Cassazione Penale, Sentenza n. 32235/2022 del 02/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Magi impugnava la conferma della condanna per lesioni personali colpose a seguito di un infortunio sul lavoro: gli viene contestata la violazione degli obblighi di formazione e informazione previsti dagli artt. 37 e 38 del d.lgs. n.81/2008, avendo affidato al dipendente Ait Hannmou Mohamed l'uso di una motosega senza adeguata istruzione. In cassazione il ricorrente ha dedotto (I) errata applicazione della legge penale in relazione all'elemento soggettivo, sostenendo che la sentenza sarebbe passata dalla colpa specifica alla colpa generica e che non si sarebbe tenuto conto della condotta abnorme e del rischio assunto dal lavoratore; (II) manifesta illogicità della motivazione e travisamento delle prove, rilevando che non esistono corsi specifici e che il lavoratore aveva esperienza pregressa nell'uso della sega; (III) vizio nella valutazione del trattamento sanzionatorio per mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62 n.6 c.p. in relazione al risarcimento avvenuto nel corso del giudizio.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato che il datore di lavoro ha l'obbligo di istruire e informare il lavoratore circa l'uso sicuro della motosega in relazione al compito affidato, di vigilare sulle modalità di esecuzione e di assicurare che il lavoro sia svolto in posizione stabile. La Cassazione ha ritenuto corretta la valutazione della Corte d'appello secondo cui mancavano istruzioni preventive e verifica dell'operato, sussistendo dunque i profili di colpa specifica e generica. Quanto alla circostanza attenuante per il risarcimento, la Corte ha ritenuto legittima la motivazione della Corte d'appello sul punto, avendo il risarcimento avuto luogo durante il giudizio e non rientrando pertanto nei presupposti di cui all'art. 62 n.6 c.p. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
d.lgs. 9 aprile 2008, n.81 (Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro), art.37
obblighi formativi del datore di lavoro e informazione ai lavoratori
La Corte interpreta l'art.37 come obbligo del datore di lavoro di istruire il lavoratore sulle modalità di utilizzo del macchinario in funzione del compito affidato, anche se non esistano corsi standardizzati; l'adempimento può consistere in addestramento specifico fornito dal datore
d.lgs. 9 aprile 2008, n.81, art.38
obblighi di informazione e istruzioni scritte e non scritte sui rischi
L'art.38 è richiamato per sottolineare il dovere di informare sui rischi connessi a strumenti 'estremamente pericolosi' come la motosega e di assicurare condizioni di lavoro sicure
codice penale, art.62, n.6
attenuante per avere riparato il danno prima della sentenza
La Corte osserva che l'attenuante è operativa se il risarcimento avviene nei termini previsti dalla norma; se il risarcimento avviene durante il giudizio fuori da tali termini, la relativa concessione può essere non accolta e la motivazione della Corte d'appello sul punto è adeguata
Giurisprudenza della Cassazione (criteri sul nesso di causalità e sulla abnormità della condotta del lavoratore)
richiami a precedenti (es. Sez.4, n.3558/2017; Sez.4, n.1819/2014; Sez.4, n.7188/2018; Sez.4, n.15124/2016)
Per affermare la responsabilità colposa del datore è necessaria la violazione della norma cautelare e il nesso di causalità fra omissione e evento; il datore è esonerato solo se la condotta del lavoratore è abnorme, imprevedibile e del tutto autonoma rispetto alle mansioni affidate
Massime di principio
- Il datore di lavoro ha l'obbligo di fornire istruzione e addestramento specifico in relazione al compito assegnato quando mette a disposizione macchinari pericolosi, anche se non esistono corsi standard: l'adempimento può essere svolto direttamente dal datore o da persona qualificata
- Per la responsabilità penale del datore di lavoro è indispensabile il nesso di causalità tra la violazione delle norme di sicurezza e l'evento lesivo; non basta la sola violazione formale della norma
- La condotta del lavoratore esclude la responsabilità del datore solo se è 'abnorme': cioè imprevedibile, totalmente autonoma e eccentrica rispetto ai rischi prevedibili inerenti alle mansioni svolte
- Il risarcimento del danno può influire sulla quantificazione della pena solo se rientra nei presupposti temporali e sostanziali della disciplina dell'attenuante (art. 62 n.6 c.p.); un risarcimento avvenuto nel corso del giudizio non garantisce automaticamente l'attenuante
- In casi simili è cruciale documentare e dimostrare le concrete misure di formazione, informazione e vigilanza adottate dal datore (prove, registri, istruzioni, eventuale addestramento), poiché l'accertamento probatorio sul punto è decisivo
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