Cassazione Civile, Ordinanza n. 25636/2024 del 25/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (ricorrenti)
La controversia
La vicenda riguarda non il merito della lite originaria, ma la correzione di un errore materiale contenuto nell'ordinanza della Corte di Cassazione n. 31639/2021. In tale precedente provvedimento, la Corte aveva rigettato il ricorso e condannato i ricorrenti alle spese e al versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato. Successivamente l'Ufficio recupero crediti della Corte d'Appello di Catania segnalava l'impossibilità di procedere al recupero dell'importo perché nell'ordinanza risultava indicato erroneamente "Gallitto Roberto" anziché "Gallitto Lorenzo". Il Presidente della Seconda Sezione disponeva quindi la nuova iscrizione del procedimento per la correzione d'ufficio. I ricorrenti in questa fase chiedevano la rettifica del nominativo al fine di rendere coerente il provvedimento con il ricorso e con il codice fiscale indicato. La resistente veniva ritualmente evocata nel contraddittorio sul procedimento di correzione.
La decisione
La Corte ha ritenuto sussistente un errore materiale nell'intestazione dell'ordinanza n. 31639/2021, limitato alla indicazione del nominativo del ricorrente destinatario della condanna alle spese e del contributo unificato. Richiamando la disciplina dell'art. 288 c.p.c. e i precedenti di legittimità sulla possibilità di correzione anche d'ufficio, purché sia instaurato il contraddittorio, ha disposto la correzione del provvedimento: dove era scritto "Gallitto Roberto" deve leggersi "Gallitto Lorenzo". Il procedimento di correzione si è quindi concluso con accoglimento dell'istanza di rettifica del nominativo.
Norme richiamate
generale disciplina della correzione dell'errore materiale
consente di correggere errori o omissioni che incidono sulla sola esteriorizzazione del comando giudiziale, quando vi sia incoerenza tra volontà espressa e contenuto reale del provvedimento
richiamato quale base procedurale, insieme alla disciplina della correzione, per la trattazione camerale e l'instaurazione del contraddittorio nel procedimento di correzione
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
ulteriore importo a titolo di contributo unificato
norma richiamata come titolo della condanna al versamento dell'ulteriore importo, la cui corretta individuazione del soggetto obbligato richiede la rettifica del nominativo
Massime di principio
- L'errore materiale contenuto in un provvedimento giudiziale può essere corretto quando riguardi la sola esteriorizzazione del comando e non la sua sostanza decisoria, cioè quando emerga una divergenza tra la volontà effettivamente espressa e la sua formulazione testuale.
- La correzione dell'errore materiale può essere disposta anche d'ufficio dalla Corte di cassazione, purché sia instaurato il contraddittorio con la controparte.
- La presenza di dati testuali obiettivi e coerenti nel fascicolo, come l'intestazione del ricorso e il codice fiscale, può consentire di individuare con certezza il nominativo corretto del soggetto destinatario della statuizione.
- Quando l'errore riguarda l'identificazione del soggetto condannato alle spese o al contributo unificato, la rettifica è funzionale sia alla coerenza formale del provvedimento sia alla sua concreta eseguibilità.
Come è indicizzato
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