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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 16836/2024 del 22/04/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che aveva respinto la richiesta di applicazione di una pena sostitutiva (riferita a una pena di 2 anni di reclusione) inflitta per il delitto di cui all'art.416 c.p. (associazione per delinquere finalizzata al traffico di beni archeologici). Il ricorrente ha censurato la decisione per violazione e/o erronea applicazione delle norme sulle pene sostitutive (tra cui art.58 L.689/81 e disposizioni della 'riforma Cartabia' d.lgs.150/2022), nonché per carenza o vizio della motivazione: ha lamentato che il giudice dell'esecuzione si è limitato a richiamare la gravità e l'ampiezza dell'attività delittuosa senza valutare la sussistenza di "fondati motivi" per ritenere che il condannato non avrebbe osservato le prescrizioni della pena sostitutiva, né ha svolto un giudizio prognostico sulla futura osservanza delle prescrizioni. Ha inoltre richiamato che per un reato connesso la Corte d'appello aveva già concesso il lavoro di pubblica utilità per una condanna a 6 mesi.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha ritenuto insufficiente la motivazione del giudice dell'esecuzione, che si era limitato a richiamare la gravità del fatto e le dimensioni dell'organizzazione senza effettuare il necessario giudizio prognostico sulla probabilità che il condannato osservi le prescrizioni della pena sostitutiva né una valutazione personologica e dei criteri dell'art.133 c.p. Ha rilevato la necessità, anche ricorrendo ai poteri istruttori di cui all'art.545-bis c.p.p., di compiere una valutazione complessiva delle condizioni personali, della condotta post delictum e degli altri criteri rilevanti. Per tali ragioni ha annullato l'ordinanza impugnata e ha rinviato per nuovo giudizio al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Caltanissetta, in diversa composizione, fissando che il giudice di rinvio dovrà decidere in piena autonomia tenendo conto dei rilievi della Corte.

Norme richiamate

  • art.416 cod. pen.

    Norma sostanziale che definisce il reato per cui il ricorrente è stato condannato (associazione per delinquere). La Corte la cita come fondamento della condanna, non come riferimento diretto alla valutazione della pena sostitutiva.

  • art.20-bis cod. pen.

    Citato nel ricorso tra le norme indicate a supporto della censura; dal testo della sentenza non risulta una specifica disamina interpretativa di tale norma.

  • art.545-bis cod. proc. pen.

    Individua poteri istruttori del giudice dell'esecuzione; la Corte richiama tale norma come possibile strumento che il giudice di merito può attivare per acquisire elementi utili a formulare il giudizio prognostico richiesto per le pene sostitutive.

  • art.95 d.lgs. 150/2022

    Norma collegata alla 'riforma Cartabia' che ha ampliato i poteri del giudice nella scelta delle pene sostitutive; la Corte ne valorizza lo spirito generale (deflazione delle pene detentive brevi e ruolo rieducativo delle sanzioni sostitutive).

  • art.53 e ss. L.689/81

    Queste disposizioni disciplinano le pene sostitutive e le relative modalità. La Corte richiama l'assetto normativo delle pene sostitutive (in particolare l'art.58 della stessa legge) come quadro di riferimento per stabilire requisiti e motivazione.

  • art.58 L.689/81

    Il giudice, tenuto conto dei criteri indicati nell'art.133 cod. pen., se non ordina la sospensione condizionale della pena, può applicare le pene sostitutive della pena detentiva quando risultano più idonee alla rieducazione del condannato e quando, anche attraverso opportune prescrizioni, assicurano la prevenzione del pericolo di commissione di altri reati. La pena detentiva non può essere sostituita quando sussistono fondati motivi per ritenere che le prescrizioni non saranno adempiute dal condannato

    La Corte la interpreta come norma che richiede non solo una valutazione del fatto e della gravità, ma un giudizio prognostico positivo circa l'adempimento delle prescrizioni e l'efficacia rieducativa della pena sostitutiva; l'assenza di tale giudizio rende la motivazione insufficiente.

  • art.133 cod. pen.

    Elenca i criteri per la determinazione della pena e fornisce parametri personologici e circostanziali che il giudice deve valutare anche in sede di scelta delle pene sostitutive; la Corte sottolinea che il giudice dell'esecuzione deve svolgere una valutazione complessiva secondo tali criteri.

  • art.606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen.

    Norme che individuano i motivi di ricorso per cassazione (violazione di legge e vizio di motivazione). Il ricorrente le ha invocate e la Corte ha ritenuto fondate le censure sul piano motivazionale e applicativo.

Massime di principio

  • La negazione di una pena sostitutiva non può basarsi esclusivamente sulla gravità del fatto: il giudice deve motivare anche con un giudizio prognostico circa la probabilità che il condannato rispetti le prescrizioni e sull'effetto rieducativo della misura.
  • Il giudice dell'esecuzione deve effettuare una valutazione personologica e complessiva secondo i criteri dell'art.133 c.p. (condotta post delictum, condizioni di vita, capacità di reinserimento ecc.) prima di escludere una sostituzione della pena.
  • Se mancano elementi utili per formulare un giudizio prognostico, il giudice può e deve attivare i poteri istruttori (anche ai sensi dell'art.545-bis c.p.p.) per acquisire informazioni necessarie.
  • La motivazione del provvedimento che neghi la pena sostitutiva deve indicare le ragioni specifiche per cui si ritiene che le prescrizioni non saranno adempiute: formule generiche sulla gravità del reato sono insufficienti e determinano vizio motivazionale.
  • Il tempo intercorso dai fatti e l'eventuale condotta successiva del condannato sono elementi rilevanti e vanno considerati nel giudizio di sostituibilità della pena.
  • In presenza di condanne collegate o vicende processuali multiple, il giudice dovrebbe tenere conto della coerenza delle decisioni (es.: se per reati connessi sono state applicate pene sostitutive) motivandone gli eventuali diversi esiti.

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