Cassazione Penale, Sentenza n. 32070/2023 del 24/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la sentenza per due motivi principali: (1) violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al reato di truffa, sostenendo l'assenza di qualsiasi apporto causale riconducibile a lui rispetto alla prima dazione del 2006 (prestito di euro 10.000) e l'insufficienza probatoria per i fatti successivi, anche in ragione dell'inutilizzabilità delle dichiarazioni rese dallo stesso Cucchi verbalizzate dalla polizia giudiziaria e dell'inattendibilità della persona offesa a causa di contrasti personali; (2) violazione di legge e vizio di motivazione sulla quantificazione della pena e del risarcimento, denunciando che la determinazione degli importi si fonda prevalentemente su appunti manoscritti della parte offesa e su conteggi non pienamente documentati.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso limitatamente alla dichiarazione di estinzione per prescrizione del delitto di truffa relativo alla dazione del 2006 di euro 10.000, ritenendo carente la motivazione dei giudici di merito circa un qualsiasi apporto causale di Cucchi in quell'episodio. Ha quindi annullato la sentenza impugnata e disposto il rinvio ad altra Sezione della Corte d'appello di Bologna affinché accerti se Cucchi abbia partecipato alla truffa del 2006 (in caso negativo, pronuncerà assoluzione). Per il resto il ricorso è stato dichiarato inammissibile: la Corte ha confermato la valutazione di attendibilità della persona offesa operata dai giudici di merito, ha ritenuto non decisiva l'eliminazione delle dichiarazioni verbalizzate dalla polizia giudiziaria in quanto non incideva sulla congruenza complessiva della prova, e ha ritenuto che la quantificazione dei danni patrimoniali, ritenuta parzialmente incerta, debba essere eventualmente definita in sede civile; la dosimetria della pena per il resto dei fatti non è stata intaccata in questa sede.
Norme richiamate
Norma incriminatrice della truffa: la Corte ha valutato l'applicabilità rispetto alle condotte contestate e ha rilevato lacune motivazionali circa la partecipazione del ricorrente al fatto del 2006
Concorso di persone nel reato: invocato nella ricostruzione della partecipazione in concorso tra Cucchi e Brigliadori
Causalità e condotta umana: richiamato implicitamente nella censura sulla mancanza di apporto causale di Cucchi rispetto alla prima dazione
art. 62, comma 1 cod. proc. pen.
Riferimento alla disciplina procedurale rilevante per la trattazione del ricorso (menzione nelle censure procedurali)
art. 192 e art. 195 cod. proc. pen.
Norme sul sistema probatorio e sul valore delle prove: richiamate nelle censure sulla utilizzabilità e rilevanza delle dichiarazioni e degli atti acquisiti
Criteri di determinazione della pena: i giudici di merito hanno motivato la pena valorizzando elementi extrapatrimoniali contemplati da questa norma (gravità, reiterazione, pericolosità)
Concorso di reati e regime sanzionatorio: richiamato nelle deduzioni relative alla quantificazione della pena complessiva
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Regole di sintesi del ricorso in cassazione: utilizzata per riassumere i motivi nelle forme previste
norme processuali emergenti (art. 23, comma 8 d.l. 137/2020 e correlati testi normativi)
Riferimenti alla disciplina emergenziale che ha consentito la trattazione scritta del procedimento in cassazione
Massime di principio
- Per ottenere l'annullamento di una declaratoria di estinzione per prescrizione è necessario indicare un interesse concreto e un vantaggio derivante dalla rimozione del provvedimento (es. utile per giudizio civile) e specificare da quali atti ciò emerga
- Le questioni di attendibilità della persona offesa sono valutazioni di fatto rimesse ai giudici di merito e difficilmente riesaminabili in Cassazione, salvo manifesti vizi motivazionali o contraddizioni
- Le dichiarazioni raccolte dalla polizia giudiziaria non verbalizzate o non sottoscritte e lesive del principio "contra reum" possono essere dichiarate inutilizzabili, ma la loro esclusione non necessariamente travolge la ricostruzione probatoria se restano altri elementi di prova (criterio della "prova di resistenza")
- Quando la quantificazione del danno patrimoniale penale è incerta per mancanza di prove puntuali (es. consegne in contanti, appunti manoscritti non precisi), la precisazione degli importi può essere rimessa al giudice civile senza pregiudicare la posizione penale definitiva se la Corte ne riconosce l'incertezza
- Un annullamento parziale determina rinvio limitato ai soli profili indicati nella sentenza di Cassazione; le restanti statuizioni rimangono efficaci ove il ricorso sia dichiarato inammissibile per quelle parti
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