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Cassazione Penale, Ordinanza n. 22189/2026 del 16/06/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, confermando la condanna già pronunciata nei gradi di merito per la contravvenzione di porto ingiustificato di coltello a serramanico. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, quale sanzione per l'inammissibilità dell'impugnazione.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha impugnato la sentenza della Corte d'appello di Torino che aveva confermato la condanna per il porto, senza giustificato motivo, di un coltello a serramanico. In cassazione ha dedotto, da un lato, che non potesse ritenersi il coltello una "arma da punta e taglio atta ad offendere"; dall'altro, ha censurato il mancato riconoscimento dell'attenuante della lieve entità del fatto; infine, ha contestato il trattamento sanzionatorio. La Corte ha rilevato che il primo motivo era inammissibile perché sostanzialmente riproduttivo della doglianza già proposta in appello e superata dalla motivazione della sentenza territoriale, che aveva valorizzato le caratteristiche dell'arma, la circostanza del porto fuori dall'abitazione senza giustificato motivo e la condotta di fuga all'atto del controllo. Anche il motivo sulla lieve entità è stato ritenuto inammissibile, poiché la Corte territoriale aveva escluso l'attenuante sulla base sia dei precedenti specifici dell'imputato sia delle modalità del fatto, tra cui la fuga e l'inseguimento. Quanto alla pena, la Corte ha ritenuto generica la censura e ha richiamato il principio per cui la determinazione del trattamento sanzionatorio è sindacabile in cassazione solo se manchi del tutto la motivazione o questa sia illogica o arbitraria; nel caso concreto la pena era stata motivatamente fissata poco sopra il minimo edittale, con pena detentiva al minimo.

Norme richiamate

  • art. 4 legge 18 aprile 1975, n. 110

    porto, senza giustificato motivo, di un coltello a serramanico

    Integra la contravvenzione il porto ingiustificato di un oggetto qualificabile come arma da punta e taglio atta ad offendere; ai fini del giudizio di lieve entità contano non solo le dimensioni dello strumento, ma anche modalità del fatto e personalità dell'agente.

  • art. 133 c.p.

    criteri indicati nell'art. 133 cod. pen.

    La determinazione della pena richiede che il giudice dia conto, anche sinteticamente, della valutazione di almeno uno dei criteri legali; tale apprezzamento è insindacabile in cassazione se non illogico o arbitrario.

  • Corte cost. n. 186 del 2000

    profili di colpa connessi all'irritualità dell'impugnazione

    La declaratoria di inammissibilità comporta il pagamento di una somma alla Cassa delle ammende quando l'impugnazione sia connotata da colpa.

  • art. 4, comma 3, legge 18 aprile 1975, n. 110

    L'attenuante della lieve entità nei reati concernenti le armi va valutata complessivamente, considerando dimensioni dell'oggetto, modalità del fatto e personalità del reo.

Massime di principio

  • Nel reato di porto ingiustificato di arma da punta e taglio, la qualificazione dell'oggetto come strumento atto ad offendere può essere desunta dalle sue caratteristiche concrete e dal contesto del rinvenimento o del controllo, senza che sia decisivo il solo dato nominale dell'oggetto.
  • La doglianza in cassazione che si limiti a riproporre pedissequamente un motivo di appello già esaminato e disatteso è inammissibile se non confronta specificamente la motivazione della sentenza impugnata.
  • L'attenuante della lieve entità nei reati in materia di armi non dipende esclusivamente dalla dimensione dell'oggetto, ma richiede una valutazione complessiva del fatto, comprensiva delle modalità della condotta e della personalità dell'imputato; la presenza di precedenti specifici e di comportamenti sintomatici di allarme sociale può legittimamente escluderla.
  • La determinazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito e non è censurabile in cassazione quando il giudice abbia motivato, sia pure sinteticamente, il riferimento a uno o più criteri dell'art. 133 c.p. e la scelta sanzionatoria non appaia arbitraria o illogica.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, in presenza di colpa nell'impugnazione, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieDetenzione di armiImpugnazioni
RamiArmiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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