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Cassazione Penale, Ordinanza n. 37097/2026 del 22/10/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente

La controversia

L’imputato ha impugnato la sentenza del 2 febbraio 2026 della Corte d’appello di Milano, che aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Milano il 3 marzo 2025 all’esito di rito abbreviato: due mesi di arresto per la violazione, commessa a Milano il 19 febbraio 2022, del divieto di accesso a un’area urbana disposto dal Questore di Milano il 13 dicembre 2021. Con l’unico motivo ha denunciato, sotto il profilo del vizio di motivazione e della violazione di legge, la conferma del giudizio di colpevolezza. La sentenza non specifica ulteriormente le censure.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso perché il motivo era manifestamente infondato e riproponeva questioni già adeguatamente affrontate dalla Corte d’appello. Quest’ultima aveva spiegato in modo pertinente la rilevanza penale della violazione del divieto di accesso e l’adeguata motivazione del provvedimento questorile. La motivazione impugnata è stata ritenuta razionale; le diverse valutazioni di merito proposte dalla difesa non sono scrutinabili in sede di legittimità. Per effetto dell’inammissibilità, il ricorrente è tenuto al pagamento delle spese processuali e al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende, ai sensi dell’art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 10, comma 2, d.l. 14/2017, convertito dalla l. 48/2017

    avendo i giudici di appello spiegato in maniera pertinente le ragioni per le quali doveva ritenersi penalmente rilevante la violazione da parte di Memet del provvedimento del Questore di Milano del 13 dicembre 2021, che aveva imposto al ricorrente il divieto di accesso all'area urbana individuata nel provvedimento amministrativo, che peraltro era stato adeguatamente motivato.

    La violazione del divieto di accesso a un’area urbana, imposto con provvedimento questorile adeguatamente motivato, è stata ritenuta penalmente rilevante nel caso concreto.

  • art. 616 c.p.p.

    rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere del pagamento delle spese del procedimento, nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro.

    La declaratoria d’inammissibilità comporta l’obbligo per il ricorrente di pagare le spese processuali e, nella misura stabilita dalla Corte, una somma alla Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • È inammissibile per manifesta infondatezza il ricorso per cassazione che ripropone questioni già adeguatamente esaminate e motivate dal giudice d’appello, contrapponendo alla motivazione contestata differenti apprezzamenti di merito.
  • La Corte di cassazione non può sostituire la propria valutazione di merito a quella dei giudici di merito quando la motivazione della decisione impugnata risulti razionale.
  • La violazione di un divieto di accesso a un’area urbana imposto con provvedimento questorile adeguatamente motivato può integrare, nel caso concreto, la fattispecie prevista dall’art. 10, comma 2, d.l. 14/2017.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale

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