Cassazione Civile, Ordinanza n. 31558/2025 del 03/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce dal diniego di rimborso dell'eccedenza di credito IVA maturata nell'anno d'imposta 2004. In primo e secondo grado la società contribuente si era vista respingere la domanda: i giudici tributari avevano ritenuto che la società fosse non operativa, che non avesse provato i costi documentati dalle fatture poste a fondamento del credito, e che, in quanto società non operativa sotto soglia, non potesse ottenere il rimborso dell'IVA. In cassazione la società ha articolato tre motivi: (1) omesso esame di un fatto decisivo, cioè la documentazione prodotta e non valutata; (2) violazione dell'art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia sulla non imputabilità della non operatività alla società; (3) violazione dell'art. 30, comma 4, l. n. 724/1994 e degli artt. 9, par. 1, e 167 della direttiva IVA, sostenendo che la società non aveva iniziato l'attività per cause indipendenti dalla sua volontà, che le attività preparatorie consentono la detrazione dell'IVA e che non è richiesto il raggiungimento di una soglia minima di ricavi.
La decisione
La Corte ha accolto il terzo motivo di ricorso, dichiarando assorbiti il primo e il secondo. Ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, per nuovo esame e per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. La decisione di merito è stata ritenuta viziata perché aveva negato il diritto al rimborso applicando automaticamente il test di operatività di cui all'art. 30 l. n. 724/1994, norma che deve essere disapplicata alla luce del diritto unionale quando la privazione del credito IVA discenda solo dal mancato superamento di una soglia di ricavi. Il giudice di rinvio dovrà verificare in concreto se la situazione sia riconducibile a frode o abuso e non limitarsi a constatare l'inoperatività della società.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
omesso esame di un fatto decisivo
invocato come parametro di legittimità per censurare l'omessa valutazione della documentazione prodotta
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
violazione e falsa applicazione dell'art. 112 cod. proc. civ.
richiamato per dedurre l'omessa pronuncia su una questione devoluta
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
violazione e falsa applicazione dell'art. 30, comma 4, della l. 23 dicembre 1994, n. 724, nonché violazione degli artt. 9, § 1, e 167 della direttiva n. 2006/112/CE
utilizzato per censurare l'applicazione della disciplina interna sulle società non operative in contrasto con la direttiva IVA
art. 30 l. 23 dicembre 1994, n. 724
prevede una presunzione legale relativa di non operatività e, per le società non operative, il divieto di rimborso, compensazione e cessione dell'eccedenza IVA; la Corte afferma che va disapplicato quando la limitazione dipenda solo dal superamento della soglia dei ricavi e non da frode o abuso
art. 17 d.lgs. 9 luglio 1997, n. 241
richiamato come norma che disciplina la compensazione vietata dall'art. 30 per le società non operative
art. 5, comma 4-ter, d.l. 14 marzo 1988, n. 70, conv. in l. 13 maggio 1988, n. 154
richiamato dalla disciplina del divieto di cessione dell'eccedenza IVA per le società non operative
art. 9, par. 1, direttiva 2006/112/CE
la qualità di soggetto passivo IVA non può essere negata per il solo fatto che le operazioni imponibili non raggiungano una soglia di ricavi fissata dal diritto nazionale
art. 167 direttiva 2006/112/CE
ostacola una normativa nazionale che privi il soggetto passivo del diritto alla detrazione dell'IVA a monte per il solo insufficiente volume delle operazioni a valle
art. 273 direttiva 2006/112/CE
consente misure nazionali di contrasto, ma solo se non eccedono quanto necessario e non compromettono il diritto alla detrazione
richiamato quale parametro del vizio di omessa pronuncia dedotto dalla ricorrente
Massime di principio
- In materia di IVA, il diritto alla detrazione e al rimborso non può essere negato automaticamente per il solo mancato raggiungimento di una soglia minima di ricavi prevista dalla normativa nazionale sulle società non operative.
- La disciplina interna sulle società di comodo deve essere disapplicata quando la perdita del credito IVA derivi soltanto dal test di operatività e non sia sorretta da elementi oggettivi di frode o abuso.
- Il giudice di merito, investito di una contestazione sul credito IVA di una società considerata non operativa, deve verificare in concreto le ragioni dell'inoperatività e accertare se esse siano riconducibili a cause non imputabili alla volontà del contribuente oppure costituiscano indici di abuso o frode.
- Le attività economiche preparatorie e l'effettivo esercizio di un'attività economica rilevano ai fini della qualità di soggetto passivo IVA; non è legittimo subordinare tale qualità al superamento di una soglia prefissata di operazioni imponibili.
- Le misure nazionali di contrasto alla frode IVA devono rispettare i principi di neutralità e proporzionalità e non possono tradursi in una limitazione generalizzata del diritto alla detrazione in assenza di un accertamento concreto dell'abuso.
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