Cassazione Penale, Sentenza n. 17944/2026 del 19/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il Procuratore contestava che la sentenza del Tribunale di Brindisi, pur avendo accertato la responsabilità di Massimo Candurro per il reato di truffa (art. 640 c.p.), aveva inflitto soltanto la pena detentiva di otto mesi di reclusione omettendo di irrogare la pena pecuniaria (la multa) espressamente prevista dalla norma incriminatrice. Si segnala inoltre che il procedimento in Cassazione si è svolto con contraddittorio scritto, in assenza di richiesta di trattazione orale.
La decisione
La Corte ha ritenuto il ricorso fondato: ha annullato la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio (ossia per l'omissione della multa obbligatoria prevista per il reato di truffa) e ha disposto il rinvio per un nuovo giudizio al Tribunale di Brindisi in diversa composizione. La declaratoria di responsabilità e la condanna alla reclusione sono state lasciate ferme; la censura ha riguardato esclusivamente la determinazione/integrazione della sanzione pecuniaria.
Norme richiamate
La truffa è punita con la reclusione da sei mesi a tre anni e, congiuntamente, con la multa da euro 51 a euro 1032
La Corte ha ritenuto che la multa sia parte del trattamento sanzionatorio previsto dalla norma e che la sua omissione nella sentenza integri un vizio che legittima l'annullamento limitato alla determinazione della pena
Richiamato come norma rilevante nella imputazione (concorso di norme), senza che dalla motivazione emergano ulteriori specifiche interpretazioni oltre la sua applicazione nella determinazione della responsabilità
art. 610, comma 5 cod. proc. pen.
La Corte ha rilevato che il procedimento di impugnazione si celebrava con contraddittorio scritto in assenza delle parti, avendo mancato la richiesta di discussione orale nei termini previsti
art. 611, comma 1-bis cod. proc. pen.
Ulteriore norma richiamata a fondamento della celebrazione del procedimento senza trattazione orale, confermando la regolarità della formazione del contraddittorio scritto
Massime di principio
- Quando la norma incriminatrice prevede congiuntamente pena detentiva e pena pecuniaria, l'omissione dell'una (ad es. della multa) nella sentenza determina un vizio che può giustificare l'annullamento limitato alla determinazione del trattamento sanzionatorio.
- La conferma della responsabilità penale e della pena detentiva non esclude la necessità di applicare tutte le sanzioni espressamente previste dalla legge; il giudice che omette una sanzione obbligatoria incorre in vizio censurabile in sede di impugnazione.
- La Corte può disporre il rinvio per nuovo giudizio al giudice di merito in diversa composizione quando l'annullamento riguarda solo la determinazione della pena e non l'accertamento della responsabilità.
- Se le parti non richiedono la trattazione orale nei termini di legge, il procedimento di impugnazione può svolgersi con contraddittorio scritto ai sensi degli artt. 610 e 611 c.p.p.; tale modalità non invalida automaticamente il processo se le condizioni previste dalla legge sono rispettate.
- Il ricorso del pubblico ministero può ottenere l'annullamento parziale della sentenza anche quando non era possibile un impugnazione diretta in appello da parte del PM (attenzione alla fattispecie del 'ricorso per saltum', che qui non si configura).
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