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Cassazione Civile, Ordinanza n. 28405/2021 del 15/10/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da un giudizio di ottemperanza avente ad oggetto l'esecuzione di un precedente giudicato tributario che aveva riconosciuto a un contribuente il rimborso del 90% dell'IRPEF versata negli anni d'imposta 1990, 1991 e 1992, in relazione alla disciplina speciale per i soggetti colpiti dal sisma del 1990. L'amministrazione finanziaria sosteneva di avere già ottemperato alla sentenza mediante la convalida del rimborso richiesto e il pagamento del 50% dell'importo dovuto, secondo i limiti introdotti dall'art. 16-octies del D.L. 91/2017, conv. in L. 123/2017, che ha modificato l'art. 1, comma 665, L. 190/2014. La Commissione Tributaria Regionale aveva invece ritenuto che tale limitazione riguardasse solo i rimborsi riconosciuti in sede amministrativa e non quelli accertati con sentenza passata in giudicato, nominando un commissario ad acta per l'integrale pagamento delle somme residue. Con unico motivo di ricorso, l'Agenzia denunciava violazione e falsa applicazione dell'art. 1, comma 665, L. 190/2014, come novellato dall'art. 16-octies del D.L. 91/2017, in relazione all'art. 360, n. 3, c.p.c., sostenendo che il giudice dell'ottemperanza avesse errato nel escludere l'applicazione del limite del 50% ai rimborsi derivanti anche da titolo giudiziale.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il motivo dell'Agenzia. Ha affermato che la disciplina sopravvenuta sui rimborsi per i soggetti colpiti dal sisma del 1990 incide non sul titolo del diritto alla ripetizione, ma sulla sua fase esecutiva e di ottemperanza; pertanto, anche quando il diritto al rimborso sia stato accertato con sentenza passata in giudicato, il quantum concretamente erogabile deve essere verificato alla luce dei limiti di spesa e delle modalità operative fissate dalla norma e dal provvedimento direttoriale. La distinzione operata dal giudice di merito tra rimborso amministrativo e rimborso giudiziale è stata giudicata contraria al dato normativo. Di conseguenza, la sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale della Sicilia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 1, comma 665, L. 23 dicembre 2014 n. 190

    come novellato dall'art. 16-octies del D.L. 20 giugno 2017 n. 91, convertito, con modificazioni, dalla L. 3 agosto 2017 n. 123

    La disposizione, come modificata, introduce limiti quantitativi ai rimborsi per i soggetti colpiti dal sisma del 1990 e opera sulla fase esecutiva/ottemperanza del diritto al rimborso, non sul titolo sostanziale accertato in giudizio.

  • art. 16-octies, D.L. 20 giugno 2017 n. 91

    convertito, con modificazioni, dalla L. 3 agosto 2017 n. 123

    La norma sopravvenuta disciplina i rimborsi entro il limite delle risorse stanziate e consente, in caso di insufficienza, la riduzione al 50% delle somme dovute o anche l'esclusione del rimborso; la sua applicazione riguarda anche l'ottemperanza ai giudicati, secondo la Corte.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    È il parametro di legittimità invocato per denunciare la violazione e falsa applicazione della norma sostanziale sui rimborsi.

  • art. 380-bis c.p.c.

    È richiamato per la trattazione camerale del ricorso.

Massime di principio

  • In assenza di disposizioni transitorie, una legge sopravvenuta che introduca limiti quantitativi a un rimborso può incidere sui giudizi in corso nella sola fase esecutiva, senza toccare il titolo sostanziale del diritto già accertato.
  • Quando il diritto al rimborso deriva da un giudicato, il giudice dell'ottemperanza deve comunque verificare se l'erogazione sia soggetta ai limiti di spesa previsti dalla disciplina sopravvenuta e dal relativo provvedimento attuativo.
  • La distinzione tra rimborso riconosciuto in sede amministrativa e rimborso riconosciuto in sede giurisdizionale non esclude l'applicazione della disciplina limitativa se la norma regola la concreta esecuzione del pagamento.
  • Il quantum concretamente esigibile va determinato tenendo conto della capienza delle risorse stanziate; in caso di insufficienza, può operare la riduzione proporzionale prevista dalla disciplina speciale.
  • Il giudice dell'ottemperanza non può disporre il pagamento integrale ignorando i limiti legali e amministrativi che governano l'esecuzione del rimborso.

Come è indicizzato

MaterieRimborsiContenzioso tributario
RamiTributiProcesso civile
IstitutiGiudicatoOnere della prova

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