Cassazione Penale, Ordinanza n. 20789/2026 del 05/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo che i motivi fossero ripetitivi rispetto all'appello e non confrontati con la motivazione impugnata. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso per cassazione è stato proposto nell'interesse dell'imputato avverso la sentenza della Corte di appello di Milano. I motivi dedotti denunciavano: 1) violazione di legge e difetto di motivazione sulla ritenuta sussistenza dell'aggravante prevista dall'art. 628, comma 2, n. 1 c.p.; 2) violazione di legge e difetto di motivazione sulla mancata concessione delle circostanze attenuanti di cui all'art. 62, n. 4 c.p. e della qualificazione del fatto come rapina di lieve entità, invocando anche la sentenza della Corte costituzionale n. 86/2024; 3) violazione di legge e difetto di motivazione sull'aumento di pena per la continuazione; 4) violazione di legge e difetto di motivazione sull'applicazione della misura di sicurezza dell'espulsione dell'imputato dal territorio dello Stato. La Corte ha rilevato che tutte le censure erano meramente reiterative dei motivi di appello, prive di un confronto puntuale con la motivazione della sentenza impugnata e dirette, in sostanza, a sollecitare una rivalutazione del merito non consentita in sede di legittimità. Ha inoltre osservato che la motivazione della Corte territoriale aveva dato risposta specifica e approfondita alle doglianze difensive.
Norme richiamate
Norma richiamata per contestare l'aggravante ritenuta in sentenza; la Corte non entra nel merito della sua applicazione perché censura proposta in modo inammissibile in cassazione.
Norma richiamata per sostenere la concessione di attenuanti generiche/attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità; la Corte non ne valuta il merito per la natura reiterativa della censura.
Corte cost. n. 86/2024
Richiamata dalla difesa per sostenere la riconducibilità del fatto alla rapina di lieve entità; la Corte non affronta nel merito l'applicazione del precedente costituzionale.
Base della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende, conseguente alla declaratoria di inammissibilità.
Massime di principio
- In sede di legittimità sono inammissibili i motivi di ricorso che si limitino a riprodurre pedissequamente le censure già formulate in appello, senza confrontarsi in modo specifico con la motivazione della sentenza impugnata.
- Il ricorso per cassazione non può essere utilizzato per proporre una mera lettura alternativa del merito, estranea al sindacato di legittimità.
- Per essere ammissibile, il motivo deve indicare puntualmente gli errori logici o giuridici della decisione impugnata e confutare le ragioni poste a base del rigetto in appello.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, segue la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, salvo le eccezioni previste dalla legge.
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