Cassazione Civile, Ordinanza n. 16731/2022 del 24/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (società)
La controversia
La controversia nasce dalla vicenda di un terreno di proprietà privata occupato nell'ambito di una procedura di occupazione d'urgenza disposta dal Comune per la realizzazione di alloggi popolari. I proprietari avevano agito in primo grado contro l'impresa incaricata e contro il Comune, deducendo prima l'illegittimità della procedura e poi, con separato giudizio, l'irreversibile trasformazione del fondo. Il Tribunale aveva riconosciuto l'illegittimità dell'occupazione e condannato il Comune al risarcimento, escludendo la responsabilità della società solo in sede di appello. Dopo la sentenza d'appello sfavorevole, i proprietari avevano promosso anche revocazione, ottenendo un provvedimento di sospensione del termine per ricorrere in cassazione. Nel ricorso per cassazione hanno sostanzialmente contestato la decisione d'appello, ma la Corte non entra nel merito delle censure perché rileva d'ufficio la tardività dell'impugnazione: il deposito dell'atto di revocazione vale come conoscenza legale della sentenza impugnata e fa decorrere il termine breve di sessanta giorni per ricorrere in cassazione, salvo sospensione ex art. 398, comma 4, c.p.c.; nel caso concreto la sospensione fu disposta solo successivamente, quando il termine era già maturato.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché notificato oltre il termine breve di impugnazione. Ha affermato che la proposizione della domanda di revocazione integra, per la parte istante, conoscenza legale della sentenza ai fini della decorrenza del termine breve per ricorrere per cassazione; la successiva sospensione del termine disposta dal giudice della revocazione non opera retroattivamente. Poiché la revocazione era stata introdotta nel 2012 e la sospensione era stata disposta nel 2013, il ricorso notificato nel 2017 è stato ritenuto tardivo. Le spese sono state compensate per giusti motivi e viene dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
nel testo ratione temporis applicabile nella specie, vigente anteriormente alla modifica apportata dalla l. 18 giugno 2009, n. 69
il termine lungo per impugnare è richiamato come parametro da verificare, ma nel caso concreto è comunque assorbito dalla decorrenza del termine breve connessa alla revocazione
salvo che il giudice chiamato a pronunciarsi in sede rescindente abbia sospeso il termine per proporre ricorso per cassazione
la sospensione del termine per cassazione può essere disposta nel giudizio di revocazione, ma produce effetti solo dal momento della comunicazione del provvedimento e non retroattivamente
mancanza dei presupposti di cui all’art. 395, n.4, c.p.c.
richiamato solo per descrivere l'inammissibilità della revocazione proposta avverso la sentenza d'appello
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater
la Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di soccombenza
Massime di principio
- La proposizione dell'atto di citazione per revocazione avverso una sentenza d'appello equivale a conoscenza legale della sentenza stessa ai fini della decorrenza del termine breve per proporre ricorso per cassazione da parte dell'istante.
- La sospensione del termine per ricorrere in cassazione, disposta nel giudizio di revocazione ai sensi dell'art. 398, comma 4, c.p.c., non ha efficacia retroattiva e opera solo dal momento della comunicazione del relativo provvedimento.
- Quando il ricorso per cassazione viene notificato dopo la scadenza del termine breve decorrente dalla proposizione della revocazione, esso è inammissibile per tardività, anche se successivamente sia intervenuto un provvedimento di sospensione.
- In sede di legittimità, la Corte può rilevare d'ufficio la tardività dell'impugnazione ove il decorso del termine risulti dagli atti del processo.
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