che la 'demolizione e fedele ricostruzione' è ammessa solo se rispettati volumi, superfici e prospetti precedenti; se l'intervento determina nuova volumetria o nuovi corpi di fabbrica, non si configura come mera ricostruzione legittimante l'opera.
Norma richiamata per l'onere delle spese del procedimento in caso di inammissibilità del ricorso; giustificazione della condanna alle spese a carico del ricorrente.
Sentenza Corte costituzionale 13 giugno 2000, n. 186
Richiamata per valutare la responsabilità nella determinazione della causa di inammissibilità; la Corte ha ritenuto che non vi fosse colpa grave del ricorrente nella proposizione del ricorso, ma comunque si sia disposto il pagamento equitativo a favore della Cassa delle Ammende.
Massime di principio
- La qualificazione di 'demolizione e fedele ricostruzione' richiede prova che volumi, superfici e prospetti siano rimasti invariati; se emerge una nuova volumetria, l'intervento è abusivo.
- La dichiarazione di regolarità urbanistica al momento dell'acquisto non legittima automaticamente lavori successivi né sanano abusi preesistenti.
- La richiesta di titoli abilitativi dopo l'esecuzione di lavori non neutralizza l'illecito già commesso; la sanatoria o i permessi successivi non sempre valgono a rimuovere responsabilità penali o misure cautelari.
- Il sequestro preventivo è giustificato dal periculum in mora quando i lavori sono in corso e sussiste il rischio di consolidamento degli abusi o di ulteriori danni all'interesse tutelato.
- La Corte di legittimità non riesamina valutazioni di fatto che siano state adeguatamente motivate dal giudice di merito; i rilievi fattuali e tecnici sono in gran parte rimessi al giudice a quo.
- In caso di ricorso manifestamente infondato o inammissibile il ricorrente può essere condannato alle spese e anche a un contributo alla Cassa delle Ammende, salvo che non sussista colpa grave nella proposizione del ricorso.
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