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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 42491/2024 del 20/11/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della determinazione della durata della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida: il ricorrente censura la violazione di legge e il vizio di motivazione perché la Corte d'appello avrebbe adottato la misura nella "media edittale" (due anni) anzichè nella misura più prossima al minimo, senza fornire adeguata motivazione che giustificasse il discostamento dal minimo.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la Corte d'appello abbia motivato logicamente e coerentemente la riduzione della durata della sospensione dalla misura massima al termine medio edittale di due anni, richiamando i criteri di commisurazione della sanzione di cui all'art. 218 C.d.S. e tenendo conto delle attenuanti riconosciute (concorso di colpa della vittima ai sensi dell'art. 589-bis, comma 7, e l'attenuante di cui all'art. 62 comma 6 c.p.). La Cassazione ha inoltre richiamato la giurisprudenza costituzionale (sent. n. 88/2019) che ha escluso l'automatismo della revoca della patente quando non ricorrano le aggravanti da ubriachezza o stupefacenti, obbligando il giudice a una valutazione individualizzata. Condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma di Euro 3.000 in favore della cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 589-bis cod. pen.

    Fatto qualificato come lesioni/omicidio stradale (reato di riferimento per la vicenda). Nel caso è stata riconosciuta un'attenuante per il concorso di colpa della vittima (comma 7), elemento che ha influito sulla rideterminazione della sanzione amministrativa accessoria.

  • D.Lgs. 285/1992 art. 148 comma 2, lett. II, punti a) e d)

    Norme sul comportamento di guida relative alla manovra di sorpasso; l'imputazione originaria faceva riferimento alla violazione di tali disposizioni come fattore causale dell'incidente.

  • art. 222 comma 2 C.d.S. (richiamato quarto periodo)

    Norma che prevede sanzioni amministrative accessorie (revoca o sospensione della patente). La Corte costituzionale ha dichiarato incostituzionale l'automatismo della revoca nel quarto periodo quando non ricorrono le aggravanti da ubriachezza o stupefacenti, imponendo la valutazione individualizzata del giudice e la possibilità di applicare la sospensione.

  • art. 218 comma 2 C.d.S.

    Criteri per la misura delle sanzioni amministrative accessorie (parametri di giudizio quali gravità della violazione, entità del danno e pericolo futuro). La Corte d'appello ha fatto espresso richiamo a tali criteri per giustificare la collocazione della sanzione nella fascia media edittale.

  • art. 219 C.d.S.

    Richiamato come riferimento normativo unitario ai fini della valutazione complessiva delle sanzioni per la sicurezza stradale; contribuisce ai parametri di bilanciamento per la discrezionalità del giudice nella determinazione della sanzione accessoria.

  • art. 62 comma 6 cod. pen.

    Circostanza attenuante riconosciuta dal giudice di merito che ha contribuito alla diminuzione della pena e, indirettamente, alla riduzione della sanzione amministrativa accessoria.

  • art. 186 lett. c) C.d.S.

    Richiamato nella motivazione della Corte costituzionale: indica la guida in stato di ebbrezza come ipotesi che giustifica una diversa (più grave) misura sanzionatoria; la pronuncia costituzionale distingue i casi con ebbrezza/droga da quelli senza tali condizioni.

  • Sentenza Corte Costituzionale n. 88 del 19.02.2019

    "nell'art. 222 cod. strada l'automatismo della risposta sanzionatoria, non graduabile in ragione delle peculiarità del caso, può giustificarsi solo per le più gravi violazioni ... Porsi alla guida in stato di ebbrezza alcolica ... o sotto l'effetto di stupefacenti costituisce un comportamento altamente pericoloso ... In tal caso, l'automatismo della sanzione amministrativa più non si giustifica e deve cedere alla valutazione individualizzante del giudice."

    Principio che ha reso possibile la valutazione individuale del giudice nella scelta tra revoca e sospensione della patente quando non ricorrano le aggravanti da ubriachezza o stupefacenti; usato come parametro ermeneutico per negare l'automatismo della revoca e legittimare la sospensione nella misura adeguata.

Massime di principio

  • Dopo la sentenza della Corte Costituzionale n. 88/2019 il giudice deve valutare caso per caso la sanzione amministrativa accessoria (revoca vs sospensione) quando le aggravanti per ubriachezza o droga non ricorrono; non è più automatico imporre la revoca.
  • La determinazione della durata della sospensione della patente rientra nella discrezionalità tecnica del giudice e può collocarsi nella fascia media edittale se adeguatamente motivata con riferimento ai criteri dell'art. 218 C.d.S. (gravità della violazione, entità del danno, pericolo futuro).
  • Più ci si discosta dal minimo edittale, maggiore deve essere il dettaglio motivazionale: l'applicazione del minimo richiede motivazione minima, mentre l'applicazione della media o del massimo richiede argomentazioni che valorizzino i parametri di legge.
  • Il riconoscimento di circostanze attenuanti (es. concorso di colpa della vittima, attenuanti generiche) può giustificare la riduzione della sanzione accessoria; la presenza di tali circostanze deve essere adeguatamente valutata dal giudice di merito e può essere rimessa alla valutazione del giudice di legittimità solo nei limiti del sindacato di legittimità.
  • Un ricorso per cassazione che contestasse solo la scelta della misura entro la fascia edittale priva di argomentazioni concrete difficilmente avrà successo se la motivazione del giudice di merito risulta logica, coerente e ancorata ai criteri normativi.

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