Cassazione Civile, Ordinanza n. 14237/2023 del 23/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha preso atto della presentazione delle domande di definizione agevolata per entrambi gli avvisi di accertamento e della mancanza di diniego depositato in atti. Ha quindi dichiarato l'estinzione del giudizio ai sensi dell'art. 6, comma 13, del d.l. n. 119 del 2018. Le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate. La Corte ha inoltre escluso i presupposti per il pagamento del doppio contributo unificato.
Esito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
Un contribuente, esercente la professione di avvocato, aveva impugnato due avvisi di accertamento relativi agli anni d'imposta 2005 e 2006, con i quali l'Ufficio aveva rettificato in aumento il reddito disconoscendo costi inerenti l'attività professionale. La Commissione tributaria provinciale aveva accolto il ricorso e la decisione era stata confermata in appello dalla Commissione tributaria regionale della Lombardia. L'Agenzia delle Entrate ha quindi proposto ricorso per cassazione con due motivi, ma nel corso del giudizio il contribuente ha depositato domande di definizione agevolata della controversia ai sensi dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, relative a entrambi gli avvisi e corredate dalla documentazione dei versamenti rateali, chiedendo dichiararsi la cessazione della materia del contendere; agli atti non risultava depositato alcun diniego dell'istanza.
Norme richiamate
art. 6 d.l. 23 ottobre 2018, n. 119
comma 13; sesto e tredicesimo comma
La presentazione della domanda di definizione agevolata, unitamente alla mancanza di diniego depositato in atti, determina l'estinzione del giudizio; le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
conv. in l. 17/12/2018, n. 136
Norma di conversione richiamata per la disciplina della definizione agevolata.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
La Corte esclude i presupposti processuali per l'applicazione del doppio contributo unificato.
Cass. 7 giugno 2018, n. 14782
Richiamata per affermare che non sussistono i presupposti per il pagamento del doppio contributo unificato in caso di estinzione del giudizio.
Massime di principio
- Nel processo tributario, la presentazione della domanda di definizione agevolata della controversia, se accompagnata dalla documentazione dei versamenti e in assenza di un diniego ritualmente depositato, comporta l'estinzione del giudizio di legittimità.
- Quando il giudizio si estingue per definizione agevolata della lite, le spese restano a carico della parte che le ha anticipate, secondo la disciplina speciale richiamata dalla Corte.
- In caso di estinzione del giudizio per definizione agevolata, non ricorrono i presupposti per l'applicazione del raddoppio del contributo unificato.
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