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Parere

Parere n. 305/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1

Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto, con deposito diretto ex art. 11, d.P.R. n. 1199 del 1971, dal signor -OMISSIS- contro la Prefettura di -OMISSIS- per l’annullamento del decreto n. k10/795241 di reiezione dell’istanza di concessione della cittadinanza italiana.

Giustizia amministrativa202400676

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IRicorso straordinario al Presidente della Repubblica

Diniego della concessione della cittadinanza italiana ai sensi dell’art. 9, comma 1, lettera f), della legge n. 91/1992

Esito

RIGETTO

Prevale l’amministrazione

La questione giuridica

Il ricorrente ha impugnato il decreto ministeriale di reiezione dell’istanza di cittadinanza italiana presentata il 14 novembre 2017. Il diniego era motivato dall’esistenza di una denuncia del 12 luglio 2001 per maltrattamenti in famiglia, per la quale il ricorrente era stato sottoposto agli arresti domiciliari, e di una denuncia del 9 agosto 2017 per minaccia. Il ricorrente ha dedotto, in particolare, il travisamento dei fatti quanto al riferimento a informative provenienti da autorità periferiche diverse da quelle asseritamente competenti, l’irrilevanza attribuita alla riabilitazione intervenuta con riguardo al reato di maltrattamenti e alla remissione di querela relativa al reato di minaccia, nonché l’assenza di un’autonoma valutazione dell’inaffidabilità e la mancata considerazione degli elementi indicativi della sua integrazione nella comunità nazionale.

Il parere

Il Consiglio di Stato ha ritenuto legittimo il diniego e ha espresso parere per il rigetto del ricorso. La concessione della cittadinanza costituisce oggetto di una valutazione di opportunità politico-amministrativa altamente discrezionale, nella quale l’Amministrazione considera la stabile integrazione sociale, economica e familiare del richiedente e l’irreprensibilità della sua condotta, anche sotto il profilo del rispetto delle regole della convivenza civile. Nel caso concreto, la gravità del reato di maltrattamenti, connotato dall’uso di violenza alle persone, è stata ritenuta ulteriormente attualizzata dalla denuncia per minaccia presentata pochi mesi prima dell’istanza. La riabilitazione non impedisce una valutazione amministrativa autonoma dei fatti, distinta da quella penale e dalle vicende estintive del reato. Anche la remissione di querela è stata ritenuta irrilevante, sia per la sua non dimostrazione con riferimento al reato di minaccia contestato, sia perché l’atto prodotto riguardava verosimilmente un reato commesso nei confronti del ricorrente. È stata inoltre giudicata irrilevante la provenienza territoriale delle informative, rilevando il loro contenuto e non l’organo periferico che le ha trasmesse.

Osservazioni

Primo motivo - Informative provenienti da autorità periferiche diverse

Il motivo è infondato. È irrilevante che le informative siano state acquisite dalla Prefettura e dalla Questura indicate nel provvedimento, anziché da altri organi periferici dell’Amministrazione dell’interno. Ciò che assume rilievo è il contenuto delle informazioni utilizzate, non la loro provenienza territoriale.

Secondo motivo - Riabilitazione e remissione di querela

La riabilitazione non preclude la valutazione amministrativa autonoma della condotta del richiedente, che non coincide con l’accertamento penale né è condizionata dalle vicende estintive del reato. La remissione di querela è stata inoltre ritenuta non dimostrata con riguardo al reato di minaccia, poiché il documento prodotto sembrava riferirsi a un reato commesso nei confronti del ricorrente e non da lui commesso.

Terzo motivo - Assenza di autonoma valutazione dell’inaffidabilità e integrazione sociale

Il motivo è infondato. L’Amministrazione ha fondato il diniego su due denunce relative a fatti ritenuti gravi, dei quali uno connotato da violenza alle persone. La denuncia per minaccia, risalente a pochi mesi prima della domanda, è stata ritenuta idonea a confermare l’attualità dell’inaffidabilità già desunta dal precedente reato di maltrattamenti. Gli elementi di integrazione sociale indicati dal ricorrente non sono stati ritenuti idonei a superare tale valutazione discrezionale.

Norme richiamate

  • art. 9, comma 1, lettera f), legge 5 febbraio 1992, n. 91

    La concessione della cittadinanza ai sensi della disposizione è subordinata a una valutazione discrezionale di opportunità politico-amministrativa, non configurandosi in via generale un diritto soggettivo dello straniero all’acquisto della cittadinanza.

  • art. 11, d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199

    È richiamato quale fondamento del deposito diretto del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

  • art. 572 cod. pen.

    La denuncia per maltrattamenti in famiglia, per la gravità e per la connotazione violenta della condotta, può essere valorizzata nell’ambito della valutazione amministrativa sull’affidabilità del richiedente la cittadinanza, anche dopo la riabilitazione.

  • art. 612 cod. pen.

    La denuncia per minaccia, prossima temporalmente alla domanda di cittadinanza, è stata valorizzata quale elemento confermativo dell’attualità dell’inaffidabilità del richiedente.

  • articolo 52, commi 1 e 2, decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196

    È richiamato quale presupposto per l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi del ricorrente.

  • articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679

    È richiamato, unitamente all’art. 52 del d.lgs. n. 196/2003, a tutela dei diritti e della dignità dell’interessato mediante oscuramento dei dati identificativi.

Massime di principio

  • La concessione della cittadinanza italiana per naturalizzazione è oggetto di una valutazione di opportunità politico-amministrativa altamente discrezionale; la posizione del richiedente ha consistenza di interesse legittimo e non, in via generale, di diritto soggettivo.
  • Nella valutazione della cittadinanza l’Amministrazione può considerare non solo le condanne penali definitive, ma il complesso della condotta del richiedente e il rispetto delle regole della convivenza civile, purché la decisione sia fondata su elementi istruttori rilevanti.
  • La riabilitazione penale non vincola l’Amministrazione nella distinta valutazione amministrativa dell’affidabilità del richiedente la cittadinanza, poiché tale valutazione è autonoma rispetto all’accertamento penale e alle vicende estintive del reato.
  • La commissione di un fatto-reato risalente nel tempo può conservare rilievo nella valutazione di affidabilità quando elementi successivi, prossimi alla domanda di cittadinanza, confermino l’attualità della non conformità della condotta ai valori della comunità nazionale.
  • Nella valutazione delle informative utilizzate per il diniego della cittadinanza rileva il contenuto sostanziale delle informazioni acquisite, non l’appartenenza territoriale dell’organo periferico che le ha trasmesse, salvo specifiche contestazioni sulla loro attendibilità o utilizzabilità.

Diniego della cittadinanza italiana per valutazione negativa dell’affidabilità

Il parere riguarda un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto da un cittadino straniero contro il diniego della concessione della cittadinanza italiana richiesta ai sensi dell’art. 9, comma 1, lettera f), della legge n. 91/1992. Il Consiglio di Stato, Sezione Prima, ha espresso parere per il rigetto del ricorso.

Premesse e contenuto del provvedimento impugnato

L’istanza di cittadinanza era stata presentata il 14 novembre 2017. Il Ministero dell’interno l’aveva respinta valorizzando:

  • una denuncia del 12 luglio 2001 per il reato di maltrattamenti in famiglia, commesso ai danni della moglie, con applicazione degli arresti domiciliari;
  • una denuncia del 9 agosto 2017 per il reato di minaccia;
  • l’irrilevanza della riabilitazione intervenuta con riferimento al delitto di maltrattamenti;
  • l’irrilevanza della remissione di querela con riguardo al delitto di minaccia.

Motivi del ricorso

Il ricorrente ha dedotto tre profili principali. In primo luogo, ha contestato un travisamento dei fatti per il riferimento a pareri contrari della Questura e della Prefettura di una determinata provincia, sostenendo di non avere presentato lì la domanda, né avuto la residenza, né riportato denunce o condanne. In secondo luogo, ha sostenuto che l’Amministrazione avrebbe dovuto attribuire rilievo alla riabilitazione relativa al reato di maltrattamenti e alla remissione di querela relativa al reato di minaccia. In terzo luogo, ha lamentato l’assenza di un’autonoma valutazione dell’inaffidabilità e la mancata considerazione degli elementi indicativi della sua integrazione nella comunità nazionale, tra cui i titoli di studio conseguiti dal ricorrente e dal figlio e l’acquisto della cittadinanza italiana da parte di quest’ultimo.

Natura della valutazione sulla cittadinanza

Il Consiglio di Stato ha richiamato l’orientamento secondo cui la concessione della cittadinanza è subordinata a una valutazione di opportunità politico-amministrativa altamente discrezionale. La posizione dello straniero è qualificata come interesse legittimo, poiché l’acquisto della cittadinanza comporta l’inserimento pieno nella collettività nazionale e l’assunzione dei diritti e dei doveri propri dei suoi membri.

La valutazione amministrativa deve considerare il complesso delle circostanze rilevanti per dimostrare la stabile integrazione del richiedente, comprese le condizioni lavorative, economiche e familiari e, in particolare, l’irreprensibilità della condotta. Quest’ultima non è limitata al rispetto delle sole norme penali, ma comprende anche il rispetto delle regole della convivenza civile.

Valutazione dei precedenti e attualità dell’inaffidabilità

Secondo la Sezione, la distanza temporale tra il reato di maltrattamenti e la domanda di cittadinanza non rende illegittimo il diniego. La precedente condotta è stata infatti collegata alla denuncia per minaccia del 9 agosto 2017, presentata pochi mesi prima della domanda, che è stata ritenuta idonea a confermare l’attualità dell’inaffidabilità già desunta dal reato di maltrattamenti.

La gravità del primo fatto è stata valorizzata anche in ragione della sua connotazione violenta nei confronti della persona. Il Consiglio di Stato ha inoltre rilevato che l’ordinanza del Tribunale di sorveglianza del 3 novembre 2011, prodotta dallo stesso ricorrente, menzionava una pluralità di precedenti penali, ulteriori rispetto a quelli posti espressamente a fondamento del diniego.

Irrilevanza della riabilitazione e della remissione di querela

La riabilitazione non impedisce all’Amministrazione di valutare autonomamente la condotta del richiedente. La valutazione amministrativa sull’affidabilità ai fini della cittadinanza è distinta sia dall’accertamento compiuto dall’autorità giudiziaria nel processo penale sia dalle vicende estintive del reato.

Quanto alla remissione di querela, il Consiglio di Stato ha osservato che essa non era stata dimostrata con riferimento al reato di minaccia indicato nel decreto impugnato. Il documento prodotto in sede procedimentale sembrava infatti provenire dal ricorrente e riferirsi a un reato commesso nei suoi confronti, non a un reato da lui commesso nei confronti di terzi. In ogni caso, la Sezione ha ritenuto che la remissione non avrebbe comunque eliminato la possibilità di una valutazione amministrativa autonoma della condotta.

Provenienza delle informative

È stata respinta anche la censura relativa alla provenienza delle informative. Il fatto che le informazioni fossero state acquisite dalla Prefettura e dalla Questura indicate nel provvedimento, e non da altri organi periferici del Ministero dell’interno, è stato ritenuto irrilevante. Per il Consiglio di Stato assume rilievo il contenuto delle informazioni utilizzate dall’Amministrazione, non l’organo periferico che le ha raccolte o trasmesse.

Conclusioni

La Sezione ha ritenuto non fondate tutte le censure e ha espresso parere per il rigetto del ricorso straordinario. Il diniego della cittadinanza è stato ritenuto coerente con la discrezionalità amministrativa propria del procedimento e adeguatamente fondato sulla gravità dei fatti e sulla loro valutata attualità. È stato inoltre disposto l’oscuramento delle generalità e degli altri dati idonei a identificare il ricorrente, ai sensi dell’art. 52 del d.lgs. n. 196/2003 e dell’art. 10 del Regolamento (UE) 2016/679.

Come è indicizzato

MaterieCittadinanzaRicorso straordinario al Presidente della Repubblica
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaRiparto di giurisdizioneLegittimo affidamento

Testo integrale

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