Cassazione Civile, Ordinanza n. 19284/2022 del 15/06/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
Gli eredi di un lavoratore deceduto in un infortunio sul lavoro avevano convenuto la società datrice di lavoro e un suo esponente chiedendo il risarcimento dei danni da morte. I convenuti avevano chiamato in causa la propria assicuratrice, rimasta contumace. Il Tribunale aveva rigettato la domanda, ritenendo sufficiente la provvisionale riconosciuta in sede penale. La Corte d'appello aveva accolto il gravame degli attori, determinato nuovamente il danno e condannato anche l'assicuratrice a tenere indenni i convenuti oltre il massimale, qualificandone il comportamento come mala fede. La società assicuratrice ha proposto ricorso per cassazione con un solo motivo, ma prima della decisione ha rinunciato al ricorso; i controricorrenti hanno accettato la rinuncia con richiesta di compensazione delle spese.
La decisione
La Corte di cassazione ha preso atto della rinuncia al ricorso depositata dalla società ricorrente e dell'accettazione della rinuncia da parte dei controricorrenti. Ne è conseguita la declaratoria di estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell'art. 391 c.p.c., con compensazione delle spese. La Corte ha inoltre escluso l'obbligo della ricorrente di versare l'ulteriore importo del contributo unificato, osservando che l'estinzione non è equiparabile a rigetto, inammissibilità o improcedibilità del ricorso.
Norme richiamate
La rinuncia al ricorso, accettata dalle controparti, determina l'estinzione del giudizio di cassazione.
artt. 375, 376 e 380-bis c.p.c.
La causa è stata avviata alla trattazione in camera di consiglio secondo il rito camerale previsto per il ricorso.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
L'ulteriore importo a titolo di contributo unificato non è dovuto quando la decisione non equivale a rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione, quando sia accettata dalle controparti costituite, comporta l'estinzione del giudizio di legittimità.
- L'estinzione del giudizio per rinuncia non produce gli effetti processuali propri del rigetto o dell'inammissibilità dell'impugnazione, con conseguente esclusione dell'ulteriore contributo unificato previsto per tali ipotesi.
- In caso di estinzione del giudizio di cassazione per rinuncia accettata, le spese possono essere compensate ove vi sia accordo tra le parti costituite.
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