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Cassazione Penale, Ordinanza n. 21365/2025 del 06/06/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando la carenza del requisito di specificità dei motivi ex art. 581 c.p.p. perché le censure erano generiche, non correlate alla motivazione della sentenza impugnata e meramente reiterative di quelle già formulate in appello. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la decisione di merito e, in particolare, contestava il mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis c.p. Le doglianze, tuttavia, venivano ritenute prive di specificità: la Corte osserva che i motivi non si confrontavano in modo effettivo con la motivazione della sentenza impugnata e si risolvevano nella sostanziale riproposizione delle censure già dedotte in appello e già puntualmente disattese. La difesa aveva depositato anche memoria, ma la Corte riteneva comunque il ricorso inammissibile per genericità e mancanza di una critica argomentata alla decisione di merito.

Norme richiamate

  • art. 131-bis c.p.

    La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto era stata invocata dalla difesa, ma i giudici di merito l'avevano esclusa e la Cassazione non ha ravvisato censure specifiche idonee a rimettere in discussione tale valutazione.

  • art. 581 c.p.p.

    Il ricorso per cassazione deve contenere motivi specifici; la mancanza di specificità, anche quando i motivi siano solo apparenti o meramente ripetitivi di quelli già respinti in appello, comporta l'inammissibilità.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando i motivi si limitano a riprodurre censure già dedotte in appello senza confrontarsi specificamente con la motivazione della decisione impugnata.
  • La specificità dei motivi va valutata sia in senso intrinseco, per la chiarezza e determinatezza delle ragioni dedotte, sia in senso estrinseco, verificando se la critica sia realmente correlata alla complessità della motivazione impugnata.
  • La mera riproposizione di doglianze già disattese dal giudice di merito non soddisfa la funzione del ricorso per cassazione, che deve contenere una critica argomentata alla sentenza impugnata.
  • La richiesta di riconoscimento della particolare tenuità del fatto non può essere utilmente sollevata in cassazione se il ricorso non articola censure specifiche contro la motivazione con cui il giudice di merito l'ha esclusa.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniCause di non punibilità
RamiProcesso penaleParte generale
IstitutiParticolare tenuità del fattoInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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