Cassazione Penale, Ordinanza n. 13818/2026 del 16/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte d'appello, in parziale riforma della decisione di primo grado, aveva rideterminato la pena inflitta all'imputato per il reato di detenzione/cessione di sostanze stupefacenti di lieve entità, definendo il giudizio con concordato in appello ex art. 599-bis c.p.p. Il ricorrente ha proposto un unico motivo deducendo vizio di motivazione con riferimento alla sussistenza dei presupposti per la declaratoria di non punibilità/proscioglimento ex art. 129 c.p.p., lamentando quindi che il giudice non avesse verificato le condizioni per una immediata definizione liberatoria nonostante l'accordo sul trattamento sanzionatorio.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la doglianza fosse estranea ai motivi ammissibili avverso la sentenza emessa a seguito di concordato in appello ex art. 599-bis c.p.p., poiché non riguardava la formazione della volontà di aderire al concordato, il consenso del pubblico ministero o il contenuto difforme della decisione, ma una censura sulla mancata valutazione dei presupposti ex art. 129 c.p.p., espressamente non proponibile in tale sede. Ha quindi disposto la declaratoria de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis c.p.p., con condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di euro 4.000 alla Cassa delle ammende, non ravvisando assenza di colpa.
Norme richiamate
art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990
È il reato per cui l'imputato era stato condannato e la cui pena è stata rideterminata in appello.
Il concordato in appello delimita i motivi di ricorso in cassazione ai soli profili relativi alla formazione del consenso, al consenso del pubblico ministero e al contenuto difforme della decisione.
La mancata valutazione dei presupposti per il proscioglimento immediato non è deducibile come motivo di ricorso avverso la sentenza resa a seguito di concordato in appello.
art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.
Consente la declaratoria di inammissibilità del ricorso con procedimento de plano.
Fondamento della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità.
Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000
Richiamata per escludere l'assenza di colpa del ricorrente, condizione rilevante per evitare la sanzione pecuniaria in caso di inammissibilità.
Massime di principio
- Avverso la sentenza emessa in appello a seguito di concordato ex art. 599-bis c.p.p. il ricorso per cassazione è ammissibile solo per censure inerenti alla formazione della volontà di adesione, al consenso del pubblico ministero e alla difformità della decisione rispetto all'accordo.
- Sono inammissibili le doglianze che mirano a rimettere in discussione motivi rinunciati o la mancata valutazione delle condizioni per il proscioglimento ex art. 129 c.p.p., quando la decisione deriva da concordato in appello.
- Parimenti inammissibili sono le contestazioni sulla determinazione della pena, salvo che la sanzione risulti illegale perché fuori dai limiti edittali o diversa da quella prevista dalla legge.
- Nel giudizio di cassazione, l'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, salvo assenza di colpa, al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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